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mercoledì 27 aprile 2011

Pubblicato già vecchio il Testo Unico SISTRI. L'agonia degli operatori continua.


(tratto da sistri.forumattivo.com)
Dopo lunga e penosa gestazione, è stato pubblicato, sul supplemento ordinario dell’odierna Gazzetta Ufficiale, l’annunciato “Testo unico Sistr i” (vai al testo). Si compone di ventotto articoli e quattro allegati ed entrerà in vigore l’11 maggio 2011, con contestuale abrogazione del DM 17 dicembre 2009 e dei successivi decreti di modifica ed integrazione (DM 15 febbraio 2010, DM 9 luglio 2010, DM 28 settembre 2010 e DM 22 dicembre 2010). Resteranno in vigore i soli termini indicati all’art. 12, commi 1 e 2.
Si tratta di un provvedimento nato già vecchio, essendo trascorsi quasi tre mesi dalla stesura alla pubblicazione; periodo nel quale abbiamo assistito ad un’accelerazione frenetica delle attività di aggiornamento del software, delle procedure e dei relativi manuali. L’ultima versione in ordine di tempo del manuale operativo (rel. 2.4) è apparsa stasera sul sito del Sistri. E vi sono fondati motivi di ritenere che questo provvedimento normativo non metterà la parola fine alla questione Sistri e che altre e ben più sostanziali modifiche attendono il nuovo sistema di tracciabilità, con le immaginabili ricadute sugli operatori del settore.


DM 18 febbraio 2011, n. 52

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) (GU n. 95 del 26-4-2011 - Suppl. Ordinario n.107)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti;
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
Considerato altresi' che il presente regolamento non incide sulla responsabilita' estesa del produttore del prodotto di cui all'articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, ne' apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, richiamate specificatamente nell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010;
Considerata l'esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;
Ritenuto, a seguito dell'avvio dell'operativita' del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformita' della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare
raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni - ivi inclusi gli allegati - che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 dicembre 2010;
Ritenuto, in base all'articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modalita' operative semplificate per la trasmissione dati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i termini per la presentazione della comunicazione al SISTRI, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, e al 31 dicembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 1296;

A d o t t a


il seguente regolamento:

Art. 1 Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI

1.
La data di avvio dell'operativita' del SISTRI e' il 1° ottobre 2010.
2. Il SISTRI e' gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Art. 2 Definizioni

1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;
b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa;
c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore piu' vicino;
d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box;
e) «operatore/i»: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI, nonche' i soggetti di cui all'articolo 4 che aderiscono al SISTRI su base volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
g) «siti di distribuzione»: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri operatori non iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi USB; 2) le sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli operatori tenuti all'iscrizione al predetto Albo;
h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
i) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo USB per la creazione della firma elettronica;
l) «unita' locale»: l'impianto o l'insieme delle unita' operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'ente o l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

Art. 3 Iscrizione obbligatoria al SISTRI

1.
Sono tenuti ad aderire al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno piu' di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;
c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
i) i soggetti di cui all'articolo 5.

Art. 4 Iscrizione facoltativa al SISTRI

1.
Possono aderire su base volontaria al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti gia' tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 5 Rifiuti urbani della regione Campania

1.
Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Art. 6 Iscrizione al SISTRI

1.
Le modalita' di iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione e' reso disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.
2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della
determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unita' locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive omunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.

Art. 7 Contributo di iscrizione al SISTRI

1.
La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, e' assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. In caso di unita' locali per le quali e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo e' versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
4. L'importo e le modalita' di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo puo' essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso e' conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8 Consegna dei dispositivi USB e black box

1.
Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, agli operatori iscritti vengono consegnati:
a) un dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. e' necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno
dell'unita' locale. In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'ente o impresa, e di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate, durante la procedura di iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di cui al presente regolamento. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente, username, la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo black box da installarsi su ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo. E' necessario dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'ente o impresa. La consegna e l'installazione del dispositivo black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco e' fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul
sito internet www.sistri.it/. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli operatori. Le modalita' di individuazione delle officine autorizzate e le modalita' di ritiro ed installazione del dispositivo black box sono indicate nell'Allegato IB.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonche' per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212.
4. Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e' versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

Art. 9 Dispositivi USB e black box

1.
I dispositivi restano di proprieta' del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso.
2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che
ne faccia richiesta.

Art. 10 Videosorveglianza

1.
Gli impianti di discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti nonche' gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e
l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L'installazione, la manutenzione e l'accesso alle apparecchiature cui al comma 1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.
3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal personale del SISTRI, puo' decidere di non procedere all'installazione delle stesse
apparecchiature. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.

Art. 11 Informazioni da fornire al SISTRI

1.
Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita' utilizzando i dispositivi. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI e' riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul sito internet http://www.sistri.it/. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul sito internet http://www.sistri.it/.
2. La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica ed e' responsabile della veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.
3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettivita' ad internet,, la Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa. In
questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile dell'impianto di gestione. Una copia rimane a quest'ultimo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.

Art. 12 Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza

1.
Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla
compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.
2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

Art. 13 Produttori di rifiuti - disposizioni specifiche

1.
I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso
di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO.
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato «pdf», portable document format, il documento di movimento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell''Elenco verde', l'Allegato VII, del medesimo regolamento.

Art. 14 Particolari tipologie

1.
I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata
dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della
sua responsabilita'. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
3. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE contenente
l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario e' tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del produttore del rifiuto per il corretto recupero
dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la relativa Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.
4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Art. 15 Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche

1.
Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e' compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita' manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal
manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16 Imprese e enti di recupero e smaltimento - disposizioni specifiche

1.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Art. 17 Commercianti, intermediari e consorzi - disposizioni specifiche

1.
I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

Art. 18 Trasportatori - disposizioni specifiche

1.
Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO
CRONOLOGICO.
2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive
modificazioni, nonche' all'attivita' di raccolta dei rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.
3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.
4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal
produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono
accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», portable document format, alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.
5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il
produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.
6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.
7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

Art. 19 Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani - disposizioni specifiche

1.
Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 20.

Art. 20 Responsabilita' del produttore dei rifiuti

1.
La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.

Art. 21 Obblighi generali di comunicazione al SISTRI

1.
In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare via telefax al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi dieci giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e' stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all'installazione.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovra' iscriversi al SISTRI entro dieci giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda o del ramo di azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita
area del sito internet http://www.sistri.it/.
4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico e' ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato
IA.
5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali successivamente all'autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.

Art. 22 Modalita' operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

1.
Nelle modalita' e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse:
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e
d) i soggetti di cui all'articolo 4.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/, e' firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente
regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.
3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilita' delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Art. 23 Modalita' operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento

1.
I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della
piattaforma di conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.
3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.
5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

Art. 24 Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all'Albo nazionale gestori ambientali e al SITRA

1.
Il SISTRI e' interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.
5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

Art. 25 Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo

1.
Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo modalita' da definirsi mediante uno o piu' accordi tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle province.

Art. 26 Catasto dei rifiuti

1.
L'ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 24;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'ISPRA, subito dopo il rilascio
dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 5, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Art. 27 Comitato di vigilanza e controllo

1.
Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato ne' compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

Art. 28 Disposizioni transitorie

1.
Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalita' del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio
2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2011

sabato 16 aprile 2011

DM 4 Febbraio 2011 - Definizione criteri per rilascio autorizzazioni ai lavori elettrici.

Titolo completo del decreto è “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

Il passo del Testo unico, l’articolo al quale il provvedimento appena pubblicato fa riferimento, in cui si parla di lavori sotto tensione così testualmente recita:
“Art. 82. Lavori sotto tensione – 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)”.



Il Decreto si riferisce esclusivamente ad impianti elettrici di categoria II (tensioni nominali superiori a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua).

Oltre alle procedure utili per l’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, il decreto affronta e spiega come si debbano eseguire i lavori, l’adeguata abilitazione dei lavoratori, le attrezzature” consone, cosa si intenda per “parte attiva”, “messa a terra e in cortocircuito” “lavoro fuori tensione”, “sperimentazione sotto tensione”.

Il testo (formato PDF) del Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011, lavori sotto tensione è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

venerdì 8 aprile 2011

RISCHIO ESPLOSIONE - Imparare dagli errori.

Le esplosioni negli ambienti lavorativi non sono tra le principali cause di incidenti tuttavia, a causa della violenza del fenomeno esplosivo, portano a conseguenze difficilmente prevedibili, spesso gravissime in termini di perdite di vite umane e di costi economici.

Quello che propongo è un video realizzato dall'agenzia investigativa americana per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la U.S. Chemical Safety Board che ha ben rappresentato i rischi determinati da attività che prevedono l'uso di fiamme libere o che generano inneschi di tipo termico (saldature, tagli, levigazioni, ecc.).

Perchè proporre dei casi americani? Semplicemente perchè in Europa non abbiamo un servizio offerto al pari della CBS americana e perchè in tutto il mondo la prima causa di incidenti nei luoghi di lavoro è dovuta a mancanza di valutazione o sottovalutazionse dei rischi.


Che cosa è ATEX ? 
Per aumentare la sicurezza dei lavoratori e per prevenire le esplosioni, in Italia dal 2003 sono state recepite due Direttive Comunitarie denominate Direttive AtEx (acronimo di Atmosphere Explosive).
La Direttiva 94/9/CE, giuridicamente recepita ed ufficializzata nel DPR n. 126 del 23 marzo 1998, riguarda gli apparecchi e le attrezzature di lavoro impiegate in ambienti con presenza di atmosfere esplosive. La 94/9/CE è una direttiva di prodotto e quindi interessa maggiormente i costruttori ed i distributori di prodotti destinati ad essere impiegati in aree a rischio di esplosione.
La Direttiva, la 99/92/CE che è stata recepita in Italia col DLgs n. 233/03 ed è entrata in vigore il 10/09/2003. Questa direttiva invece detta le regole per la classificazione delle zone a rischio di esplosione, in sostanza definisce i canoni per determinare tipo ed estensione delle zone a rischio nell'intorno di una fonte di rischio di tipo esplosivo.
Ricordiamo che queste due normative interessano tutti i settori e gli ambiti lavorativi; i citati Decreti di recepimento e lo stesso D.lgs 81/2008 (Titolo XI da Art.287 a Art. 297) fanno esplicito riferimento a tutti gli ambienti di lavoro ed alle attrezzature di lavoro in essi impiegate.
Esclusi dal campo di applicazione di queste due normative, ma non del D.lgs 81/2008 rimangono: apparecchiature mediche, prodotti chimici esplosivi instabili, apparecchiature ad uso domestico, meccanismi di protezione individuale previsti dalla direttiva 089/686/CE, mezzi di trasporto, navi marittime e unità mobili offshore, tutti settori o attrezzature regolamentati da specifiche normative.

giovedì 7 aprile 2011

Sribblar - Lavorare in team online freeware.



Siete alla ricerca di una piattaforma che vi permetta il lavoro di squadra online ?

Il suo nome è Scribblar ed è un servzio gratuito a supporto dei team online.
In tempo reale potete caricare foto e documenti che il team potrà visualizzare senza necessariamnete scaricarli; potete tracciare schizzi, disegni o altro su una lavagna condivisa. Il mouse è condiviso, c'è una chat audio condivisa e una chat testuale condivisa.
 Non è necessario installare alcun programma, basta solo passare agli invitati il link della pagina web della vostra stanza e il gioco è fatto.
 
Unico requisito è avere installato flash nel proprio browser, ma anche questo non è un problema visto che parliamo sempre di software freeware.

Per iniziare basta andare sul sito: scribblar.com ...

Buon lavoro!

Aprire file ISO senza masterizzare

Certamente vi sarà capitato di dover utilizzare un programma o dei dati che vi sono stati forniti in formato immagine .iso, condizione che necessariamente prevede la masterizzazione dell'immagine su supporto CD o DVD, al fine di disporre dei dati.
Una valida alternativa a questo è l'impiego di Virtual Clone Driver, un software gratuito che consente di leggere un file .iso come se fosse un normale archivio compresso (esempio files .zip), consentendovi di estrarre i dati in esso contenuti senza necessità di masterizzare alcun supporto CD o DVD.

Virtual CloneDrive è un'ottima soluzione per creare velocemente unità CD/DVD virtuali per leggere dei file immagine. È gratuito e in italiano, ma è praticamente privo di opzioni
Virtual CloneDrive ti permette di creare delle unità CD/DVD virtuali, cioè non esistenti materialmente. È l'ideale per montare dei file immagine come ISO, BIN e CCD, senza doverli necessariamente masterizzare su un disco.




venerdì 1 aprile 2011

Ascensori - Annullato DM 108/2009 Verifica straordinaria.

tratto da periti.info

È stato annullato il decreto con cui si disponeva la verifica straordinaria degli ascensori installati ed in esercizio da prima del 1999. Lo stop ai controlli stabiliti dal D.M. del 23 luglio 2009 n. 108 viene dal Tar del Lazio che con la sentenza n. 5413 dell’1 aprile 2010 accoglie l’istanza di Confedilizia.
Il provvedimento era stato fortemente criticato perché il suo intero costo (stimato da Confedilizia in circa 6 miliardi di euro) sarebbe ricaduto interamente sulle famiglie. Da qui il ricorso proposto contro il decreto ministeriale e il conseguente annullamento dello stesso da parte del Tribunale amministrativo laziale. A dire dei giudici amministrativi, tra le altre cose, il decreto non era stato adottato“per colmare evidenti carenze nell’attuale sistema di sicurezza, ma per finalità occupazionali, cioè per salvare posti di lavoro, senza preoccuparsi delle ricadute gravissime che tale politica ha sull’economia delle famiglie” (Tar Lazio n. 5413/10).
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che sarà fatto ricorso al Consiglio di Stato. "Il provvedimento - si legge in una nota del Mse- non solo recepisce una specifica raccomandazione europea (95/216/CE), ma è una misura di civiltà e di responsabilità a tutela della sicurezza delle persone, che si inserisce anche nel Codice del Consumo (Decreto legislativo 206/2005) in base al quale l’utente ha il diritto di presunzione che l'ascensore sia adeguato alla norma più recente"
"Per quanto riguarda le stime che indicano in 6 miliardi di euro l'onere che ne deriverebbe per i proprietari - prosegue la nota del Mse- al Ministero dello Sviluppo Economico si rileva che esse sono basate su parametri non rispondenti alle effettive esigenze tecniche di messa in sicurezza del parco nazionale di ascensori in questione. In ogni caso non è possibile stimare a priori il costo medio di messa in sicurezza degli impianti di più  vecchia installazione. Non c'è, infatti, un censimento di quanti dei circa 700 mila ascensori installati prima del 1999 abbiano effettivamente bisogno di questa manutenzione straordinaria e di quanti, invece, siano stati già sottoposti a revisione da parte dei proprietari degli immobili.
 Sulla presunta illegittimità del decreto ministeriale, che potrà essere verificata dal Consiglio di Stato proprio grazie al ricorso, al Ministero dello Sviluppo Economico si precisa che il passaggio preventivo del decreto allo stesso Consiglio di Stato non andava effettuato perché questo non è un atto di natura giuridico-regolamentare, ma una misura tecnico-operativa, fondata su una raccomandazione UE, per l'emanazione di pure norme tecniche".