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martedì 17 settembre 2019

LA MANCATA DENUNCIA DELL'IMPIANTO DI TERRA NON E' SANZIONABILE

Si tratta di una questione risolta da tempo da una sentenza di cassazione ma che talvolta ritorna.

Il caso riguarda la omessa denuncia dell’impianto di messa a terra prevista dall’art. 328 del DPR 547/55, inosservanza già sanzionata dall’art. 389, lettera c, dello stesso Decreto. In particolare un datore di lavoro a cui era stata contestata questa violazione ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la omessa richiesta di verifica dell’impianto di messa a terra, già prevista e punita dagli artt. 328 e 389 del DPR 547/55, è stata depenalizzata dal DPR 462/01.
La Cassazione in questo caso, permetteteci in maniera inopinata, dà ragione al datore di lavoro affermando che “le prescrizioni contenute negli artt. 328 e 40 del DPR 547/55, relative all’impianto e manutenzione degli apparati elettrici, la cui inosservanza era sanzionata dal successivi art. 389, sono state abrogate dall’art. 9, comma 1, lettera a), D.P.R. 23 ottobre 2001, n. 462 recante Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” e di conseguenza concludendo che “il fatto ascritto all’imputato non è più previsto come reato”.

Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 12360 del 1° aprile 2005