
Alla sezione FAQ, le domande più frequenti, il Ministero ha chiarito quali sono gli obblighi del datore di lavoro e cosa deve fare per tenere correttamente aggiornato il registro degli infortuni.
Il Dicastero ha chiarito che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale di cui all`art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del Testo Unico sulla sicurezza sono soggette alla tenuta del registro infortuni.
Tale registro deve essere redatto in conformità al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato sul luogo di lavoro. Peraltro si rammenta che, per la sede Lombardia, la Legge regionale n. 8/2007 (cfr. Not. n. 5/2007) ha disposto l’abolizione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni. Tale abrogazione vale solo per il territorio lombardo. Viene precisato che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l`obbligo predetto si ritiene assolto anche qualora il registro sia tenuto nella sede centrale dell`impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale. Nell`ipotesi, invece, che l’attività dell’impresa sia svolta prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve, ogni unità produttiva é tenuta a conservare un proprio registro, sempre vidimato dalla A.S.L. competente. Successivamente, il D.M. del 10 agosto 1984, per facilitare tale adempimento, ha introdotto, in ogni caso, la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare una procedura automatizzata di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni, mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso, anch`esse da vidimare preventivamente presso la A.S.L. competente per territorio. Previa autorizzazione del Ministero, alle imprese che utilizzano la procedura automatizzata é consentito l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del T.U., le disposizioni inerenti i registri degli infortuni e degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore trascorsi sei mesi dall`emanazione del suddetto decreto interministeriale previsto dall`art. 8.