SEISICURO si augura che questo spazio web possa servire per veicolare informazioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro o altre info utili.
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Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.
giovedì 24 dicembre 2015
ABROGATO OBBLIGO REGISTRO INFORTUNI DAL 23/12/15
Dal 23/12/15 decade l'obbligo per i datori di lavoro di tenuta del registro infortuni come previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
Il provvedimento, come noto, è intervenuto sulla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 20), razionalizzando altresì alcuni adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (articolo 21) e modificando l'apparato sanzionatorio per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22).
Per effetto della disposizione richiamata non solo il datore di lavoro non sarà più tenuto ad istituire il registro ma potrà anche omettere la sua conservazione che, prima della sua decadenza, era prevista per almeno quattro anni dall'ultima registrazione o dalla cessazione dell'attività.
Ovviamente rimane buona prassi tener traccia degli infotuni per il calcolo degli indici infortunistici aziendali.
venerdì 18 dicembre 2015
BANDO INAIL ISI 2016 (fino a 130.000 euro a fondo perduto)
MASSIMO € 130.000 AD AZIENDA
Questa è solo un'anticipazione del prossimo bando ISI INAIL 2016 a fondo perduto per aziende che realizzeranno investimenti in impianti, macchinari, attrezzature o migliorie legate alla sicurezza dei lavoratori.
Con delibera del 16/9/15 l’INAIL ha confermato anche per il 2015 il Bando INAIL ISI che prevede un contributo a Fondo Perduto del 65% fino a 130.000 € per interventi e investimenti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale delibera ha già evidenziato alcune novità del bando che uscirà a breve.
In particolare:
- il 30% delle risorse nazionali stanziate, finanzierà progetti inerenti la bonifica dell’amianto
- l’INAIL emanerà un bando ad hoc per il settore agricoltura
- nel corso del 2016 è previsto anche un bando per il settore del terziario
Siamo in attesa dell’uscita del bando con le indicazioni dei requisiti e delle procedure di presentazione.
Questo però è senz’altro il momento più opportuno per una breve analisi dei Vostri fabbisogni, al fine di ottimizzare le attività di progetto. Il tutto senza alcun impegno.
Il nostro staff è esperto sulla gestione di ogni fase del progetto ISI INAIL, dall’elaborazione, inserimento e conferma delle informazioni, al coordinamento del click day, fino alla gestione e rendicontazione finale.
L’assistenza al progetto è a “buon fine”, cioè legata ad un accordo economico valido solamente nel caso in cui il progetto venga effettivamente finanziato.
In particolare:
- il 30% delle risorse nazionali stanziate, finanzierà progetti inerenti la bonifica dell’amianto
- l’INAIL emanerà un bando ad hoc per il settore agricoltura
- nel corso del 2016 è previsto anche un bando per il settore del terziario
Siamo in attesa dell’uscita del bando con le indicazioni dei requisiti e delle procedure di presentazione.
Questo però è senz’altro il momento più opportuno per una breve analisi dei Vostri fabbisogni, al fine di ottimizzare le attività di progetto. Il tutto senza alcun impegno.
Il nostro staff è esperto sulla gestione di ogni fase del progetto ISI INAIL, dall’elaborazione, inserimento e conferma delle informazioni, al coordinamento del click day, fino alla gestione e rendicontazione finale.
L’assistenza al progetto è a “buon fine”, cioè legata ad un accordo economico valido solamente nel caso in cui il progetto venga effettivamente finanziato.
Per informazioni: info@seisicuro.net
lunedì 7 dicembre 2015
FAV (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) - Atti del convegno tenuto il 03/12/2015 a Milano
Linee Guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute
LO SCONOSCIUTO GAS RADON SECONDO SOLO AL FUMO DI TABACCO

Misurazione e valutazione del rischio per presenza di gas radon sono un obbligo per i datori di lavoro che impegnano lavoratori in luoghi seminterrati o interrati, mentre è un'attività di controllo senza alcun obbligo per il privato.
Sei Sicuro propone sia misurazione che valutazione di esposizione a rischio da gas radon per aziende e privati:
- aziende in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs 230/95;
- privati per valutare la salubrità dei propri luoghi di vita: bene è contenere entro i 400Bq/m3 la concentrazioen di radon media annua.
Segue un'estratto della legge di riferimento che è applicabile solo ai luoghi di lavoro.
Riferimenti normativi
La legge che regola l'argomento radon in Italia è il D. Lgs. 230/95 così come modificato dal D.Lgs. 241/2000. Detto atto normativo obbliga i datori di lavoro, che impieghino personale in ambienti di lavoro sotterranei, a far valutare la dose ricevuta da tali lavoratori per inalazione di radon. Se tutta o parte dell'attività di una ditta si svolge in ambiente sotterraneo (officina, autorimessa, magazzino, uffici a vario titolo) e vi sono uno o più dipendenti che vi prestano la loro opera per più di 10 ore al mese, il caso ricade sotto la normativa, che prescrive valori limite per la concentrazione di radon nell'aria degli ambienti interessati.E' esplicitamente esclusa la sua applicazione alle abitazioni. Le misure devono essere eseguite da un laboratorio idoneamente attrezzato e le valutazioni di dose alle persone devono essere fatte da un esperto qualificato della radioprotezione. Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230 e successive integrazioni e modifiche (D. Lgs.187/2000, D.Lgs.241/2000, D.Lgs.257/2001) (estratto): "
Art. 10 bis
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono: a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei; b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate; …"Art. 10 ter
Obblighi dell'esercente
1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, procede alle misurazioni di cui all'allegato I bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. 2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 10 sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio della attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I bis secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno. 3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato I bis, ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies.Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente è tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l'80% del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. 4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione. 5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.
Art. 10 quater
Comunicazioni e relazioni tecniche
1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all'articolo 10 quinquies, gli esercenti che esercitano le attività di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) inviano una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10 ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro. 2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati. 3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione.Art. 10 quinquies
Livelli di azione
1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in allegato I bis.2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori all'80% del livello di azione, l'esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.
3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente, avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della relazione di cui all'articolo 10 ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, comma 2 e comma 3, lettera g), dell'articolo 69 e dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio di ottimizzazione.
4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate nell'allegato I bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.
5. L'esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi dell'esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata nell'allegato I bis; questa disposizione non si applica agli esercenti di asili-‐nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo.
6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo restando l'applicazione dell'articolo 23, se dall'analisi di cui all'articolo 10 ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l'applicazione di tali misure, l'esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti negli stessi capi.
7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate nell'allegato I bis e nell'allegato IV, ove applicabile.
8. Nel caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione non supera i livelli di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione significativa del quadro radiologico.
Livello di azione
Valore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato.Radon
Deve intendersi l'isotopo 222 del radon.Thoron
Deve intendersi l'isotopo 220 del radon.Misurazioni
Le misurazioni di cui all'articolo 10 ter, commi 1 e 2, sono fissate in concentrazioni di attività di radon medie in un anno.Livelli di azione
Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere a) e b), il livello di azione è fissato in termini di 500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon media in un anno. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c), d) ed e) il livello di azione per i lavoratori è fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace. In questo livello di azione non si tiene conto dell'eventuale esposizione a radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive dell'ambiente su cui viene svolta l'attività lavorativa, per la quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali.Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico è fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace. Il datore di lavoro non è tenuto, ai sensi dell'art.10 quinquies comma 8, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo stesso comma non sia superiore a 3 mSv/anno.
venerdì 4 dicembre 2015
OBBLIGO DEFIBRILLATORE IN TUTTE LE PALESTRE

Sei Sicuro fornisce il pacchetto DAE +formazione certificata IRC ad un prezzo interessante.
Breve cronistoria
Il Decreto Ministeriale del 18 Marzo 2011 prevede la diffusione tra le aree identificate per collocare i defibrillatori ci sono quelle con particolare afflusso di pubblico e quelle dove si pratica attività ricreativa ludica, attività sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, stadi e centri sportivi.
Il Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013 ha poi dettato le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali salvavita. E' obbligatoria la presenza del defibrillatore semiautomatico presso tutte le società sportive dilettantistiche e professionistiche.
Il Decreto specifica che l’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società e che le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi nella dotazione del dispositivo salvavita.
Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione. In ogni caso, le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
Ai fini della formazione del personale devono essere individuati soggetti che all’interno dell’impianto sportivo per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di primo utilizzatore (first responder).
La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. Viene da sé che il numero delle persone da formare deve essere sufficiente a coprire le esigenze della società.
ne graduale, ma capillare dei defibrillatori semiautomatici che deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo da costituire una rete di defibrillatori che possano essere ut ilizzati entro quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco.
Prossimi corsi formazione

CORSO PER LAVORI STRADALI
Verona, 18/12/15
AGGIORNAMENTO CEI 11-27 : 2014
Addetti ai lavori elettrici (PES, PAV, PEI)
Verona, 21/12/15
CORSO PER ADDETTI A POSA DI SEGNALETICA STRADALE
D.I. 04/03/2013
Verona, 29-30/12/15
CORSO PER PIATTAFORMA ELEVABILE
con e senza stabilizzatori
CORSO GRU SU AUTOCARRO
Si raccolgono adesioni.
IMPIANTI TERMICI. Vademecum per esercizio e manutenzione.

termici (riscaldamento e raffrescamento).
Hanno collaborato ENEA, Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori, Unione consumatori e il Salvagente.
Scarica la guida
giovedì 19 novembre 2015
LE NOVITA' DEL TESTO UNICO SICUREZZA (ma non è tutto oro)
Diverse sono novità, chiarimenti e qualche lacuna nella nuova revisione del Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro
tutte le principali novità le trovate sinteticamente commentate in un documento dell'AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza).
Leggi le novità del D.Lgs 81/08 ...
martedì 3 novembre 2015
Incendio alla Dollmar di Caleppio Settala (Milano)

Grosso incendio a Settala (Milano): fiamme alla Dollmar di Caleppio
„
Due lavoratori gravemente ustionati ma non in pericolo di vita, si tratta del 36enne Giuseppe N. e Sergio B., 54 anni.
Dalle prime informazioni tutte da vagliare sembra che l'evento sia accaduto in seguito ad operazioni di scarico di un autotreno durante le quali un grosso recipiente è caduto a terra provocando un'esplosione ed il conseguente incendio.
Dopo il boato e le fiamme si è alzata una colonna di fumo che ha spaventato i residenti delle aree circostanti.“
Potrebbe interessarti: http://www.milanotoday.it/cronaca/incendio-ditta-caleppio-settala-3-novembre-2015.html
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giovedì 8 ottobre 2015
Fondimpresa. Avvisi con contributo aggiuntivo
Nuovo incremento dei finanziamenti per l’Avviso 1/2015.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo l’incremento di risorse deliberato il 24 giugno, ha infatti deciso, nell’ultima seduta, di rendere disponibili altri 10 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI, con l’utilizzo integrale delle economie sulle spese di gestione realizzate da Fondimpresa nel 2014.
Contestualmente, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31 marzo 2016 ore 13.
Il termine di chiusura dell’Avviso 2/2015, fissato al 16 ottobre 2015, viene prorogato al 31 marzo 2016 ore 13.
Il temine di chiusura dell’Avviso 4/2015, fissato al 16 ottobre 2015, viene prorogato al 29 gennaio 2016, limitatamente agli ambiti Centro e Nord.
Per informazioni contattare seisicuro.net
Settore autotrasporto: contributi per iniziative per la formazione professionale
Presentazione delle domande entro il 30.10.2015.
La formazione deve essere avviata entro il 01.12.2015 e deve concludersi entro il 31.05.2016.
BENEFICIARI
Possono proporre domanda di accesso al contributo:
1) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell’art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.
Si può partecipare come singola impresa o in aggregazione ad altre.
La formazione sarà fatta da titolari, soci, amministratori, oltre a dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto o spedizioni.
ATTIVITA’ FINANZIABILI
Con il presente bando si finanziano azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell’autotrasporto, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove tecnologie. (ESCLUSI: formazione per accesso a professione di autotrasportatore o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto, formazione sulla sicurezza).
PRESENTAZIONE DEL PIANO E SPESE AMMISSIBILI
Al momento della compilazione online della domanda (firmata digitalmente) dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente, i seguenti elementi:
- il soggetto erogatore delle azioni formative;
- il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di’ insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza di corsi FAD);
- il preventivo della spesa suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci:
1 costi della docenza in aula;
2 costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della formazione;
3 spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
4 materiali e forniture con attinenza al progetto;
5 ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
6 costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata;
7 costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
8 spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall’art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione Europea in data 17 giugno 2014;
9 il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di svolgimento del corso medesimo).
TIPO DI SOVVENZIONE
Si prevede la finanziabilità di piani fino a 150.000 euro per impresa.Se presenta un raggruppamento di imprese, il contributo è subordinato ai seguenti massimali:- ore di formazione: max 50 per ogni dipendente;- compenso della docenza: max 120 €/ora;
- compenso tutor: max 30 €/ora;
- altri servizi di consulenza: max 20% del totale ore di formazione.
RETROATTIVITA’
Possono essere finanziati piani formativi iniziati precedentemente alla presentazione della domanda purché successivi all’11.09.2015.
Per informazioni contattare seisicuro.net
72.000.000 € per la competitività da Fondimpresa
72.000.000 € per la competitività da Fondimpresa
Con l’Avviso n. 5/2015 vengono stanziati 72 milioni di euro per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete, internazionalizzazione.
Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti Ambiti:
1 Territoriale, esclusivamente in una regione o provincia autonoma collocata all’interno delle Macro Aree Nord, Centro, Sud e Isole.
2 Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale. Il Piano deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno due regioni o province autonome e la quota minima di aziende appartenenti alla regione o provincia autonoma meno coinvolta deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese partecipanti al Piano.
3 Ad iniziativa aziendale, riguardante i Piani presentati da Soggetti proponenti costituiti prevalentemente da imprese già aderenti beneficiarie della formazione per i propri dipendenti (almeno cinque aziende nella compagine proponente), anche su base multi regionale. Requisito necessario è la sussistenza di fabbisogni ed obiettivi formativi comuni a tutte le imprese partecipanti, chiaramente evidenziati.
Per info contattate seisicuro.net
Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti Ambiti:
1 Territoriale, esclusivamente in una regione o provincia autonoma collocata all’interno delle Macro Aree Nord, Centro, Sud e Isole.
2 Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale. Il Piano deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno due regioni o province autonome e la quota minima di aziende appartenenti alla regione o provincia autonoma meno coinvolta deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese partecipanti al Piano.
3 Ad iniziativa aziendale, riguardante i Piani presentati da Soggetti proponenti costituiti prevalentemente da imprese già aderenti beneficiarie della formazione per i propri dipendenti (almeno cinque aziende nella compagine proponente), anche su base multi regionale. Requisito necessario è la sussistenza di fabbisogni ed obiettivi formativi comuni a tutte le imprese partecipanti, chiaramente evidenziati.
Per info contattate seisicuro.net
9.000.000,00 € da Fondoprofessioni
Il fondo è attivo con i seguenti avvisi:
- Avviso 01/15 per il finanziamento di attività formative destinate a chi applica il CCNL degli Studi Professionali
Contributo per singolo piano massimo € 30.000,00
Attività corsuali con durata minima di 16 ore e massima di 40 ore per un minimo di 4 e un massimo di 16 beneficiari
Attività seminariali con durata minima di 4 ore e massima di 12 ore per un minimo di 7 e un massimo di 30 beneficiari
- Avviso 03/15 per il finanziamento di attività formative destinate a chi applica il CCNL diverso da Studi Professionali
Contributo per singolo piano massimo € 50.000,00
Attività corsuali con durata minima di 16 ore e massima di 40 ore per un minimo di 6 e un massimo di 20 beneficiari
Contributo per singolo piano massimo € 30.000,00
Attività seminariali con durata minima di 4 ore e massima di 12 ore per un minimo di 7 e un massimo di 30 beneficiari
Per entrambi gli avvisi i beneficiari devono essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato, determinato o apprendistato e dipendenti che godono di sgravi contributivi entro la misura del 20% del totale dei partecipanti del piano.
Sono ammessi come uditori i datori di lavoro, collaboratori, praticanti.
Contattateci per maggiori informazioni e per la predisposizione di un piano formativo
info@seisicuro.net
mercoledì 7 ottobre 2015
SCADENZA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI
Ricordiamo che per le Autorizzazioni alle Emissioni comprese tra il 31/12/1991 e il 31/12/2005 è necessario richiedere il rinnovo entro il 31/12/2015.
Il mancato adeguamento comporta un'ammenda fino a € 1.032
AUMENTATE SANZIONI PER MANCANZA DI FORMAZIONE E VISITE MEDICHE
Ricordiamo che è in vigore il Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 che tra le altre cose rivede il sistema sanzionatorio per quanto in oggetto, in particolare all’Art. 55 D.Lgs. 81/2008 (Sanzioni per
il datore di lavoro e il dirigente), ha inserito il nuovo comma 6-bis che sanziona in caso di mancato invio a visita medica dei lavoratori (art. 18,
comma 1, lettera g) o di omessa formazione (art. 37, comma 1, 7, 9, 10).
Il decreto raddoppia la sanzione se i lavoratori interessato sono più di 5 e la triplica se sono oltre i 10 lavoratori.
I
casi più frequenti sono di mancata erogazione di formazione obbligatoria a
lavoratori, preposti, dirigenti, addetti antincendio, addetti primo soccorso e rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) ma non sono da meno la mancanza di altre tipologie di formazione speifica come ad esempio quelle per:
l'uso di macchine da lavoro, autorespiratori, attività in zone a rischio di esplosione, lavori in quota, lavori elettrici, posizionamento di segnaletica stradale, manipolazione alimenti.
STOP OBBLIGO ESPOSIZIONE TAGLIANDO RCA
Grazie al Ddl liberalizzazioni avremo anche le seguenti novità nel mondo delle assicurazioni:
- il bollino non sarà più obbligatorio dal 18 Ottobre 2015;
- la targa dell’auto diventa la carta di identità del veicolo e con una semplice interrogazione elettronica, tramite Targa System, si potranno incrociare i dati archiviati dalle forze dell’Ordine, delle Agenzie delle Entrate e dalle assicurazioni.
Ci sono tanti motivi che hanno condotto le autorità competenti a questo passo, ma il principale è uno: limitare le frodi. La semplice esposizione del tagliando come prova definitiva dell’assicurazione era – come puoi immaginare – un comodo lasciapassare per i malintenzionati. In Italia si contano oltre 4 milioni di veicoli senza RCA ed ecco la soluzione: processi automatizzati e incrocio dei dati.
Grazie al Ddl liberalizzazioni avremo anche le seguenti novità nel mondo delle assicurazioni:
- il bollino non sarà più obbligatorio dal 18 Ottobre 2015;

Ci sono tanti motivi che hanno condotto le autorità competenti a questo passo, ma il principale è uno: limitare le frodi. La semplice esposizione del tagliando come prova definitiva dell’assicurazione era – come puoi immaginare – un comodo lasciapassare per i malintenzionati. In Italia si contano oltre 4 milioni di veicoli senza RCA ed ecco la soluzione: processi automatizzati e incrocio dei dati.
sabato 3 ottobre 2015
ARRIVA LA REVISIONE DEL TRATTORE
L'obbligo di revisione delle macchine agricole inizia con al prima revisione da attuare entro il prossimo 31 Dicembre 2015 e successivamente ogni 5 anni, entro
il mese corrispondente alla prima immatricolazione.
Ecco le macchine interessate come indicato all'Articolo 1 del DM del 20/05/15:

Ecco le macchine interessate come indicato all'Articolo 1 del DM del 20/05/15:
1. E' disposta la revisione generale, con periodicita' di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: a) trattori agricoli cosi' come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi; c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
testo del Decreto legge
giovedì 1 ottobre 2015
DISPONIBILE L'AGGIORNAMENTO DEL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Scarica il documento
Dal 25/09/15 è possibile scaricarsi dal sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il D.Lgs 81/2008 aggiornato a Settembre 2015.
Le disposizioni integrative e correttive in questa versione sono:
• Corretto l’importo massimo previsto per l’ammenda all’art. 284 comma 1;
• Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all’interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;
• Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;
• Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
• Abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
• Modifica dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
• Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).
• Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all’interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;
• Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;
• Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
• Abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
• Modifica dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
• Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).
mercoledì 30 settembre 2015
FORMAZIONE INTERAMENTE ONLINE
Proponiamo percorsi di formazione per le figure professionali sotto riportate che per il solo aggiornamento forniamo anche in modalità completamente online.
La formazione proposta è tutta certificata dal CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

ASPP (28 ore)
RSPP (40, 60 e 100 ore)
RSPP DATORE DI LAVORO (rischio basso, medio e alto)
CSP e CSE (40 ore)
RLS (32, 8 e 4 ore)
PREPOSTO (6 ore)
DIRIGENTI (16, 6 ore)
LAVORATORI (rischio basso, medio e alto)
Le informative sono sul nostro sito www.seisicuro.net.

La formazione proposta è tutta certificata dal CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

ASPP (28 ore)
RSPP (40, 60 e 100 ore)
RSPP DATORE DI LAVORO (rischio basso, medio e alto)
CSP e CSE (40 ore)
RLS (32, 8 e 4 ore)
PREPOSTO (6 ore)
DIRIGENTI (16, 6 ore)
LAVORATORI (rischio basso, medio e alto)
Le informative sono sul nostro sito www.seisicuro.net.
lunedì 28 settembre 2015
Tempo di vendemmia. Obblighi di sicurezza verso i Lavoratori agricoli
Siamo in piena vendemmia e, come ogni anno, sorge la necessità di tutelare salute e sicurezza dei lavoratori che per il settore agricolo prevede l'applicazione del Decreto Interministeriale del 27 Marzo 2013 per la semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Articolo 3 - Campo di applicazione
(...)
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali (Art. 70 e seguenti, D.Lgs 10/09/03, n. 276).
Si sa tuttavia che il settore agricolo presenta un’alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali e dunque il comma 2 dell’articolo 3 sottolinea che “ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”.
Scarica PDF Decreto interministeriale del 27 marzo 2013

Fermo restando l'obbligo di redazione del Docuemnto di Valutazione dei Rischi, il citato decreto sostanzialmente consente una riduzione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs 81/2008.
Di seguito vediamo di sintetizzare i contenuti del citato decreto, ricordando che Sei Sicuro è in grado di fornirvi tutta l'assistenza necessaria per integrare eventuali carenze.
Articolo 3 - Campo di applicazione
(...)
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali (Art. 70 e seguenti, D.Lgs 10/09/03, n. 276).
Sorveglianza Sanitaria
Riguardo alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 – “ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria” - gli adempimenti in materia di controllo sanitario “si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL”.
Tale visita medica preventiva “ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.
Dopo aver ricordato che l'effettuazione e l'esito della visita medica “devono risultare da apposita certificazione”, il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.
Il comma 5 dell’articolo 2 è dedicato al ruolo degli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale.
Tali enti e organismi “possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In particolare in presenza della convenzione indicata, “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.
Informazione e Formazione
All'Articolo 3 il decreto indica che “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.Riguardo alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 – “ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria” - gli adempimenti in materia di controllo sanitario “si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL”.
Tale visita medica preventiva “ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.
Dopo aver ricordato che l'effettuazione e l'esito della visita medica “devono risultare da apposita certificazione”, il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.
Il comma 5 dell’articolo 2 è dedicato al ruolo degli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale.
Tali enti e organismi “possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In particolare in presenza della convenzione indicata, “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.
Informazione e Formazione
Si sa tuttavia che il settore agricolo presenta un’alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali e dunque il comma 2 dell’articolo 3 sottolinea che “ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”.
Scarica PDF Decreto interministeriale del 27 marzo 2013
lunedì 14 settembre 2015
DPI ad alta visibilità per lavori stradali
Sono DPI di 2° categoria che consentono ai lavoratori esposti a traffico veicolare di distinguersi con evidenza, sia di giorno sia di notte, riducendo il rischio di investimento sul lavoro.
Gli indumenti ad alta visibilità rispondono a quanto previsto da:
Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito Disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Questi prodotti devono essere conformi alla Norma UNI EN 471:2008 "Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti" revisionata con la UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisitI"
Il Decreto Interministeria del 4 marzo 2013, non ammette più l'utilizzo di Indumenti ad alta visibilità di classe 1 e impone ai datori di lavoro l'obbligo di formazione e addestramento per i lavoratori sui DPI e di adeguare l'impego dei DPI in conformità alla classificazione delle strade di cui al Codice della Strada.
Gli indumenti ad alta visibilità ammessi devono essere di :
Secondo la norma EN 471:2003 il pittogramma riporta un gilet chiuso in uno scudo.
Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.
Secondo la norma EN 471:2008 il pittogramma riporta un gilet chiuso in uno quadrato.
Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.
Secondo la norma EN ISO 20471:2013 il pittogramma riporta solo il gilet.
A fianco del pittogramma è riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento.
Sono DPI di 2° categoria che consentono ai lavoratori esposti a traffico veicolare di distinguersi con evidenza, sia di giorno sia di notte, riducendo il rischio di investimento sul lavoro.
Gli indumenti ad alta visibilità rispondono a quanto previsto da:
- D.L.gs 475/92 “Regolamento codice della strada”
- D.M. 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”
- D.M.10/97 "Attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai DPI"
- D.I. 4 marzo 2013 "Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare"
- Norma UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prove e requisiti"
Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito Disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Questi prodotti devono essere conformi alla Norma UNI EN 471:2008 "Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti" revisionata con la UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisitI"
Il Decreto Interministeria del 4 marzo 2013, non ammette più l'utilizzo di Indumenti ad alta visibilità di classe 1 e impone ai datori di lavoro l'obbligo di formazione e addestramento per i lavoratori sui DPI e di adeguare l'impego dei DPI in conformità alla classificazione delle strade di cui al Codice della Strada.
Gli indumenti ad alta visibilità ammessi devono essere di :
- classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D
- classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane
Norma UNI EN ISO 20471
La Norma UNI EN 471:2008 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale è entrata in vigore : 05 giugno 2008 ed ha recepito la EN 471:2003 e la A1:2007
(Norma che specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in
grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, destinati a
fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose
in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli
nell'oscurità)
Tale norma ha sostituito inoltre la UNI EN 471:2004
Recentemente, il 12 settembre 2013, è stata ritirata e sostituita dalla UNI EN ISO 20471:2013
Tale norma ha sostituito inoltre la UNI EN 471:2004
Recentemente, il 12 settembre 2013, è stata ritirata e sostituita dalla UNI EN ISO 20471:2013
NOVITA' INTRODOTTE
La nuova norma "Indumenti ad alta visibilità - metodi di prova e requisiti" :- elimina la distinzione tra uso professionale e non professionale
- ha per oggetto l'analisi e la valutazione dei rischi per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
- mantine il sistema di raggruppamento in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente
- esclude le bretelle poichè non possono essere certificate come conformi ai requisiti
- esclude dal calcolo dell'area minima richiesta l'area coperta da simboli, loghi o scritte
- prevede che il materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di 50 mm
- elimina i requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 previsti dalla EN 471
- dispone che a fianco del pittogramma deve essere riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
-
dispone che nelle informazioni per l'utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio

Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.

Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.

A fianco del pittogramma è riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento.
domenica 13 settembre 2015
Elettricista ustionato e lesionato durante un lavoro su quadro
elettrico in tensione.
L'articolo non dice se il lavoratore stesse operando sotto tensione o in prossimità, certo è che è
mancata una coerente valutazione dei rischi per definire i DPI da indossare visto che sicuramente non indossava l'elmetto dielettrico con visiera e neppure un abbigliamento se non resistente all'arco elettrico (es. in nomex viscoso), almeno coprente gli arti come chiede la purtroppo ancora disattesa o sconosciuta CEI 11-27:2014.
Fortunatamente il lavoratore è ancora vivo ma i danni non sono pochi se considerate che:
1) il lavoratore ha subito un intervento di chirurgia plastica;
2) il datore di lavoro si è preso un verbale penale;
3) la collettività deve pagare assistenza sanitaria ed eventuale invalidità dell'infortunato.
Infortunio elettrico
L'articolo non dice se il lavoratore stesse operando sotto tensione o in prossimità, certo è che è
mancata una coerente valutazione dei rischi per definire i DPI da indossare visto che sicuramente non indossava l'elmetto dielettrico con visiera e neppure un abbigliamento se non resistente all'arco elettrico (es. in nomex viscoso), almeno coprente gli arti come chiede la purtroppo ancora disattesa o sconosciuta CEI 11-27:2014.
Fortunatamente il lavoratore è ancora vivo ma i danni non sono pochi se considerate che:
1) il lavoratore ha subito un intervento di chirurgia plastica;
2) il datore di lavoro si è preso un verbale penale;
3) la collettività deve pagare assistenza sanitaria ed eventuale invalidità dell'infortunato.
Infortunio elettrico
Atex - Strumento online per dimensionamento Pannelli antiscoppio (venting)
Segnalo uno strumento software per addetti ai lavori, messo a disposizione della StuvEx previa registrazione sul loro sito. Si tratta di un applicativo software di ausilio per il calcolo delle aree di sfogo secondo le norme EN14491 e EN14994, inserendo le specifiche del silos o filtro in esame e le carateristiche esplosive della polvere stoccata. Calcolo venting.

Se state considerando di acquistare un impianto che deve operare in presenza di atex e non avete piena competenza della materia, vi consiglio di farvi assistere da un esperto terzo che non sia il costruttore, bene vostro Rspp o altro tecnico (meglio ancora se venite da noi) o comunque prima di comprare chiedete almeno l'evidenza di:
- cosa il costruttore ha previsto per sfogare in zona sicura un'eventuale esplosione interna ad un silos/filtro;
- come si isolano le condotte in caso di esplosione (es. serrande rapide di sezionamento);
- predisposizione di segnalazioni o eventuali interblocchi con gli impianti aziendali, ad esempio un sensore (pressostato) in condotta di aspirazione di una captazione mi dovrebbe attivare un allarme se cala la portata o arrestare l'erogazione di una spruzzatura automatica di vernice.
- Dichiarazione di Conformità di attrezzature ed impianti che operano in zone classificate per presenza di atex, che riporta citata la Direttiva di Prodotto 94/9/CE.
Tutto ciò per evitare dover poi correre per sistemare impianti che non sono conformi alla Direttiva.
Formazione per Addetti ai Lavori Elettrici 16 ore
ai sensi di norma CEI 11-27:2014 per la definizione delle qualifiche PAV e PES
ai sensi di art. 82 del D.Lgs. 81/08 per la definizione della qualifica PEI
La norma CEI 11-27 è una norma di attività che individua le modalità di esecuzione dei lavori elettrici in sicurezza. In particolare la norma CEI 11-27 individua le qualifiche :
PAV PERSONA AVVERTITA
PES PERSONA ESPERTA
PEI PERSONA IDONEA
Se interessati Sei Sicuro propone anche questa formazione.
Eccovi le principali definizioni giusto per inquadrare le tematiche trattate dalla citata norma.
Lavoro elettrico
Per lavoro elettrico ai sensi della norma CEI 11-27 si intende qualsiasi attività lavorativa eseguita in zona prossima in quanto in essa qualsiasi lavoratore può essere assoggettato a rischio elettrico, sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell’impianto elettrico, sia che svolga lavori in prossimità di un impianto elettrico, di natura non elettrica, come lavori di muratura, verniciatura, taglio rami ecc…
DL - Zona di lavoro sotto tensione
Il lavoro sotto tensione può essere eseguito da:
DV - Zona di lavoro in prossimità
Il lavoro in prossimità può essere eseguito da:
- PES o PAV
- PEC sotto la supervisione di PES
- PEC sotto la sorveglianza di PES o PAV
DA9 - Zona di lavoro non elettrico (non cantiere)
Il lavoro non elettrico può essere eseguito da:
- PES o PAV
- PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV
- Sotto linea aerea la PEC solo se altezza da terra <4m se BT/MT (≤35kV)• Sotto linea aerea la PEC solo se altezza da terra <3m se AT (>35kV)
Oltre la zona DA9 la zona di lavoro è senza rischio elettrico e secondo la CEI 11-27 Il lavoro può essere eseguito da PEC
Persona esperta (PES)
deve possedere alcuni requisiti, fra cui:
- conoscenze generali di antinfortunistica elettrica
- completa conoscenza di antinfortunistica per almeno una tipologia di lavori;
- deve inoltre possedere la capacità di:
- affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
- valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto le misure idonee per ridurli o eliminarli;
- affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
- informare e istruire una PAV affinché esegua il lavoro in sicurezza.
Persona avvertita (PAV)
deve possedere i seguenti requisiti:
- conoscenza di antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;
- capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;
- capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto le istruzioni da una PES;
- capacità di affrontare le difficoltà previste;
- capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attività elettrica che è chiamato ad eseguire.
Persona comune (PEC)
chi non è PAV o PES è definito PEC e può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto la sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui.
Responsabile di Impianto Persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico
persona designata alla diretta responsabilità della conduzione dell’impianto elettrico.
Ai sensi della norma CEI 11-27 è responsabile:
- della pianificazione e programmazione dei lavori
- della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali e delle manovre sull’impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori;
- dell’esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare le richiusure intempestive e dell’apposizione di cartelli monitori, per lavori fuori tensione
- responsabile dell’individuazione dell’impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori;
- responsabile del trasferimento alla persona preposta ai lavori, delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici, facendo eventualmente riferimento al documento aziendale;
- responsabile della consegna dell’impianto elettrico al preposto ai lavori.
Preposto al Lavoro Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa
Il preposto ai lavori CEI 11-27 è la persona incaricata a dare applicazione al documento di valutazione dei rischi e nel caso di lavori sotto tensione di categoria 0 e 1 può essere delegata a poter intervenire in situazioni di emergenza sugli organi di sezionamento e protezione dell’impianto.
- Responsabile della presa in carico dell’impianto elettrico dal responsabile e successiva riconsegna;
- responsabile della verifica dell’assenza di tensione e dove è previsto della presenza della messa a terra;
- responsabile del controllo delle condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori;
- responsabile della protezione delle parti attive adiacenti individuate …;
- responsabile della gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza;
- responsabile della messa in opera di ulteriori misure di protezione a fronte dell’insorgenza di rischi elettrici e non elettrici non valutati preventivamente, o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farvi fronte; – responsabile della pianificazione delle attività (definizione della sequenza più opportuna per l’esecuzione dei lavori);
- responsabile della programmazione delle attività compreso il coordinamento con eventuali lavoratori autonomi (interferenze - istruendoli ed informandoli …..);
- responsabile della organizzazione delle risorse lavorative assegnate o necessarie;
- responsabile dell’accertamento dell’adeguatezza delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi necessari al lavoro.
L’attribuzione delle nomine PES, PAV, PEI, Responsabile di Impianto o Preposto al Lavoro, per i lavoratori subordinati è esclusiva pertinenza del datore di lavoro, per i lavoratori autonomi deve essere autocertificata (basata su idonea documentazione).
Aspetti di riferimento alle condizioni di PES e PAV sono:
- istruzione (conoscenza dell’impiantistica elettrica e della normativa);
- esperienza lavorativa (maturata in adeguato periodo di tempo);
- caratteristiche personali (equilibrio, attenzione, affidabile).
E' necessario aver integrato le conoscenze:
- teoriche di livello 1A;
- pratiche del lavoro elettrico di livello 1B.
Per i lavori sotto tensione il lavoratore è già nominato PES o PAV ed ha conseguito i livelli 1A, 2A, 1B e 2 B.
Contattaci per ogni informazione.
martedì 1 settembre 2015
Verifica impianti di messa a terra
Secondo quanto richiesto dal DPR 462/2001
Secondo quanto richiesto dal DPR 462/2001
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
la verifica di conformità degli impianti di messa a terra viene effettuata dalle autorità competenti in seguito alla comunicazione del datore di lavoro dalla messa in esercizio dell’impianto.
Obblighi in capo al Datore di lavoro:
- inviare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la dichiarazione di conformità all’ente competente (ASL o ARPA);
- effettuare regolare manutenzione degli impianti di messa a terra;
- richiedere verifiche periodiche
Chi può eseguire le verifiche?
Le verifiche che il datore di lavoro deve richiede devono essere effettuate da personale competente, incaricato da ente competente (ASL o ARPA) o da un organismo notificato, abilitato dal Ministero del Lavoro.
Sei Sicuro collabora con un organismo notificato e si avvale di professionisti in grado di fornire all’Azienda Cliente tutte le informazioni necessarie per essere in regola.
La frequenza con la quale devono avvenire le verifiche della messa a terra varia in base alla tipologia di attività dell’azienda, secondo quanto segue:
Verifica con periodicità BIENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali:
• cantieri;
• locali adibiti ad uso medico e similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti);
• luoghi identificati con l'acronimo M.A.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio) come discoteche, alberghi, cinema, edifici con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile, ...);
• luoghi con pericolo di esplosione (impianti di verniciatura con solventi o polveri combustibili, centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW, mangimifici, falegnamerie, ...);
• tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato dal DPR 151/2011);
Verifica con periodicità QUINQUENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali tutte le attività NON ELENCATE nel DPR 462/01.
Sanzioni
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.
I contenuti della verifica per poter rilasciare il verbale di ispezione: Valutazione Documentale (dichiarazione di conformità, denuncia impianto, schemi elettrici, ...)
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Prove di contatto
Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali
Verifica del valore globale anello di terra
Verifica strumentale scatto differenziali
Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra
Si ricorda che:
- in caso di presenza di zone a rischio di esplosione (atex) è necessario disporre del documento di classificazione delle zone a rischio di esplosione (D.Lgs 233/03) e che è necessario far eseguire la prima verifica all’ente competente (ASL o ARPA), non ad un organismo notificato;
- se ci si accorge di non aver mai inviato la denuncia dell'impianto di terra all’ente competente (ASL o ARPA), provvedere al più presto.
Quanto costano le verifiche?
Sei Sicuro ha predisposto un tariffario, costruito in base al tipo di verifica, alla potenza contrattuale dell’impianto ed alla sua superficie, per informazioni www.seisicuro.net
Obblighi in capo al Datore di lavoro:
- inviare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la dichiarazione di conformità all’ente competente (ASL o ARPA);
- effettuare regolare manutenzione degli impianti di messa a terra;
- richiedere verifiche periodiche
Chi può eseguire le verifiche?
Le verifiche che il datore di lavoro deve richiede devono essere effettuate da personale competente, incaricato da ente competente (ASL o ARPA) o da un organismo notificato, abilitato dal Ministero del Lavoro.
Sei Sicuro collabora con un organismo notificato e si avvale di professionisti in grado di fornire all’Azienda Cliente tutte le informazioni necessarie per essere in regola.
La frequenza con la quale devono avvenire le verifiche della messa a terra varia in base alla tipologia di attività dell’azienda, secondo quanto segue:
Verifica con periodicità BIENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali:
• cantieri;
• locali adibiti ad uso medico e similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti);
• luoghi identificati con l'acronimo M.A.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio) come discoteche, alberghi, cinema, edifici con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile, ...);
• luoghi con pericolo di esplosione (impianti di verniciatura con solventi o polveri combustibili, centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW, mangimifici, falegnamerie, ...);
• tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato dal DPR 151/2011);
Verifica con periodicità QUINQUENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali tutte le attività NON ELENCATE nel DPR 462/01.
Sanzioni
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.
I contenuti della verifica per poter rilasciare il verbale di ispezione: Valutazione Documentale (dichiarazione di conformità, denuncia impianto, schemi elettrici, ...)
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Prove di contatto
Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali
Verifica del valore globale anello di terra
Verifica strumentale scatto differenziali
Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra
Si ricorda che:
- in caso di presenza di zone a rischio di esplosione (atex) è necessario disporre del documento di classificazione delle zone a rischio di esplosione (D.Lgs 233/03) e che è necessario far eseguire la prima verifica all’ente competente (ASL o ARPA), non ad un organismo notificato;
- se ci si accorge di non aver mai inviato la denuncia dell'impianto di terra all’ente competente (ASL o ARPA), provvedere al più presto.
Quanto costano le verifiche?
Sei Sicuro ha predisposto un tariffario, costruito in base al tipo di verifica, alla potenza contrattuale dell’impianto ed alla sua superficie, per informazioni www.seisicuro.net
domenica 23 agosto 2015

La sentenza 31003 della Cassazione Penale, Sez. 4 del 16 luglio 2015 ribadisce la responsabilità nei reati colposi di un’azienda che per interesse o vantaggio risparmi nelle spese che dovrebbe sostenere per l’adozione di misure di sicurezza o nell’aumento di produttività favorito dalla mancata osservanza della normativa.
La vicenda trae origine dalle lesioni gravi subite da un lavoratore di un'azienda mentre stava scaricando una grossa bobina di carta. Alla denuncia dell’interessato il Giudicante aveva evidenziato un profilo di colpa del datore di lavoro che aveva consentito l’operazione del lavoratore con un'attrezzatura da lavoro priva di un dispositivo di sicurezza.
Da qui la condanna, in considerazione che l’addebito colposo si basò anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza.
INAIL Pubblicato modello OT 24 2016 per sconto su premio assicurativo.
A cosa serve?
L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l'articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno riduzione
fino a 10 28%
da 11 a 50 18%
da 51 a 200 10%
oltre 200 5%
Tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Scarica il modulo
Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2015 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato dall' INAIL il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015.
Cos'è il modello OT/24?
Ricordiamo che l'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).A cosa serve?
L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l'articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno riduzione
fino a 10 28%
da 11 a 50 18%
da 51 a 200 10%
oltre 200 5%
Tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Scarica il modulo
Lavori in quota. Novità da nuova UNI 11578 : 2015
tratto da www.edafos.it
La recente norma Uni 11578:2015 (“Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova”), ha permesso di realizzare un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto”.
La 11578 è stata favorevolmente accolta nel settore perché migliora i requisiti e i metodi di prova previste dalle precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen Ts 16415:2013, conferendo una maggiore affidabilità sulla sicurezza del dispositivo, e consentendo l’impiego, in quanto idonei all’uso, dei dispositivi riconosciuti conformi alle precedenti norme.
La nuova UNI indica queste tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati per l’utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto:
dispositivo di tipo A (ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli);
dispositivo di tipo C (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°);
dispositivo di tipo D (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°).
Sui “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto” aveva fornito chiarimenti la circolare interministeriale n. 3/2015 del 13/2/2015, per la quale:
i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del DLgs. n. 475/92 (“Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”).
e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come Dpi;
i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerareprodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
La 11578 è stata favorevolmente accolta nel settore perché migliora i requisiti e i metodi di prova previste dalle precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen Ts 16415:2013, conferendo una maggiore affidabilità sulla sicurezza del dispositivo, e consentendo l’impiego, in quanto idonei all’uso, dei dispositivi riconosciuti conformi alle precedenti norme.
La nuova UNI indica queste tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati per l’utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto:
dispositivo di tipo A (ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli);
dispositivo di tipo C (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°);
dispositivo di tipo D (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°).
Sui “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto” aveva fornito chiarimenti la circolare interministeriale n. 3/2015 del 13/2/2015, per la quale:
i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del DLgs. n. 475/92 (“Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”).
e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come Dpi;
i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerareprodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
tratto da www.edafos.it
DECRETO 3 agosto 2015 – RTO – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Nuovo decreto che chiarisce vari aspetti legati a specificità del mondo antincendio ed esplosione, in particolare per l'esplosione definisce gli aspetti minimi da considerare per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, sostanzialmente definisce i contenuti minimi di una valutazione del rischio da esplosione.
Vai al testo integrale del decreto
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