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domenica 23 agosto 2015

Sentenza di condanna della Cassazione per responsabilità amministrativa da guadagno da risparmio sulle misure di prevenzione.

La sentenza 31003 della Cassazione Penale, Sez. 4 del 16 luglio 2015 ribadisce la responsabilità nei reati colposi di un’azienda che per interesse o vantaggio risparmi nelle spese che dovrebbe sostenere per l’adozione di misure di sicurezza o nell’aumento di produttività favorito dalla mancata osservanza della normativa.

La vicenda trae origine dalle lesioni gravi subite da un  lavoratore di un'azienda mentre stava scaricando una grossa bobina di carta. Alla denuncia dell’interessato il Giudicante aveva evidenziato un profilo di colpa del datore di lavoro che aveva consentito l’operazione del lavoratore con un'attrezzatura da lavoro priva di un dispositivo di sicurezza.
Da qui la condanna, in considerazione che l’addebito colposo si basò anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di sicurezza.
INAIL Pubblicato modello OT 24 2016 per sconto su premio assicurativo.
Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2015 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato dall' INAIL il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2015.

Cos'è il modello OT/24?
Ricordiamo che l'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

A cosa serve?
L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l'articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno         riduzione

fino a 10                          28%
da 11 a 50                       18%
da 51 a 200                     10%
oltre 200                           5%

Tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

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Lavori in quota. Novità da nuova UNI 11578 : 2015

La recente norma Uni 11578:2015 (“Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova”), ha permesso di realizzare un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto”.

La 11578 è stata favorevolmente accolta nel settore perché migliora i requisiti e i metodi di prova previste dalle precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen Ts 16415:2013, conferendo una maggiore affidabilità sulla sicurezza del dispositivo, e consentendo l’impiego, in quanto idonei all’uso, dei dispositivi riconosciuti conformi alle precedenti norme.

La nuova UNI indica queste tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati per l’utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

dispositivo di tipo A (ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli);
dispositivo di tipo C (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°);
dispositivo di tipo D (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°).
Sui “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto” aveva fornito chiarimenti la circolare interministeriale n. 3/2015 del 13/2/2015, per la quale:

i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del DLgs. n. 475/92 (“Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”).

e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come Dpi;
i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerareprodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

tratto da www.edafos.it

DECRETO 3 agosto 2015 – RTO – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Nuovo decreto che chiarisce vari aspetti legati a specificità del mondo antincendio ed esplosione, in particolare per l'esplosione definisce gli aspetti minimi da considerare per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, sostanzialmente definisce i contenuti minimi di una valutazione del rischio da esplosione.

Vai al testo integrale del decreto