A sei anni dalla pubblicazione della metodologia per la valutazione e
gestione del rischio stress lavoro-correlato, fenomeno che può
interessare qualunque tipologia di azienda ed è causato da aspetti
connessi al contenuto e al contesto del lavoro, l’Inail ne propone una
versione aggiornata, pubblica e gratuita. Ciò consentirà alle aziende di
valutare e gestire questa tipologia di rischio tramite un approccio
sostenibile e scientificamente valido.
In vigore l'obbligo previsto dal D.M. 183/2016 di comunicare gli infortuni superiori a un giorno entro 48 ore a fini statistici.
(di Lucia Izzo) Scatterà dal prossimo 12 ottobre l'obbligo datoriale di
comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni
subiti sul lavoro che determinano una prognosi
superiore a un giorno oltre a quello dell'infortunio. La finalità solo
statistica affianca, senza intaccare, l'obbligo a fini assicurativi di
comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni.
L'obbligo trova
la sua fonte nel decreto del Ministero del lavoro 183/2016 che ha
precisato le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del
SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro). In prima battuta era stato fissato un termine di sei mesi
per l'entrata in vigore, fissata al 12 aprile 2017, ma l'intervento del
Decreto Milleproroghe ha spostato le lancette di altri sei mesi (un anno
dalla vigenza iniziale, ossia dal 12 ottobre 2016), pertanto
l'obbligatorietà dell'adempimento scatterà dal 12 ottobre 2017. Infortuni "brevi": comunicazione al SINP entro 48 ore
Per effetto del D.M., l'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del
2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), stabilirà altresì l'obbligo del datore di lavoro
di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni.
La comunicazione risponde a finalità di
orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione
dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie
correlate al lavoro, nonchè di indirizzo delle relative attività di
vigilanza (per progressivamente migliorare i livelli di efficacia degli
interventi).
In caso di mancata comunicazione entro i tempi
richiesti, per gli infortuni "brevi" scatta la sanzione amministrativa
pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, che sale da 1.096 a 4.932 euro se la
comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.