RIFERIMENTI
LEGISLATIVI
|
DPR
177/2011
ART.
66 T.U., ART 121 T.U., Allegato IV punto 3 del T.U.
NEL
CASO DI APPALTO I PRECEDENTI RIFERIMENTI COMPLETANO L’ART. 26 T.U.
CODICE
PENALE ART.LI 40 (rapporto di causalità), 41 (concorso di cause), 589
(omicidio colposo), 590 (lesioni personali colpose)
|
LAVORI
ESEGUITI DA DATORE DI LAVORO O SUOI DIPENDENTI
|
|
1
|
Applicazione integrale del T.U. e del DPR
177/2011.
|
2
|
Squadra di lavoratori (lavoratori confinati +
soccorritori) costituita da personale in percentuale non inferiore al 30%
della forza lavoro impiegata in ambienti confinati, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in luoghi confinati.
|
3
|
Squadra di lavoratori (lavoratori confinati +
soccorritori) costituita solo da personale informato, formato ed addestrato in
maniera specifica ad operare in spazi confinati, compreso il Datore di Lavoro
(DdL) se opererà pure lui. Devono essere state accertate le competenze con
test finale.
|
4
|
Tutti i lavoratori coinvolti devono essere
assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure, se
assunti con altre tipologie contrattuali (lavoratori autonomi compresi), i
relativi contratti devono essere stati preventivamente certificati ai sensi
del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(attività solitamente eseguita in Camera di Commercio o da Agenzia
Territoriale).
|
5
|
Possesso di dispositivi di
protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di
attività di addestramento all'uso.
|
6
|
Deve essere adottata ed efficacemente attuata (=
efficacia testata in addestramento) una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove
impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti
confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento
con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del
Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora
validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del TU (comma 3,
art. 3 DPR 177/2011).
|
7
|
Attestazione dell'assolvimento degli obblighi
legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC).
|
8
|
Applicazione integrale della parte economica
(tabelle contrattuali) e normativa (regole sui rapporti di lavoro quali
ferie, orari ecc,) prevista dalla contrattazione collettiva di settore
(compreso l’eventuale versamento all’ente bilaterale) con riferimento ai
contratti e accordi collettivi sottoscritti fra organizzazioni dei D.L. e OO.
SS. maggiormente rappresentativi.
|
LAVORI
ESEGUITI IN APPALTO
|
|
9
|
Si applicano tutti i punti precedenti.
|
10
|
Applicazione integrale del T.U. a qualsiasi
impresa, quindi visite mediche, formazione specifica e certificazione
contratti anche a Lavoratori autonomi.
|
11
|
Il Datore di Lavoro
Committente (DdLC) e il DdL dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo
(DLA) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi
reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera. Il DdLC promuove la cooperazione ed il
coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
interferenti (DUVRI).
|
12
|
Il DdLC verifica
l’idoneità tecnico professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1,
lett. a) con le modalità previste.
|
13
|
I lavoratori
coinvolti nell’appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento.
|
14
|
Il datore di
lavoro committente (DdLC) individua (=nomina) un proprio rappresentante, in
possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione
e addestramento.
|
15
|
Il
rappresentante del DdLC deve: conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui
si svolgono le attività lavorative; vigilare, con funzione di indirizzo e
coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa
appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da
interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal
datore di lavoro committente”.
|
16
|
Il DdLC, prima
che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, deve informare
in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati dall’impresa
appaltatrice coinvolti, compreso il datore di lavoro o eventuali lavoratori
autonomi (caratteristiche dei luoghi, rischi esistenti, misure di prevenzione
ed emergenza, ...)
L’attività
informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo
completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore
ad un giorno.
|
17
|
Assolti i punti
precedenti, il rappresentante del DdLC autorizza l’accesso allo spazio confinato, vigila sull’operato degli appaltatori e dà pronto supporto in caso
di emergenza.
|
Marcolini Giovanni
mail: marcolinigiovanni@virgilio.it - cell: 320.0455884