
L’interesse è rivolto al valore del termine “collabora”
che appare nel testo di legge. Nel quale – lett. a) del c.1 – si legge
che: “il medico competente collabora con il datore di lavoro e con îl
servizio di prevenzione e protezione:
- alla valutazione dei rischi anche ai fini delta programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;
- alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela dalla salute e della integrità psico-fsica dei lavoratori;
- all’attivîtà dî formazione e informazione nei confronti de! lavoratori, per la parte di competenza;
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso”..
Per la successiva lettera m) il medico competente partecipi
a) alla programmazione e b) al controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
delta valutazione del rischîo e della sorveglianza sanitaria.
“Collaborazione e partecipazione” che, secondo la Commissione, attribuiscono al medico competente un ruolo di maggiore rilevanza
nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, sicuramente
più ampio rispetto a quello assegnato dall’ art. 17 del DLs 626/1994. Il
quale “limitava” l’operato del MC “alla predisposizîone dell’attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica
dei lavoratori…sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di
rischio…”.
L’ampliamento, con l’art. 25 del TU 81/08, estende la competenza , come detto sopra , anche alla programmazione… alla sorveglianza sanitaria, e all’attività di formazione e servizio di primo soccorso. Inoltre, l’art. 35 c. del DLgs n. 106/2009* ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.
A corredo dell’interpretazione fornita nell’interpello, la Commissione rinvia alla sentenza della Cassazione n. 1856 del 15/01/2013,
nella quale viene sottolineato che al medico competente “non è affatto
richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo
svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche
mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e
delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le
sue competenze professionalî in materia sanitaria…”.
Il tutto fa concludere che l’obbligo di collaborazione del medico competente “vada inteso in maniera attiva” anche nella valutazione dei rischi
aziendali tenuto conto che lo stesso, prima di redigere il protocollo
sanitario, deve avere una conoscenza dei rischi presenti… acquisita
sulla base dalle informazioni ricevute dal datore di lavoro ma anche
attraverso l’espletamento dei propri obblighi sanciti dall’art. 25 dello
stesso TU e cioè:
a) visita degli ambienti di lavoro, durante la quale il MC interagisce con il datore di lavoro, il Rspp, il Rls e dialoga con i lavoratori;
b) sorveglianza sanitaria (elementi di conoscenza contenuti nella cartella sanitaria).
b) sorveglianza sanitaria (elementi di conoscenza contenuti nella cartella sanitaria).
* Modifica dell’art. 58 del TU 81/08.