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Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.

mercoledì 30 settembre 2015

FORMAZIONE INTERAMENTE ONLINE





Proponiamo percorsi di formazione per le figure professionali sotto riportate che per il solo aggiornamento forniamo anche in modalità completamente online.

La formazione proposta è tutta certificata dal CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa).



ASPP (28 ore)
RSPP (40, 60 e 100 ore)
RSPP DATORE DI LAVORO (rischio basso, medio e alto)
CSP e CSE (40 ore)


RLS (32, 8 e 4 ore)
PREPOSTO (6 ore)
DIRIGENTI (16, 6 ore)
LAVORATORI (rischio basso, medio e alto)

Le informative sono sul nostro sito www.seisicuro.net.

lunedì 28 settembre 2015

Tempo di vendemmia. Obblighi di sicurezza verso i Lavoratori agricoli

Siamo in piena vendemmia e, come ogni anno, sorge la necessità di tutelare salute e sicurezza dei lavoratori che per il settore agricolo prevede l'applicazione del Decreto Interministeriale del 27 Marzo 2013 per la semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Fermo restando l'obbligo di redazione del Docuemnto di Valutazione dei Rischi, il citato decreto sostanzialmente consente una riduzione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs 81/2008.

Di seguito vediamo di sintetizzare i contenuti del citato decreto, ricordando che Sei Sicuro è in grado di fornirvi tutta l'assistenza necessaria per integrare eventuali carenze.



Articolo 3 - Campo di applicazione
(...)
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali (Art. 70 e seguenti, D.Lgs 10/09/03, n. 276).
 
Sorveglianza Sanitaria
Riguardo alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 – “ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria” - gli adempimenti in materia di controllo sanitario “si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL”.
Tale visita medica preventiva “ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.
Dopo aver ricordato che l'effettuazione e l'esito della visita medica “devono risultare da apposita certificazione”, il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.

Il comma 5 dell’articolo 2 è dedicato al ruolo degli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale.
Tali enti e organismi “possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In particolare in presenza della convenzione indicata, “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.

Informazione e Formazione
All'Articolo 3 il decreto indica che “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.

Si sa tuttavia che il settore agricolo presenta un’alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali e dunque il comma 2 dell’articolo 3 sottolinea che “ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”.

Scarica PDF Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 

lunedì 14 settembre 2015

DPI ad alta visibilità per lavori stradali

 Sono DPI di 2° categoria che consentono ai lavoratori esposti a traffico veicolare di distinguersi con evidenza, sia di giorno sia di notte, riducendo il rischio di investimento sul lavoro.
Gli indumenti ad alta visibilità rispondono a quanto previsto da:
  • D.L.gs 475/92 “Regolamento codice della strada”
  • D.M. 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”
  • D.M.10/97 "Attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai DPI"
  • D.I. 4 marzo 2013 "Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare"
  • Norma UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prove e requisiti"
Il Codice della strada all'articolo 21 "Opere, depositi e cantieri stradali"  e il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada all'articolo 37 "Persone al lavoro" prescrivono che coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito Disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Questi prodotti devono essere conformi alla Norma UNI EN 471:2008  "Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti"  revisionata con la UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisitI"
Il Decreto Interministeria del 4 marzo 2013, non ammette più l'utilizzo di Indumenti ad alta visibilità di classe 1 e impone ai datori di lavoro l'obbligo di formazione e addestramento per i lavoratori sui DPI e di adeguare l'impego dei DPI in conformità alla classificazione delle strade di cui al Codice della Strada.
Gli indumenti ad alta visibilità ammessi devono essere di :
  • classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D
  • classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane
 

Norma UNI EN ISO 20471

La Norma UNI EN 471:2008 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale è entrata in vigore : 05 giugno 2008 ed ha recepito la EN 471:2003 e la A1:2007 (Norma che specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, destinati a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità)
Tale norma ha sostituito inoltre la UNI EN 471:2004
Recentemente, il 12 settembre 2013, è stata ritirata e sostituita dalla UNI EN ISO 20471:2013
NOVITA' INTRODOTTE
La nuova norma "Indumenti ad alta visibilità - metodi di prova e requisiti" :
  • elimina la distinzione tra uso professionale e non professionale
  • ha per oggetto l'analisi e la valutazione dei rischi per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
  • mantine il sistema di raggruppamento in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente
  • esclude le bretelle poichè non possono essere certificate come conformi ai requisiti
  • esclude dal calcolo dell'area minima richiesta l'area coperta da simboli, loghi o scritte
  • prevede che il materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di 50 mm
  • elimina i requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 previsti dalla EN 471
  • dispone che a fianco del pittogramma deve essere riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
  • dispone che nelle informazioni per l'utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio
     
UNI EN 471:2003Secondo la norma EN 471:2003 il pittogramma riporta un gilet chiuso in uno scudo.
Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.
UNI EN 7471:2008Secondo la norma EN 471:2008 il pittogramma riporta un gilet chiuso in uno quadrato.
Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.
UNI EN 20471:2013Secondo la norma EN ISO 20471:2013 il pittogramma riporta solo il gilet.
A fianco del pittogramma è riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento.

domenica 13 settembre 2015

Elettricista ustionato e lesionato durante un lavoro su quadro elettrico in tensione.

L'articolo non dice se il lavoratore stesse operando sotto tensione o in prossimità, certo è che è
mancata una coerente valutazione dei rischi per definire i DPI da indossare visto che sicuramente non indossava l'elmetto dielettrico con visiera e neppure un abbigliamento se non resistente all'arco elettrico (es. in nomex viscoso), almeno coprente gli arti come chiede la purtroppo ancora disattesa o sconosciuta CEI 11-27:2014.

Fortunatamente il lavoratore è ancora vivo ma i danni non sono pochi se considerate che:

1) il lavoratore ha subito un intervento di chirurgia plastica;
2) il datore di lavoro si è preso un verbale penale;
3) la collettività deve pagare assistenza sanitaria ed eventuale invalidità dell'infortunato.


Infortunio elettrico
Atex - Strumento online per dimensionamento Pannelli antiscoppio (venting)

Segnalo uno strumento software per addetti ai lavori, messo a disposizione della StuvEx previa registrazione sul loro sito. Si tratta di un applicativo software di ausilio per il calcolo delle aree di sfogo secondo le norme EN14491 e EN14994, inserendo le specifiche del silos o filtro in esame e le carateristiche esplosive della polvere stoccata. Calcolo venting.

Se state considerando di acquistare un impianto che deve operare in presenza di atex e non avete piena competenza della materia, vi consiglio di farvi assistere da un esperto terzo che non sia il costruttore, bene vostro Rspp o altro tecnico (meglio ancora se venite da noi) o comunque prima di comprare chiedete almeno l'evidenza di:
  • cosa il costruttore ha previsto per sfogare in zona sicura un'eventuale esplosione interna ad un silos/filtro;
  • come si isolano le condotte in caso di esplosione (es. serrande rapide di sezionamento);
  • predisposizione di segnalazioni o eventuali interblocchi con gli impianti aziendali, ad esempio un sensore (pressostato) in condotta di aspirazione di una captazione  mi dovrebbe attivare un allarme se cala la portata o arrestare l'erogazione di una spruzzatura automatica di vernice.
  • Dichiarazione di Conformità di attrezzature ed impianti che operano in zone classificate per presenza di atex, che riporta citata la Direttiva di Prodotto 94/9/CE.
Tutto ciò per evitare dover poi correre per sistemare impianti che non sono conformi alla Direttiva.
Formazione per Addetti ai Lavori Elettrici 16 ore
 
ai sensi di norma CEI 11-27:2014 per la definizione delle qualifiche PAV e PES
ai sensi di art. 82 del D.Lgs. 81/08 per la definizione della qualifica PEI

La norma CEI 11-27 è una norma di attività che individua le modalità di esecuzione dei lavori elettrici in sicurezza. In particolare la norma CEI 11-27 individua le qualifiche :

PAV PERSONA AVVERTITA
PES PERSONA ESPERTA
PEI PERSONA IDONEA

Se interessati Sei Sicuro propone anche questa formazione.

Eccovi le principali definizioni giusto per inquadrare le tematiche trattate dalla citata norma.

Lavoro elettrico
Per lavoro elettrico ai sensi della norma CEI 11-27 si intende qualsiasi attività lavorativa eseguita in zona prossima in quanto in essa qualsiasi lavoratore può essere assoggettato a rischio elettrico, sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell’impianto elettrico, sia che svolga lavori in prossimità di un impianto elettrico, di natura non elettrica, come lavori di muratura, verniciatura, taglio rami ecc…

DL - Zona di lavoro sotto tensione
Il lavoro sotto tensione può essere eseguito da:
  • PES o PAV con idoneità (art. 82 Testo Unico)
  • Persona idonea e abilitata (DM 4 febbraio 2011)

DV - Zona di lavoro in prossimità
Il lavoro in prossimità può essere eseguito da:
  • PES o PAV
  • PEC sotto la supervisione di PES
  • PEC sotto la sorveglianza di PES o PAV

DA9 - Zona di lavoro non elettrico (non cantiere)
Il lavoro non elettrico può essere eseguito da:
  • PES o PAV
  • PEC sotto la sorveglianza costante di PES o PAV
  • Sotto linea aerea la PEC solo se altezza da terra <4m se BT/MT (≤35kV)• Sotto linea aerea la PEC solo se altezza da terra <3m se AT (>35kV)

Oltre la zona DA9 la zona di lavoro è senza rischio elettrico e secondo la CEI 11-27 Il lavoro può essere eseguito da PEC

Persona esperta (PES)
deve possedere alcuni requisiti, fra cui:

  •     conoscenze generali di antinfortunistica elettrica
  •     completa conoscenza di antinfortunistica per almeno una tipologia di lavori;
  • deve inoltre possedere la capacità di:
  •     affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
  •     valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto le misure idonee per ridurli o eliminarli;
  •     affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
  •     informare e istruire una PAV affinché esegua il lavoro in sicurezza.


Persona avvertita (PAV)
deve possedere i seguenti requisiti:

  •     conoscenza di antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;
  •     capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;
  •     capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto le istruzioni da una PES;
  •     capacità di affrontare le difficoltà previste;
  •     capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attività elettrica che è chiamato ad eseguire.


Persona comune (PEC)
chi non è PAV o PES è definito PEC e può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto la sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui.

Responsabile di Impianto Persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico
persona designata alla diretta responsabilità della conduzione dell’impianto elettrico.
Ai sensi della norma CEI 11-27 è responsabile:
  •     della pianificazione e programmazione dei lavori
  •     della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali e delle manovre sull’impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori;
  •     dell’esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare le richiusure intempestive e dell’apposizione di cartelli monitori, per lavori fuori tensione
  •     responsabile dell’individuazione dell’impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori;
  •     responsabile del trasferimento alla persona preposta ai lavori, delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali ed elettrici, facendo eventualmente riferimento al documento aziendale;
  •     responsabile della consegna dell’impianto elettrico al preposto ai lavori.

Preposto al Lavoro Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa
Il preposto ai lavori CEI 11-27 è la persona incaricata a dare applicazione al documento di valutazione dei rischi e nel caso di lavori sotto tensione di categoria 0 e 1 può essere delegata a poter intervenire in situazioni di emergenza sugli organi di sezionamento e protezione dell’impianto.
  • Responsabile della presa in carico dell’impianto elettrico dal responsabile e successiva riconsegna;
  • responsabile della verifica dell’assenza di tensione e dove è previsto della presenza della messa a terra;
  • responsabile del controllo delle condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori;
  • responsabile della protezione delle parti attive adiacenti individuate …;
  • responsabile della gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza;
  • responsabile della messa in opera di ulteriori misure di protezione a fronte dell’insorgenza di rischi elettrici e non elettrici non valutati preventivamente, o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farvi fronte; – responsabile della pianificazione delle attività (definizione della sequenza più opportuna per l’esecuzione dei lavori);
  • responsabile della programmazione delle attività compreso il coordinamento con eventuali lavoratori autonomi (interferenze - istruendoli ed informandoli …..);
  • responsabile della organizzazione delle risorse lavorative assegnate o necessarie;
  • responsabile dell’accertamento dell’adeguatezza delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi necessari al lavoro.
Attribuzioni
L’attribuzione delle nomine PES, PAV, PEI, Responsabile di Impianto o Preposto al Lavoro, per i lavoratori subordinati è esclusiva pertinenza del datore di lavoro, per i lavoratori autonomi deve essere autocertificata (basata su idonea documentazione).
Aspetti di riferimento alle condizioni di PES e PAV sono:
  • istruzione (conoscenza dell’impiantistica elettrica e della normativa);
  • esperienza lavorativa (maturata in adeguato periodo di tempo);
  • caratteristiche personali (equilibrio, attenzione, affidabile).
Idoneità PES e PAV
E' necessario aver integrato le conoscenze:
  • teoriche di livello 1A;
  • pratiche del lavoro elettrico di livello 1B.
Idoneità PE
Per i lavori sotto tensione il lavoratore è già nominato PES o PAV ed ha conseguito i livelli 1A, 2A, 1B e 2 B.

Contattaci per ogni informazione.

martedì 1 settembre 2015

Verifica impianti di messa a terra

Secondo quanto richiesto dal DPR 462/2001
 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

la verifica di conformità degli impianti di messa a terra viene effettuata dalle autorità competenti in seguito alla comunicazione del datore di lavoro dalla messa in esercizio dell’impianto.

Obblighi in capo al Datore di lavoro:
- inviare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la dichiarazione di conformità all’ente competente (ASL o ARPA);
- effettuare regolare manutenzione degli impianti di messa a terra;
- richiedere verifiche periodiche

Chi può eseguire le verifiche?
Le verifiche che il datore di lavoro deve richiede devono essere effettuate da personale competente, incaricato da ente competente (ASL o ARPA) o da un organismo notificato, abilitato dal Ministero del Lavoro.
Sei Sicuro collabora con un organismo notificato e si avvale di professionisti in grado di fornire all’Azienda Cliente tutte le informazioni necessarie per essere in regola.

La frequenza con la quale devono avvenire le verifiche della messa a terra varia in base alla tipologia di attività dell’azienda, secondo quanto segue:

Verifica con periodicità BIENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali:

•  cantieri;
•  locali adibiti ad uso medico e similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti);
•  luoghi identificati con l'acronimo M.A.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio) come discoteche, alberghi, cinema, edifici con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile, ...);
•  luoghi con pericolo di esplosione (impianti di verniciatura con solventi o polveri combustibili, centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW, mangimifici, falegnamerie, ...);
•  tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato dal DPR 151/2011);

Verifica con periodicità QUINQUENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali tutte le attività NON ELENCATE nel DPR 462/01.
Sanzioni

La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.

I contenuti della verifica per poter rilasciare il verbale di ispezione:    Valutazione Documentale (dichiarazione di conformità, denuncia impianto, schemi elettrici, ...)
    Esame a vista dei luoghi e degli impianti
    Prove di contatto
    Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali
    Verifica del valore globale anello di terra
    Verifica strumentale scatto differenziali
    Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra

Si ricorda che:
- in caso di presenza di zone a rischio di esplosione (atex) è necessario disporre del documento di classificazione delle zone a rischio di esplosione (D.Lgs 233/03) e che è necessario far eseguire la prima verifica all’ente competente (ASL o ARPA), non ad un organismo notificato;
- se ci si accorge di non aver mai inviato la denuncia dell'impianto di terra all’ente competente (ASL o ARPA), provvedere al più presto.

Quanto costano le verifiche?
Sei Sicuro ha predisposto un tariffario, costruito in base al tipo di verifica, alla potenza contrattuale dell’impianto ed alla sua superficie, per informazioni www.seisicuro.net