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mercoledì 26 giugno 2019

SPAZI CONFINATI - SINTESI DEGLI OBBLIGHI.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DPR 177/2011
ART. 66 T.U., ART 121 T.U., Allegato IV punto 3 del T.U.
NEL CASO DI APPALTO I PRECEDENTI RIFERIMENTI COMPLETANO L’ART. 26 T.U.

CODICE PENALE ART.LI 40 (rapporto di causalità), 41 (concorso di cause), 589 (omicidio colposo), 590 (lesioni personali colpose)



LAVORI ESEGUITI DA DATORE DI LAVORO O SUOI DIPENDENTI
1
Applicazione integrale del T.U. e del DPR 177/2011.
2
Squadra di lavoratori (lavoratori confinati + soccorritori) costituita da personale in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro impiegata in ambienti confinati, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in luoghi confinati.
3
Squadra di lavoratori (lavoratori confinati + soccorritori) costituita solo da personale informato, formato ed addestrato in maniera specifica ad operare in spazi confinati, compreso il Datore di Lavoro (DdL) se opererà pure lui. Devono essere state accertate le competenze con test finale.
4
Tutti i lavoratori coinvolti devono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure, se assunti con altre tipologie contrattuali (lavoratori autonomi compresi), i relativi contratti devono essere stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attività solitamente eseguita in Camera di Commercio o da Agenzia Territoriale).
5
Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso.
6
Deve essere adottata ed efficacemente attuata (= efficacia testata in addestramento) una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del TU (comma 3, art. 3 DPR 177/2011).
7
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC).
8
Applicazione integrale della parte economica (tabelle contrattuali) e normativa (regole sui rapporti di lavoro quali ferie, orari ecc,) prevista dalla contrattazione collettiva di settore (compreso l’eventuale versamento all’ente bilaterale) con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti fra organizzazioni dei D.L. e OO. SS. maggiormente rappresentativi.


LAVORI ESEGUITI IN APPALTO
9
Si applicano tutti i punti precedenti.
10
Applicazione integrale del T.U. a qualsiasi impresa, quindi visite mediche, formazione specifica e certificazione contratti anche a Lavoratori autonomi.
11
Il Datore di Lavoro Committente (DdLC) e il DdL dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Il DdLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).
12
Il DdLC verifica l’idoneità tecnico professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1, lett. a) con le modalità previste.
13
I lavoratori coinvolti nell’appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento.
14
Il datore di lavoro committente (DdLC) individua (=nomina) un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e addestramento.
15
Il rappresentante del DdLC deve: conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative; vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”.
16
Il DdLC, prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, deve informare in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice coinvolti, compreso il datore di lavoro o eventuali lavoratori autonomi (caratteristiche dei luoghi, rischi esistenti, misure di prevenzione ed emergenza, ...)
L’attività informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
17
Assolti i punti precedenti, il rappresentante del DdLC autorizza l’accesso allo spazio confinato, vigila sull’operato degli appaltatori e dà pronto supporto in caso di emergenza.
Marcolini Giovanni
mail: marcolinigiovanni@virgilio.it - cell: 320.0455884