Benvenuto

Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.

mercoledì 6 novembre 2019

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI


Accade sempre più frequentemente agli appaltatori di confrontarsi con richieste piuttosto pressanti da parte dei committenti. Ciò accade per quanto richiesto dal D.lgs 276/2003 e successive modifiche o integrazioni fino all'ultima modifica introdotta dal Decreto Legge 25 del 17 marzo 2017 che sostanzialmente prevedono come il committente debba rispondere verso i lavoratori dell'appaltatore qualora questi non onorasse gli obblighi salariali verso i suoi dipendenti.

Oggi in fase di verifica del fornitore i committenti tendono a chiedere altri documenti oltre al Durc prima di procedere al pagamento delle arte previste dall'appalto (tendenzialmente cadenza mensile o trimestrale), i documenti più frequentemente richiesti sono:

- DURC;
- copia Uniemens retribuzioni mese precedente;
- copia quietanza F24 versamento contributi Inps mese precedente;
- qualche volta copia cedolini bonifici per paga dipendenti.

Per approfondire il tema suggerisco la lettura di questo link:

La responsabilità sociale del committente nei contratti di appalto.

https://www.4clegal.com/opinioni/responsabilita-solidale-committente-contratti-appalto

mercoledì 9 ottobre 2019

E' CONSENTITO LO SBARCO IN QUOTA DA PIATTAFORMA DA LAVORO ELEVABILE?

La questione dello sbarco in quota è trattata in maniera completa dalla Guida INAIL "PLE NEI CANTIERI" da pagina 87 a pagina 89.


In estrema sintesi lo sbarco è sempre vietato se da manuale si evince che la Piattaforma da Lavoro Elevabile (PLE) è costruita conformemente alla norma UNI EN 280:2009, mentre è possibile organizzare uno sbarco previa valutazione dei rischi che tenga conto di eventuali considerazioni del fabbricante riportate sul manuale d'uso se la PLE risponde alla più recente norma UNI ISO 18893:2011, norma che però non è armonizzata.

Ecco un estratto dalla guida INAIL sopra citata in tema di sbarco in quota:



martedì 8 ottobre 2019

ORGANIZZARE IL POSTO DI LAVORO CON METODO 5S

Il 5S è un metodo di organizzazione degli spazi di lavoro in cui vengono applicati i principi del samu. Questi principi vennero sviluppati nell’industria manifatturiera giapponese, e in seguito anche alcune grandi aziende occidentali iniziarono ad applicarli per aiutare le persone ad ottimizzare il loro lavoro.Questi sono i cinque principi alla base della metodologia 5S:

Seiri – Classificazione
Significa ordinare l’area di lavoro per evitare possibili ostacoli quando ci metteremo all’opera. Secondo questo principio, dovremmo fare una lista di tutti gli oggetti inservibili e rimuoverli dal campo visivo per evitare che diventino delle distrazioni.
Seiton – Ordine
Si riferisce a mantenere in ordine gli strumenti di lavoro e classificarli in base al loro utilizzo, in modo tale che possiamo trovarli facilmente quando ne abbiamo bisogno evitando di sprecare del tempo prezioso. Se lavorate a computer, per esempio, applicare un sistema che permette di organizzare le cartelle ei documenti vi farà risparmiare tempo ed energia, e tanta frustrazione. In questo modo sentirete che tutto fluisce meglio.
Seiso – Pulizia
Il metodo 5S ci incoraggia a pulire il nostro spazio di lavoro ogni giorno. Non serve a molto fare ordine se non ci preoccupiamo di mantenerlo e gli elementi di distrazione si accumulano. Non dimentichiamo che lavorare in un ambiente confortevole renderà tutto più facile.
Seiketsu – Standardizzazione
Comporta stabilire procedure e programmi per garantire la coerenza sul lavoro. Consiste nel creare nuove abitudini che siano efficaci, non solo in termini di produttività ma anche per la nostra salute mentale, e incorporarle nella nostra routine. In questo modo il lavoro scorrerà molto più velocemente e con minore sforzo.
Shitsuke – Autodisciplina
A questo punto, dobbiamo assicurarci che le abitudini non abbiano la meglio, trasformando il lavoro in qualcosa di noioso. In realtà, si tratta di rivedere i risultati che stiamo ottenendo e analizzare cosa potremmo fare per migliorarli.
Come si può vedere, questi principi possono essere applicati a tutti i tipi di lavoro, non solo per essere più produttivi, ma per lavorare meglio, facendo in modo che le idee fluiscano e la nostra mente sia meno satura.
Se interessa propongo un esercizio che mi hanno fatto fare ad un corso di aggiornamento per presentare il metodo 5S.
Stampare il file fronte/retro (1 pagina di presentazione + 5 operative) quindi procedere dalla pagina 3 che corrisponde allo step 1 (Seiri = Separare) osservando il disordine rappresentato, voltando la pagina sul retro vi si trovano dei numeri che vanno individuati in ordine crescente in un tempo di 3 minuti; segnarsi quanti numeri sono stati individuati e procedere allo stesso modo con la pagina successiva fino alla fine. Via via che si procede ci si rende conto come il disordine sia solo un brutto ricordo.


Fonti:
Roster, C. A. et. Al. (2016) The dark side of home: Assessing possession ‘clutter’ on subjective well-being. Journal of Environmental Psychology; 46: 32-41.
McMains, S. & Kastner, S. (2011) Interactions of top-down and bottom-up mechanisms in human visual cortex. J Neurosci; 31(2): 587-597.

martedì 17 settembre 2019

LA MANCATA DENUNCIA DELL'IMPIANTO DI TERRA NON E' SANZIONABILE

Si tratta di una questione risolta da tempo da una sentenza di cassazione ma che talvolta ritorna.

Il caso riguarda la omessa denuncia dell’impianto di messa a terra prevista dall’art. 328 del DPR 547/55, inosservanza già sanzionata dall’art. 389, lettera c, dello stesso Decreto. In particolare un datore di lavoro a cui era stata contestata questa violazione ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la omessa richiesta di verifica dell’impianto di messa a terra, già prevista e punita dagli artt. 328 e 389 del DPR 547/55, è stata depenalizzata dal DPR 462/01.
La Cassazione in questo caso, permetteteci in maniera inopinata, dà ragione al datore di lavoro affermando che “le prescrizioni contenute negli artt. 328 e 40 del DPR 547/55, relative all’impianto e manutenzione degli apparati elettrici, la cui inosservanza era sanzionata dal successivi art. 389, sono state abrogate dall’art. 9, comma 1, lettera a), D.P.R. 23 ottobre 2001, n. 462 recante Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” e di conseguenza concludendo che “il fatto ascritto all’imputato non è più previsto come reato”.

Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 12360 del 1° aprile 2005

mercoledì 26 giugno 2019

SPAZI CONFINATI - SINTESI DEGLI OBBLIGHI.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DPR 177/2011
ART. 66 T.U., ART 121 T.U., Allegato IV punto 3 del T.U.
NEL CASO DI APPALTO I PRECEDENTI RIFERIMENTI COMPLETANO L’ART. 26 T.U.

CODICE PENALE ART.LI 40 (rapporto di causalità), 41 (concorso di cause), 589 (omicidio colposo), 590 (lesioni personali colpose)



LAVORI ESEGUITI DA DATORE DI LAVORO O SUOI DIPENDENTI
1
Applicazione integrale del T.U. e del DPR 177/2011.
2
Squadra di lavoratori (lavoratori confinati + soccorritori) costituita da personale in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro impiegata in ambienti confinati, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in luoghi confinati.
3
Squadra di lavoratori (lavoratori confinati + soccorritori) costituita solo da personale informato, formato ed addestrato in maniera specifica ad operare in spazi confinati, compreso il Datore di Lavoro (DdL) se opererà pure lui. Devono essere state accertate le competenze con test finale.
4
Tutti i lavoratori coinvolti devono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure, se assunti con altre tipologie contrattuali (lavoratori autonomi compresi), i relativi contratti devono essere stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attività solitamente eseguita in Camera di Commercio o da Agenzia Territoriale).
5
Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso.
6
Deve essere adottata ed efficacemente attuata (= efficacia testata in addestramento) una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del TU (comma 3, art. 3 DPR 177/2011).
7
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC).
8
Applicazione integrale della parte economica (tabelle contrattuali) e normativa (regole sui rapporti di lavoro quali ferie, orari ecc,) prevista dalla contrattazione collettiva di settore (compreso l’eventuale versamento all’ente bilaterale) con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti fra organizzazioni dei D.L. e OO. SS. maggiormente rappresentativi.


LAVORI ESEGUITI IN APPALTO
9
Si applicano tutti i punti precedenti.
10
Applicazione integrale del T.U. a qualsiasi impresa, quindi visite mediche, formazione specifica e certificazione contratti anche a Lavoratori autonomi.
11
Il Datore di Lavoro Committente (DdLC) e il DdL dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Il DdLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
12
Il DdLC verifica l’idoneità tecnico professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1, lett. a) con le modalità previste.
13
I lavoratori coinvolti nell’appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento.
14
Il datore di lavoro committente (DdLC) individua (=nomina) un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e addestramento.
15
Il rappresentante del DdLC deve: conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative; vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”.
16
Il DdLC, prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, deve informare in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice coinvolti, compreso il datore di lavoro o eventuali lavoratori autonomi (caratteristiche dei luoghi, rischi esistenti, misure di prevenzione ed emergenza, ...)
L’attività informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
17
Assolti i punti precedenti, il rappresentante del DdLC autorizza l’accesso allo spazio confinato, vigila sull’operato degli appaltatori e dà pronto supporto in caso di emergenza.
Marcolini Giovanni
mail: marcolinigiovanni@virgilio.it - cell: 320.0455884

venerdì 10 maggio 2019

TESTO UNICO SICUREZZA - NOVITA' DI APRILE 2019

Pubblicata la nuova versione del Testo Unico sulla Sicurezza (dlgs 81/2008) del Ministero del lavoro aggiornata ad aprile 2019 con le ultime modifiche, le note ed i commenti esplicativi.
Ecco di seguito gli aggiornamenti presenti nella nuova versione:
  • Inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 – Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU n. 37 del 13/02/2019)
  • Aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall’allegato I alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 – Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (link esterno all’Allegato)
  • Inseriti gli interpelli n. 1 del 31/01/2019 (aggiornamento professionisti antincendio) e n. 2 del 15/02/2019 (obblighi degli enti ispettivi in caso di attività con debole e sporadica esposizione all’amianto) e n. 3 del 20/03/2019 (aggiornamento coordinatori della sicurezza)
  • Modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17  (adeguamento DPI al Regolamento UE)
  • Inserito il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019).
Le novità principali riguardano, quindi, il provvedimento contenente i criteri per l’apposizione della segnaletica stradale ed il provvedimento che modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuali, DPI.
Ricordiamo che il dl 22 gennaio 2019, in vigore dal 15 marzo scorso, contiene le nuove procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale per la delimitazione dei cantieri in presenza di traffico veicolare e per l’uso corretto dei Dpi, nonché le indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione.
Dal 12 marzo è anche in vigore il dlgs 17/2019 contenente norme più chiare per la fabbricazione e commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale, DPI, in modo da renderla compatibile con il Regolamento europeo.