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venerdì 14 luglio 2017

Verifiche periodiche impianto di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01



Risposte alle domande più frequenti

D1)   Le figure di Organismi di Ispezione di impianti elettrici di cui al DPR 462/01, come vanno inquadrate?
Il Datore di Lavoro (DL) è obbligato (da molto prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01) a utilizzare gli impianti elettrici mantenendoli in perfetta sicurezza (cioè è obbligato a predisporre una corretta manutenzione degli stessi) e, in più, è obbligato a interpellare un Organismo appositamente autorizzato dal Ministero (o, in alternativa, la ASL/ARPA), che in pratica certifichi che l’attività di manutenzione è stata condotta con efficacia. Va da se che se un DL sa di non avere l’impianto “a posto” non ha convenienza a interpellare un Organismo, almeno non prima di aver provveduto all’adeguamento dello stesso. (L’esempio esplicativo del nostro presidente è molto efficace: se l’automobile ha i freni rotti certamente non la porto alla revisione: prima riparo i freni e poi porto l’automobile alla revisione…).

D2)   Quali sono le differenze sostanziali tra gli Organismi privati e quelli finora (ri-)conosciuti (ASL-ARPA-ISPESL)?
Un Organismo privato abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del DPR 462/01 ha una veste di “pubblico ufficiale”, ma nasce da una società privata.
In caso di esito positivo della verifica, l’Organismo di Ispezione procede a rilasciare un verbale di ispezione; in caso di esito negativo è tenuto a denunciare le violazioni direttamente al P.M. competente o al personale ispettivo delle ASL con qualifica di UPG.


D3)     Da chi viene richiesta la verifica e con quali tempi?
La verifica viene richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA).
La norma stabilisce, non proprio esattamente, entro quali tempi richiedere la prima verifica, ma è buon senso fare riferimento alla messa in esercizio dell’impianto in esame (indipendentemente se l’assunzione del lavoratore subordinato cessi negli anni a seguire o si crei dopo la messa in esercizio).
Le verifiche periodiche si avranno con la seguente frequenza:
·         ogni due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
·         ogni cinque anni per tutti gli altri casi.

D4)       Se un’azienda ha solo degli stagisti è soggetta agli obblighi del DPR 462/01?
Secondo la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono assimilati ai dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

D5)  In che modo il D.L. richiede l’ispezione di verifica all’Organismo?
Mediante una proposta contrattuale, da lui sottoscritta, su apposita modulistica predisposta dall’Ente notificato. In tale proposta contrattuale il D.L. specifica una serie di dati necessari a determinare la tariffa. L’Organismo, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta contrattuale, invia apposita comunicazione di accettazione al D.L. a mezzo raccomandata A.R., a mezzo fax o a mezzo e-mail. Negli ultimi due casi, però, il Proponente dovrà confermare la ricezione stesso mezzo; in caso di mancata conferma l’Ente notificato sarà tenuta all’invio della stessa a mezzo raccomandata A.R. (in realtà i tempi saranno di norma molto inferiori).

D6)  Come si possono determinare le tariffe delle verifiche?
L’Ente notificato ha predisposto un tariffario, costruito in base alla superficie di estensione dell’impianto e alla sua potenza contrattuale, che permette di determinare abbastanza precisamente i tempi di durata delle ispezioni e, conseguentemente, le tariffe.
Un discorso a parte riguarda i locali con pericolo di esplosione, gli ambienti di lavoro che superano di molto i limiti dimensionali previsti nel tariffario e altri casi particolari.
In tutti questi casi è possibile richiedere un questionario informativo, da compilare e inviare via fax o via e-mail all’Organismo.
Tale informativa permette all’Organismo di emettere, in pochi minuti, un’offerta adeguata, tenendo conto dunque di numerosi altri fattori, oltre alla superficie coperta e alla potenza contrattuale.
L’Ente notificato si sforza di determinare con precisione sia la tariffa che la durata delle ispezioni. Le tariffe così costruite sono caratterizzate da una chiarezza e trasparenza che, finora, non abbiamo riscontrato in nessun altro tariffario di enti pubblici o privati.



D7)     C’è compatibilità tra il lavoro di verificatore di Organismo di Ispezione e di progettista libero professionista?
La Appendice A della norma UNI CEI EN 45004 stabilisce che “il personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”.
Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti non solo non può essere una delle figure precedentemente elencate per l’impianto oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi.
In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né consulente in materia di impianti elettrici né rivenditore o produttore di materiali elettrici.
 D8)   Qual è il profilo richiesto per poter diventare ispettore di Ente notificato?
I profili professionali maggiormente interessanti per questo ruolo sono (in ordine di preferenza):
·        Ingegneri o periti industriali con esperienza significativa nella progettazione  e/o verifica di impianti elettrici.
·        Ingegneri o periti industriali con specializzazione in impianti elettrici.

D9)      Nel caso in cui l’impianto elettrico si sviluppa soprattutto su una superficie esterna, (esempio campeggio, piscina, campi di gioco, chioschi, teatri all’aperto, cave) come si calcola la tariffa da applicare?
La domanda ha senso perché nella proposta contrattuale è indicato il valore della “superficie interna”.
I parametri “superficie interna”, e “potenza contrattuale” servono a stimare i tempi di durata delle verifiche e, di conseguenza, le tariffe. Per quanto riguarda il parametro “superficie interna”, si parte dal presupposto che all’esterno delle strutture non vi siano impianti elettrici (se non illuminazione e, eventualmente, qualche presa o poche altre cose).
Se un’area esterna è vasta e contiene una grande quantità di quadri o apparecchiature elettriche, evidentemente, farebbe superare i tempi massimi previsti calcolando le tariffe per le sole aree interne, costituendo per il datore di lavoro costi aggiuntivi non previsti.
Allora, a buon senso, se le aree esterne sono servite dalla sola illuminazione e/o poche altre apparecchiature elettriche, si possono ignorare nel conteggio delle superfici, se invece sono servite da molti apparecchi elettrici è meglio considerare la loro area nel conteggio delle superfici servite (cioè nel campo “superficie interna”).
Altra possibilità consiste nell’utilizzare le tariffe relative ai cantieri.
Quindi, per tornare agli esempi della domanda, fermo restando che è sempre possibile richiedere un’offerta ad hoc, si possono usare le tariffe stabilite per i cantieri (cioè un forfait fisso più un altro forfait per ogni quadro oltre il quadro generale).

D10)    In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e quali sono tali impianti?
Nel DPR 462/01 si fa riferimento a ulteriori decreti che avrebbero dovuto spiegare meglio il campo di applicazione del DPR medesimo.
In assenza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso. Pare cioè plausibile utilizzare il campo di applicazione del DPR 547/55.
Secondo i decreti attuativi del DPR 547/55, andavano denunciati (e quindi verificati periodicamente)  gli impianti di protezione da scariche atmosferiche dirette (escluso quindi gli SPD), solo per le attività soggette al controllo dei VV.F. (cioè quelle allora inserite nel DPR 689/59 tab. A e B).
In pratica: se in un’azienda soggetta al controllo dei VV.F. è installato un parafulmine, il DL è (quasi) certamente tenuto a “denunciarlo”, inviando dichiarazione di conformità (o documento equivalente, cioè dichiarazione a firma dell’installatore, di aver rispettato la regola dell’arte), come indicato dal DPR 462/01 e a far eseguire verifiche periodiche con la periodicità prevista.
Se invece l’azienda non contiene attività soggette, parrebbero non necessarie sia la “denuncia” sia la verifica periodica. In ogni caso non è vietato far eseguire le verifiche periodiche (es. straordinarie) e quindi, per maggior tranquillità, il DL la può richiedere comunque.

D11)    In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione e quali sono tali impianti?
Il DPR 462/01 fa riferimento a ulteriori decreti che avrebbero dovuto definire meglio, tra l’altro, il campo di applicazione del DPR medesimo.
In mancanza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso.
Allo stato attuale due sembrano le interpretazioni più plausibili.
 
1)      Il campo di applicazione è il medesimo del DPR 547/55. I decreti attuativi del DPR 547/55 stabilivano che gli ambienti “con pericolo di esplosione” erano quelli individuati con le tabelle A e B del DM 22/12/58, rispettivamente per la presenza di gas e polveri.
2)      Lo stato dell’arte, cioè le più recenti norme tecniche (es. CEI 31.30 – CEI 31.35 – CEI 31.56), definiscono i luoghi pericolosi “luogo in cui è o può essere presente un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili o infiammabili. In questi luoghi, identificati dalla segnaletica Ex e conosciuti con l’acronimo di ambienti atex, si provvede a classificazione, realizzazione dell’installazione e impiego delle attrezzature con particolari metodologie a causa dei gravi effetti determinati da una eventuale esplosione. All’atto pratico la classificazione per presenza di atex è necessaria ogni 2 anni, dove vi sono zone di tipo 0, 1, 20, 21 e la prima verifica va fatta da parte di un organismo di verifica pubblico (ASL o ARPA), mentre le zone 2, 22 vanno verificate ogni 2 anni da parte di un organismo pubblico o privato.

D12)    Le centrali termiche e le cucine, sono luoghi con pericolo di esplosione o luoghi m.a.r.c.i.?
Se non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione (v. faq precedente) le centrali termiche o cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW), per le norme tecniche relative, devono essere compartimenti antincendio di classe superiore a 30 e quindi rientrano nella classificazione di luoghi a maggior rischio in caso di incendio, secondo l’allegato C dell’art. 751.03.3 della CEI 64-8 (fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere evidente nel progetto degli impianti).

D13)    Nel caso di impianto elettrico in una cava come si calcola la tariffa da applicare?
La tariffa si può calcolare utilizzando le tariffe ordinarie, per i locali destinati a uffici, capannoni e tutte gli ambienti di lavoro al chiuso, mentre per la parte di impianti esterni (impianti di selezione, macinazione ecc.) si può applicare la tariffa per i cantieri.
Nei casi dubbi, però, è comunque possibile richiedere a l’Ente notificato un’offerta ad hoc.

D14)    Qual è la periodicità delle verifiche periodiche per uno studio medico senza apparecchi elettrici con parti applicate?
Tale locale è da intendersi “locale ad uso medico di gruppo 0”, perciò la periodicità prevista è di due anni.

D15)    Qual è la periodicità delle verifiche per una struttura mista, cioè con locali a maggior rischio in caso di incendio e locali di tipo ordinario?
Per luoghi di lavoro dove l’attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere con periodicità differenti.

D16)    In caso di attività con la sola centrale termica a periodicità biennale è proprio necessario far eseguire la verifica biennale alla stessa dato che essa non è proprio un luogo di lavoro?
E’ vero che in genere nella centrale termica non stazionano i dipendenti di un’azienda per lavorare.
Non essendo espressamente dichiarato da alcun riferimento legislativo che si possono escludere i locali tecnici dalle verifiche periodiche degli impianti, è consigliabile, per i datori di lavoro, far eseguire verifiche riguardanti anche tali locali, per non rischiare di incorrere in eventuali sanzioni.

D17)    Qual è la periodicità delle verifiche per un cantiere e cosa si intende esattamente con questa parola?
Le verifiche periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni.
 
D18)    Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di centro estetico?
Secondo la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 6239), è assimilabile ad un locale ad uso medico.
Se un centro estetico esercita un’attività con macchine aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è di due anni.

D19)    Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di parrucchiere?
Nell’attività di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni.
Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale come al punto precedente.

D20)    Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è l’attività di ambulatorio veterinario?
La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…”  aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”.
Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso medico.
Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.



D21)    Una palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come locale ad uso medico?
La palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non rientra tra i locali ad uso medico; in generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti i locali ordinari.
Nel caso in cui nella palestra sono ubicati lettini di abbronzatura o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si devono adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una periodicità biennale.

D22)    Un ristorante con cucina elettrica e 120 posti a sedere è soggetto a verifica biennale o quinquennale?
Dalla circolare del Ministero dell’Interno n°36 del 11/12/1985 si evince che i ristoranti non sono soggetti ai controlli della prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone.
Se invece la sala è destinata anche a banchetti con danze, è “luogo di pubblico spettacolo” e quindi soggetta a prevenzione incendi.
In tal caso è inquadrabile come luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Resta comunque compito del il progettista degli impianti elettrici stabilire se è un luogo “a maggior rischio in caso di incendio” o meno. In tal caso la periodicità è biennale, altrimenti quinquennale.

D23)    Come calcolare la tariffa nel caso di uno stabile adibito a civili abitazioni con addetto alla portineria?
In questo caso non si deve considerare la superficie dell’intero stabile, ma solo quella occupata dalle aree comuni (che sono poi i luoghi di lavoro per il portiere). Anche la potenza contrattuale da prendere in considerazione è quella del contatore (o dei contatori) che alimenta le stesse aree comuni.

D24)    Cosa si intende per modifica sostanziale dell’impianto (in seguito alla quale il DL deve richiedere la verifica straordinaria)?
Secondo una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna.
Qualche esempio di trasformazione sostanziale:
·        Le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione;
·        Aumento di potenza che implica modifica del quadro generale o della cabina di trasformazione;
·        Una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se può interessare tutto l’impianto;
·        L’aumento delle cabine di trasformazione nei sistemi di categoria II;
·        Cambio di destinazione d’uso del locale, in caso comporti variazioni significative alla valutazione del rischio elettrico (es. trasformazione da ufficio a studio medico)
Non sono, perciò, da considerare trasformazioni sostanziali:
·        le modifiche nei quadri secondari o circuiti terminali;
·        l’aumento della potenza contrattuale se non comporta modifiche sull’impianto;
·        il cambio della ragione sociale.

D25)    Cosa succede se il DL prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima VP.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica sostanziale dell’impianto, il DL deve inviare la nuova dichiarazione di conformità alla ASL/ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
Evidentemente, se un organo di vigilanza dovesse scoprire una falsa dichiarazione di conformità, ciò comporterebbe guai molto seri sia al datore di lavoro, sia alla ditta installatrice.

D26)    Un’industria di abbigliamento con più di 25 addetti è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (essendo soggetta a prevenzione incendi sotto l’attività n°49)?
La norma CEI 64-8 all’art. 751.03 elenca alcuni possibili luoghi “MARCI”. Laddove un luogo (come in questo caso) non appartiene a tale elenco occorre far riferimento alla classificazione fatta dal progettista dell’impianto elettrico.
Si ricorda che comunque, normalmente, un’attività sottoposta a controllo dei VV.F. (come in questo caso), essendo sempre a rischio medio o alto (secondo la classificazione di cui al DM 10/03/58), presumibilmente è tale che la combinazione dei fattori di rischio di cui al punto 751.03 della CEI 64-8 la fa rientrare tra i luoghi a maggior rischio in caso di incendio.

D27)    Il DL che ha richiesto l’ispezione, può richiedere la sospensione della verifica?
Si, di tanto dovrà sottoscrivere apposito verbale, concordando la data e l’ora della ripresa delle operazioni.

Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio (MA.R.C.I.)

Definizioni

L'acronimo "marcio" sta per "maggior rischio in caso d'incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario.
È il caso di ricordare che rischio relativo all'incendio in un luogo indica il prodotto della probabilità che si inneschi un incendio per l'entità del danno che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone.
Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato sulla base di valutazioni, e non calcoli analitici.
La norma CEI 64-8, art. 751.03.1.1, così si esprime in merito:
"L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio non rientra nello scopo della presente Sezione; essa dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:
·         densità di affollamento,
·         massimo affollamento ipotizzabile,
·         capacità di deflusso o di sfollamento,
·         entità del danno ad animali e/o cose,
·         comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio,
·         presenza di materiali combustibili,
·         tipo di utilizzazione dell'ambiente,
·         situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali, ecc.).
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico, ai sensi di DLgs 81/08 e DM 10/3/98.
Il normatore elettrico non ha il compito di stabilire se un luogo è marcio, ma solo di indicare i requisiti che deve avere l'impianto elettrico nel luogo marcio e non è neanche compito del progettista elettrico stabilire se il luogo è marcio; questo è un dato di ingresso del progetto che il progettista elettrico dovrebbe ricevere dal committente o da chi per lui, tipicamente è l’ RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Purtroppo spesso la legge viene disattesa, il DVR non è redatto, o è redatto in modo incompleto e quindi il progettista elettrico non riceve alcuna informazione sulla valutazione dei rischi relativi all'incendio e deve improvvisare.

Responsabilità

La norma CEI 64-8 che non stabilisce quali sono i luoghi MARCI ma solo i requisiti che essi devono avere, ricorda che il DM 16/2/82 (ora abrogato dal DPR 151/01) elenca 97 attività/luoghi soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), da parte dei Vigili del Fuoco.
In base all'esperienza dei Vigili del Fuoco, tali luoghi sono quelli dove l'incendio è più frequente e/ o crea più danni; e che possono essere considerati marci, salvo prova contraria ("In generale, sono considerati marci", CEI 64-8, art. 751.03.1.2).
Il normatore CEI, distingue tre tipi "al fine di definire le caratteristiche dell'impianto elettrico".
Questi tre tipi li chiameremo di tipo A, B e C perché nella quarta edizione della norma CEI 64-8 erano descritti rispettivamente nelle appendici A, B e C.

A) densità di affollamento; 
massimo affollamento ipotizzabile;
capacità di deflusso o di sfollamento;
entità del danno ad animali e/o cose;
Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico

B) comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio;
Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio, come ad esempio le baite; Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo.

C) Presenza di materiali combustibili e loro modalità di lavorazione e/o convogliamento;
Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile, gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando la classe richiesta per il compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30.

Casi particolari

1) classe di un luogo in mancanza del compartimento. (Ad esempio, un negozio di abbigliamento ubicato in un edificio civile)
Il calcolo della classe non può prescindere dall'individuazione del compartimento: basti dire che il suo parametro principale, il carico d'incendio specifico, dipende dall'area in pianta del compartimento stesso. In assenza di una compartimentazione interna, l'intero edifico va considerato come un unico compartimento.
C'è anche da aggiungere che, se nessuna regola impone nel caso specifico una compartimentazione interna dell'edificio, vuol dire che forse il rischio d'incendio non preoccupa. Tuttavia, nulla vieta di considerare un negozio di abbigliamento un luogo a maggior rischio in caso di incendio in conseguenza del notevole quantitativo di materiale combustibile.
Questo è una facoltà del progettista/committente, come suddetto, ma prescinde dal calcolo della classe del compartimento.

2) luogo dove si svolge un'attività che non rientra nelle 97 attività di cui al DM 16/2/82.
Se in base alla valutazione del rischio, il luogo è da ritenere marcio a parere del committente, o chi per lui, va considerato tale anche se non è compreso nelle 97 attività.
Ad esempio, i luoghi di tipo B sono luoghi marci, a pieno titolo, pur non essendo previsti tra le 97 attività.

3) classe del compartimento è uguale o maggiore di trenta che non rientra nelle 97 attività?
La compartimentazione è richiesta dalle disposizioni di prevenzione incendi e non deriva dal carico specifico di incendio.
Il luogo non è marcio, salvo prova del contrario in casi particolari.
La classe del compartimento uguale o superiore a trenta è, tuttavia, un indice di rischio e il committente/valutatore dei rischi deve prendere una decisione da comunicare al progettista elettrico.
È ad esempio il caso di autorimesse non isolate, cioè facenti parte di un edificio più ampio, con meno di nove veicoli per le quali il DM 1/2/86, art. 2.1, richiede comunque una resistenza al fuoco REI 60.
In mancanza di informazioni, il progettista elettrico non ritiene il luogo marcio, dandone comunicazione per accettazione al committente.

4) luogo compreso nelle 97 attività ma ordinario
Il principio per cui non tutti i 97 luoghi soggetti a CPI sono luoghi marci trova un esempio nei locali di cui al n. 88: "Locali adibiti a deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m2.
I Vigili del Fuoco sono giustamente preoccupati ogni qual volta un magazzino supera una certa dimensione, perché in genere le sostanze sono combustibili.
Ma se i materiali in deposito sono incombustibili, ad esempio carpenteria metallica, e l'esercente si impegna a non depositare materiale combustibile in quantità apprezzabile, è evidente che tale luogo non è marcio.
Allo stesso risultato si potrebbe arrivare, in qualche caso particolare, in presenza di un elevato carico d'incendio, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e di protezione dall'incendio sovrabbondanti rispetto a quelle in genere richieste.
Se l'incendio è del tutto improbabile per la mancanza di sostanze combustibili e se un eventuale incendio non può provocare un'esplosione il luogo non è da ritenere marcio.
È ad esempio il caso di una centrale termica a metano con più di 116 kW (con o senza pericolo di esplosione), la quale è soggetta al rilascio del CPI. Non ci sono sufficienti motivi per considerare il luogo marcio, perché nella centrale termica a gas: 
non ci sono sostanze combustibili che l'impianto possa innescare;
un incendio di eventuali sostanze combustibili, comunque presenti, non comporta un rischio elevato.

 5) luogo con pericolo di esplosione
Un discorso a parte meritano i luoghi con pericolo di esplosione, che compaiono numerosi  nell'elenco dei 97 sospettati. La norma CEI 64-8, art. 751.01, nel commento, mette giustamente in evidenza che i provvedimenti da prendere sull'impianto elettrico per evitare un'esplosione o un incendio sono diversi, e dunque i due casi vanno distinti anche se possono a volte coesistere. In un luogo con pericolo di esplosione va quindi valutato se l'impianto elettrico può innescare un incendio e se questo, a sua volta, può provocare un'esplosione.
Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001.

Quindi in generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in precedenza, gli ambienti soggetti a rilascio del CPI, di cui DPR 151/2011 (che abroga il D.M. 16.2.82), sono considerati ambienti MA.R.C.I.


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