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Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.

lunedì 17 gennaio 2011

Registro infortuni - corretta tenuta


Il Ministero del Lavoro ha fornito nuove indicazioni in merito alla tenuta del registro infortuni.
Alla sezione FAQ, le domande più frequenti, il Ministero ha chiarito quali sono gli obblighi del datore di lavoro e cosa deve fare per tenere correttamente aggiornato il registro degli infortuni.
Il Dicastero ha chiarito che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale di cui all`art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del Testo Unico sulla sicurezza sono soggette alla tenuta del registro infortuni.

Tale registro deve essere redatto in conformità al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato sul luogo di lavoro. Peraltro si rammenta che, per la sede Lombardia, la Legge regionale n. 8/2007 (cfr. Not. n. 5/2007) ha disposto l’abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni. Tale abrogazione vale solo per il territorio lombardo. Viene precisato che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l`obbligo predetto si ritiene assolto anche qualora il registro sia tenuto nella sede centrale dell`impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale. Nell`ipotesi, invece, che l’attività dell’impresa sia svolta prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve, ogni unità produttiva é tenuta a conservare un proprio registro, sempre vidimato dalla A.S.L. competente. Successivamente, il D.M. del 10 agosto 1984, per facilitare tale adempimento, ha introdotto, in ogni caso, la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare una procedura automatizzata di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni, mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso, anch`esse da vidimare preventivamente presso la A.S.L. competente per territorio. Previa autorizzazione del Ministero, alle imprese che utilizzano la procedura automatizzata é consentito l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del T.U., le disposizioni inerenti i registri degli infortuni e degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore trascorsi sei mesi dall`emanazione del suddetto decreto interministeriale previsto dall`art. 8.

sabato 15 gennaio 2011

AMBIENTI CONFINATI. Nuove disposizioni con circolare n 42/2010.

ROMA – Il 9 Dicembre 2010.
Il Ministero del Lavoro la n. 42 con l’obiettivo di dare indicazioni operative sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro per lavori da svolgere in ambienti sospetti di inquinamento.

Il ministero con questa circolare intende rafforzare la tutela dei lavoratori che devono operare in ambienti confinati (cunicoli, serbatoi, cisterne, stive, impianti di depurazione), in quanto questi ambienti sono tra i più rischiosi perché espongono i lavoratori ai rischi di intossicazione per esalazione di sostanze tossiche o di asfissia per mancanza di ossigeno.

Il Ministero del Lavoro ha quindi stabilito che siano le Direzioni Provinciali del Lavoro a programmare i controlli negli appalti di maggior rilievo e che successivamente, le stesse DPL, riferiscano agli organi di vigilanza territoriali che procederanno a loro volta ad eseguire rigorosi controlli sulla corretta e completa redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed eventualmente del DUVRI se si tratta di lavoro in appalto. Verranno inoltre verificate  e valutate le misure di prevenzione e protezione adottate per lo svolgimento dell’intervento lavorativo, l’efficienza del sistema di emergenza predisposto e la qualità e efficacia delle azioni di formazione e informazione rivolte ai lavoratori di cui sarà valutato l’effettiva comprensione e apprendimento sui rischi che corrono e sulle cautele da attuare. 

Testo della circolare:
Ministero del Lavoro Circolare n. 42 del 9 Dicembre 2010

Le nuove procedure di ispezione aziendale.

Le nuove procedure in materia ispettiva - dr. V.Lippolis (Pubblicato sul n. 1/11 della Rivista "La Circolare di Lavoro e Previdenza").
Un articolo che fa il punto della situazione sulle nuove regole fissate per l’attività ispettiva, tenendo conto anche della recente circolare n. 41 del 9 dicembre 2010, attraverso la quale la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro impartisce al proprio personale alcune rilevanti istruzioni in ordine all'attività di controllo. 


Circolare n. 41 del 9 dicembre 2010

giovedì 13 gennaio 2011

RIDUZIONE PREMIO INAIL 2011 -scarica il nuovo modulo OT24


Come ogni anno, nell'ambito della rivisitazione complessiva dei premi INAIL e delle loro modalità di applicazione, è prevista la possibilità di usufruire di una riduzione del premio INAIL per le aziende che dimostrino di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Per tutte le imprese deve essere richiesta con un'istanza presentata su apposita modulistica predisposta dall'istituto, da inoltrare entro il 31 gennaio 2011.
Quest'anno l'Istituto ha ulteriormente modificato la modulistica cambiando i parametri richiesti per la riduzione del premio rispetto ai precedenti.
Ciò premesso, indipendentemente dall'entità e dalla possibilità della riduzione, non bisogna dimenticare come una valutazione della possibilità di accedere alla riduzione costituisca un'importante occasione per l'impresa per verificare la propria situazione aziendale relativamente alle norme di prevenzione, anche solo per quanto riguarda i principali aspetti documentali/amministrativi. In questo modo sarà possibile identificare e programmare gli interventi che, portando a norma situazioni al momento non conformi, potranno consentire la riduzione, se non per il 2011, almeno per l'anno prossimo.
In ogni caso si rammenta che, per la valutazione della propria situazione aziendale rispetto a un'eventuale richiesta di riduzione del premio, vanno tenute presenti le seguenti indicazioni:
  • L'azienda deve dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;
  • la conformità va valutata rispetto all'anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione; per il 2011 bisogna quindi fare riferimento alla situazione esistente al 31/12/2010;
  • per ottenere la riduzione bisogna dichiarare che "sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di  lavoro" e di avere inoltre realizzato nel corso del 2010, alcuni  interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza tra quelli indicati nella modulistica;
  • deve essere possibile documentare, in caso di ispezione in azienda, la correttezza di quanto dichiarato: risulta evidente che ciò significa, in molti casi (ad esempio per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, o la gestione di procedure di lavoro), la necessità di avere documentazione scritta degli adempimenti.
Appare opportuno sottolineare che non possono chiedere la riduzione le aziende per cui siano state rilevate, anche negli anni precedenti a quello considerato, delle irregolarità accertate in maniera definitiva da parte degli organi ispettivi. Inoltre, nel caso in cui la riduzione venga concessa e successivamente, in sede di ispezione, si accerti la presenza di situazioni di rischio è prevista la restituzione del premio non pagato e l'applicazione di sanzioni.
Alla luce di quanto sopra, è evidente come l'impresa sia chiamata a valutare non solo la praticabilità della richiesta di riduzione, ma anche la convenienza  della stessa in relazione alla situazione aziendale, tenendo presente che la riduzione del premio sarà infatti appetibile soprattutto per le aziende con premi elevati.
Ciò premesso, nel caso in cui l'azienda ritenga opportuno valutare la situazione in maniera più approfondita, sia per verificare la praticabilità o meno della richiesta di riduzione per il 2011 che, eventualmente, per capire il  livello di adeguamento rispetto ai principali obblighi in materia di sicurezza, faccio presente che il sottoscritto è disponibile per fornire la  necessaria consulenza tecnica gratuitamente, al fine di redigere un check-up aziendale completo e un'offerta per un possibile rapporto di assistenza.


Cordialmente

PI Giovanni Marcolini