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Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.

venerdì 25 novembre 2016

Formazione Novembre - Dicembre 2016

CORSI SICUREZZA ONLINE CERTIFICATI

Perchè muoversi quando è possibile ricevere la formazione rimanendo in azienda?
Proponiamo formazione completamente online
per i corsi seguenti (prezzi iva esclusa):
Aggiornamento RSPP Datore di lavoro rischio alto, medio, basso: euro 90, 100, 120.
Aggiornamento RLS 4h: euro 90.
Aggiornamento RLS 8h: euro 110.
Aggiornamento Preposto: euro 80.
Aggiornamento Dirigente: euro 80.
Aggiornamento lavoratore: euro 70.
Aggirnamento ASPP: euro 200.
Aggirnamento RSPP 40h: euro 230.
Aggirnamento RSPP 60h: euro 250.
Aggirnamento RSPP 100h: euro 300.
Titolare e responsabile indistria alimentare: euro 80.
Addetto industria alimentare livello rischio 1 o 2: euro 80.
Aggiornamento Titolare e responsabile indistria alimentare: euro 80.
Aggiornamento Addetto industria alimentare livello rischio 1 o 2: euro 80.

CORSI IN AULA

01-02/12/16
Addetti ai lavori elettrici (PES PAV), 16h, ai sensi di CEI 11-27:2014 a Verona, 200 euro +iva.
Aggiornamento di 4 ore per chi ha già avuto una formazione base ante 2014, 90 euro + iva.

29/11/16
Lavori in quota corso base 8h, 160 euro+iva e aggiornamento 4h, 90 euro+iva.

si raccolgono adesioni
Primo Soccorso 12h

13/12/16
Rischio per presenza di ATEX per RSPP e ASPP a Verona, 100 euro + iva.
31/12/16
Trattore agricolo a Verona

martedì 30 agosto 2016

CAMPI ELETTROMAGNETICI - nuova direttiva 2013/35/UE

E' applicabile dal 02/09/2016 il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159 attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); è abrogata la precedente direttiva 2004/40/CE.

Questa la cronostoria della valutazione del rischio da campi elettromagnetici (CEM):

- il Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) indica le misure di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) con riferimento alla Direttiva 2004/40/CE;

- in base all'art. 306, comma 3, del DLgs 81/08, l'entrata in vigore del suddetto Titolo VIII era prevista per il 31 ottobre 2013 (termine di recepimento della Direttiva 2004/40/CE);


- la Direttiva 2004/40/CE è stata sostituita dalla direttiva 2013/35/UE, il cui termine di recepimento fu stato fissato al 1° luglio 2016;
- il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2016) attua tale direttiva 2013/35/UE (finalmente prima che scadano i termini di applicazione).


Di fatto il decreto entra in vigore il 2 settembre 2016 e modifica il Titolo VIII (agenti fisici) del DLgs 81/08, riscrivendo l'intero Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici), modificando in parte il Capo VI (Sanzioni) e sostituendo l'Allegato XXXVI (Campi elettromagnetici).


Per il Datore di Lavoro si riconferma l'obbligo di valutazioen del rischio da Campi Elettromagnetici e la tutela dei Lavoratori Sensibili.
 
Qui il link alla nuova Legge.

Per info scrivete a: info@seisicuro.net

CORSO PER USO TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE

Corso in partenza a Settembre a Quinto di Verona appena raggiunto un minimo di 8 partecipanti.

Formazione e addestramento ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31 DICEMBRE 2015; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze. I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati.

Per informazioni scrivete a info@seisicuro.net o telefonate al cell. 320.04 55 884
Chi deve conseguire la formazione denominata “patentino”?

Tutti gli operatori a prescindere se siano datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti familiari, coltivatori diretti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata) utilizzata nel settore agricolo va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida, per ottenere l’abilitazione, dovrà attenersi alla regolamentazione dettata per il settore agricolo.

Quanto durano i corsi?

I corsi hanno durata minima di:

8 ore: trattori a ruote gommate
­8 ore: trattori a cingoli
13 ore: per trattori a ruote e a cingoli

La formazione prevede un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico (2 ore) e due pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno). Ogni modulo prevede una verifica finale.

I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.

L’abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.

Cosa deve fare chi ha già esperienza di guida dei trattori?

A differenza di chi non può attestare l’esperienza - gli operatori “esperti” aventi i requisiti summenzionati, sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento della sola durata di 4 ore entro il 13 marzo 2017.

L’esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo si intende almeno pari a 2 anni.

I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

Quali sanzioni si rischiano?

La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D.Lgs 81/08. Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni, per il Datore di lavoro, per la mancata formazione sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.

Inoltre la polizza assicurativa potrebbe non essere valida e quindi non coprire eventuali danni procurati a terzi se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida.
Per informazioni scrivete a info@seisicuro.net o telefonate al cell. 320.04 55 884

venerdì 8 luglio 2016

Valutazione Rischio da CEM (Campi ElettroMagnetici)

Il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/2008, tratta il rischio da esposizione ai Direttiva 2013/40/CE del 26/06/2013, applicabile dal 1 Luglio 2016, obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio da presenza di CEM, con particolare attenzione per i lavoratori sensibili.

La Direttiva 2013/35/CE del 26 giugno 2013, indica le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni elettromagnetiche di frequenza da 0 Hz a 300 GHz e può essere utilizzata già ora come riferimento per l'identificazione di valori d'azione per l'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici.

Si ricorda che per la mancata effettuazione della valutazione, pur nelle more dell'entrata in vigore della normativa specifica sui campi elettromagnetici, è previsto l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente (art. 55, D.Lgs. 81/08).
campi elettromagnetici nel Capo IV, Titolo VIII che recepisce la Direttiva 2004/40/CE, abrogata però dalla più recente

La valutazione del rischio CEM parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro.
Definiamo situazione “giustificabile”  la condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute. Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In linea con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella Tabella 1 elaborate a partire norma CENELEC EN 50499. In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Noi di Sei Sicuro possiamo provvedere ad ogni aspetto sia documentale che di misura.


Per informazioni: info@seisicuro.net

mercoledì 4 maggio 2016

Valutazione Rischio Fulminazione CEI EN 62305 : 2013

L'Art. 84 del D.Lgs 81/2008 recita:
"il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche"


pertanto è obbligo del Datore di Lavoro eseguire la valutazione del rischio fulminazione dalla quale emergerà la necessità di eseguire i necessari apprestamenti di protezione dell'edificio qualora non risultasse autoprotetto.
Il citato decreto legislativo rimanda alla Norma Tecnica applicabile alla quale dovrà attenersi il tecnico valutatore, progettista e installatori che provvederanno al miglioramento dell'impianto. Le norme di riferimento sono le seguenti:

CEI EN 62305/1-4 : 2013 ha sostituito i documenti normativi CEI 81-1, CEI 81- 4, CEI 81-8.
In particolare la norma CEI EN 62305 – 1:
- “introduce i parametri della corrente di fulmine e i relativi tipi di danno;
- illustra la necessità e la convenienza economica della protezione , le misure di protezione da adottare e i criteri per la protezione contro il fulmine”.
Inoltre:
- “la norma CEI EN 62305 – 2 riguarda il metodo di analisi del rischio per stabilire la necessità o la convenienza della protezione;
- la norma CEI EN 62305 – 3 contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre il rischio di danno alle persone e/o cose;
- la norma CEI EN 62305 – 4 contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre i danni agli impianti elettrici ed elettronici all’interno delle strutture”.

Le vecchie valutazioni antecedenti al 1 Marzo 2013
vanno aggiornate secondo i criteri della CEI EN 62305-1 : 2013.



Il documento di valutazione del rischio deve riportare anche le indicazione delle tecniche di protezione scelte qualora necessarie.

Noi di Sei Sicuro possiamo provvedere ad ogni aspetto sia di misura che documentale.

Per informazioni: info@seisicuro.net

mercoledì 17 febbraio 2016

INAIL. Finanziamento di progetti formativi per PMI

Stiamo predisponendo dei percorsi formativi per aziende e interaziendali al fine di aderire all’opportunità sotto descritta, contattateci per approfondimenti, se possibile al massimo entro il 18/03/2016.

Chiamate il cell. 320.0455884
o scrivete a: info@seisicuro.net

Obiettivo
Finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse economiche trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Destinatari
I settore ammessi sono: PESCA - AGRICOLTURA - AGRINDUSTRIA - COSTRUZIONI - ESTRAZIONI MINERALI - TRASPORTI - MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI - METALMECCANICO - ELETTRICO - TESSILE - LEGNO - ALIMENTARE - TABACCO - ALBERGHI E RISTORANTI.
I soggetti destinatari della campagna di formazione sono:datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile;
lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
soggetti individuati ex art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Progetti ammessi a finanziamento
I progetti devono essere relativi ai seguenti ambiti:
A. Formazione finalizzata all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in un’ottica di sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa; 
B. Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sui rischi propri delle attività svolte;
C. Formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;
D. Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico;
E. Formazione sulla valutazione dei rischi nell’ambito dell’art. 28 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti;
F. Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.
Non sarà finanziato più di un progetto per ciascun Soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ogni ambito progettuale.

Altre specifiche:

- Il massimo di ore per azienda è 40 ma ogni 40 ore dobbiamo avere 12 persone in formazione, quindi se un'azienda riesce a coprire questo requisito bene, altrimenti con 5 allievi in tutto le ore saranno al massimo 16 o 20.

- La stessa azienda sarebbe meglio fosse solo su un progetto.

- Sono ammessi sia dipendenti che titolari; non ha nulla a che fare con i fondi interprofessionali. L’importante è che si tratti di PMI.


- L'azienda non deve anticipare nulla.

Risorse finanziarie 
L’entità delle risorse previste per il Bando è pari a complessivi Euro 14.589.896,00, e i finanziamenti rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa agli aiuti “de minimis”.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel Bando, deve essere presentata entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016.

martedì 5 gennaio 2016

INAIL - Manuale su Rischio Chimico nei laboratori edizione 2015

 
Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca.

Un ottimo strumento utile anche per piccoli laboratori o per chi maneggia prodotti chimici in genere.

Scarica il file dal sito INAIL

Risposta a Interpello in merito ad aggiornamento formazione RSPP

 
Il 29/12/15 è giunta la risposta ministeriale alla Regione Marche che chiedeva chiarimenti sull'eventuale aggiornamento parziale della formazione del RSPP.

La Commissione in sintesi ha risposto che il mancato aggiornamento entro i termini di legge rende RSPP e ASPP impossibilitati ad esercitare la propria funzione fino ad aggiornamento avvenuto.

Ricordo che la formazione di Aggiornamento per RSPP e ASPP è erogabile interamente online da enti accreditati; noi di Sei Sicuro forniamo questo servizio che fa risparmiare tempo e denaro.