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Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.

giovedì 4 maggio 2017

Corso per Addetti ai lavori elettrici


SEDE
presso cop. soc. Insieme in via Colonia orfani di guerra 2 a Verona.

DATE
16 e 17 Maggio c.a. il corso completo;
17 Maggio pomeriggio il corso di aggiornamento.

ORARI
i due giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30;
il giorno 17 Maggio dalle 13.30 alle 17.30.

COSTI
200 euro + iva per il corso completo;
100 euro + iva per il corso di aggiornamento.


Di seguito potete scaricare informative e modulo iscrizione:

corso completo http://www.seisicuro.net/docs/corsi/44a_elettrico.pdf
corso aggiornamento: http://www.seisicuro.net/docs/corsi/45a_elettrico.pdf

Modulo di iscrizione dove mi serve che completiate: titolo corso, cognome, nome, codice fiscale: http://www.seisicuro.net/docs/scheda_iscrizione.pdf

INVIARE LE ADESIONI VIA MAIL ALL'INDIRIZZO info@seisicuro.net


PER INFO CHIAMARE 320 04 55 884


Chiusura iscrizioni venerdì 12 Maggio 2017.

lunedì 6 febbraio 2017

Primo Soccorso nei luoghi di lavoro

Primo Soccorso in azienda
e contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

Il rispetto della normativa nell’ambito della tutela della salute sui luoghi di lavoro è condizione necessaria per evitare inutili rischi derivanti da piccoli infortuni che possono capitare quotidianamente durante l’orario di lavoro.
Per questo è necessario che ogni azienda sia preparata e disponga di un kit di pronto soccorso con un contenuto idoneo all’attività svolta.
Ditek, da anni attiva nel settore del commercio delle cassette di pronto soccorso vuole farvi porre l’attenzione sulle normative che sono alla base della tutela della salute nei luoghi di lavoro: D.M. 388 e D.L. 81.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004
Il Ministro della Salute
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro per la Funzione Pubblica
Il Ministro delle Attività Produttive
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanita’, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell’attivita’, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l’atto di intesa tra Stato e Regioni recante l’approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell’11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita’;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano il seguente regolamento:

Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita’ svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
     I) Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
     II) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
     III) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita’ produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda … Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attivita’ lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o unita’ produttiva svolge attivita’ lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attivita’ con indice piu’ elevato.
Art. 2.

Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
     a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
     b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
     a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
     b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e’ aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e’ tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita’ produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita’ in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita’ produttiva, il datore di lavoro e’ tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3.

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo’ avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita’ produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attivita’ svolta.
4. Per le aziende o unita’ produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra’ ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita’ di intervento pratico.
Art. 4.

Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unita’ produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attivita’ lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5.

Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 e’ abrogato.
Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro delle attivita’ produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato 1

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
  • Guanti sterili monouso (5 paia).
  • Visiera paraschizzi
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
  • Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
  • Teli sterili monouso (2).
  • Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
  • Confezione di rete elastica di misura media (1).
  • Confezione di cotone idrofilo (1).
  • Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
  • Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
  • Un paio di forbici.
  • Lacci emostatici (3).
  • Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
  • Termometro.
  • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
  • Guanti sterili monouso (2 paia).
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
  • Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
  • Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
  • Confezione di cotone idrofilo (1).
  • Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
  • Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
  • Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
  • Un paio di forbici (1).
  • Un laccio emostatico (1).
  • Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
  • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

lunedì 30 gennaio 2017

Infortuni sul lavoro in aumento nel 2016


(di Tania Careddu - tratto da  http://www.altrenotizie.org)

Lo si può definire un annus horribilis, quello appena concluso, per l’andamento infortunistico sul lavoro. Dopo decenni di contrazione del fenomeno, il 2016 ha segnato un rallentamento della dinamica favorevole, prospettando un bilancio con un saldo che, dopo tanti meno, è destinato (forse) a cambiare di segno.

Per il momento, i dati dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro rivelano un incremento delle denunce di infortuni di circa cinquemila e duecento unità, passando dagli oltre cinquecentottantaduemila del 2015 ai cinquecento e ottantasei mila e seicento dello scorso anno. Stesso trend per le malattie professionali, con un più 2,9 per cento, raggiungendo le quasi cinquantaseimila unità.
Con ritmi frenetici, tanto che dal 2008 ad oggi, le denunce sono raddoppiate e, nel contesto, sono cresciute in maniera esponenziale quelle collegate alle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, mentre quelle tradizionali – respiratorie, cutanee, ipoacusie da rumore e tumori - più diffuse, sono stabili o leggermente diminuite.

Così come, fortunatamente, le morti bianche: un calo consistente di centoquarantacinque unità. Sono state novecentotrentacinque quelle avvenute nel 2016, comprese, ultime in ordine cronologico, quelle di Messina, con tre operai deceduti mentre lavoravano all’interno di una cisterna di una nave ancorata al porto della città siciliana.

Sebbene da un punto di vista strettamente tecnico non si possa sostenere la correlazione o un corrispondenza strettamente misurabile tra fine della crisi economica, aumento della produzione e dell’occupazione e crescita degli infortuni, tuttavia è innegabile che un aumento del monte-lavoro (espresso in numero di occupati e di ore lavorate) equivalga a un aumento dell’esposizione al rischio.
Il tentativo di rilancio della ripresa economica si è solo concentrato sulla riduzione dei costi e ha innescato una progressiva accelerazione dei ritmi di lavoro, del grado di utilizzo degli impianti, dell’assunzione di personale temporaneo, precario e (probabilmente) inesperto. Tutti elementi che incidono negativamente sugli standard di sicurezza abituali e possono generare situazioni di pericolo.

A ragion del vero, infatti, segnali di ripresa si stanno manifestando principalmente nell’area della produzione manifatturiera, nei servizi alle imprese e nei trasporti; proprio quei settori, insieme alla metalmeccanica e alla fabbricazione di autoveicoli, in cui si sono registrati i peggioramenti nel trend degli incidenti. Calano, invece, secondo i dati INAIL, quelli verificatisi in agricoltura.

Una stima però, quest’ultima, che l’Osservatorio indipendente di Bologna, che dal 2008 conteggia i morti e gli incidenti sul lavoro, senza annullare le partite IVA e le restanti posizioni lavorative inesistenti per le statistiche ufficiali, non conferma. Anzi, segnala un aumento dei decessi del 31 per cento, considerando i braccianti non assicurati e perciò non risultanti nelle liste INAIL, al pari dei lavoratori nell’edilizia con il 19,6 per cento di morti bianche. Ma bianche o nere che siano, sono ancora troppe.

Nuova Norma CEI 64-8 8.1 Efficienza energetica.

Il baricentro dei carichi secondo la nuova Norma CEI 64-8/8-1

Lo scorso novembre è entrata in vigore la parte 8-1 della Norma CEI 64-8 “Efficienza energetica degli impianti elettrici”, equivalente italiano del documento europeo HD 60634-8-1, già in vigore dal 2015. La Norma contiene “prescrizioni e raccomandazioni per il progetto di un impianto elettrico nel quadro di un approccio di gestione dell’efficienza energetica per ottenere il miglior servizio permanente funzionalmente equivalente con il consumo di energia elettrica più basso e nelle condizioni di disponibilità di energia e di equilibrio economico più accettabili”.
Sostanzialmente si tratta di una raccolta di consigli per ottimizzare la progettazione, l’installazione e la verifica dell’impianto alla luce delle opportunità tecnologiche odierne, sulla base non solo delle esigenze del committente, ma anche su criteri oggettivi di razionalità: la parte ottava è stata scritta tenendo conto dei seguenti aspetti:
- profilo di carico (attivo o passivo);
- disponibilità di produzione locale (ad esempio fotovoltaico);
- riduzione delle perdite;
- disposizione dei circuiti riguardo all’efficienza energetica (maglie);
- uso di energia secondo la domanda del committente;
- struttura tariffaria del fornitore di energia.
Come sempre le indicazioni fornite dalla Norma si applicano ai nuovi impianti e ai rifacimenti di impianti esistenti. I provvedimenti (che riguardano non solo gli edifici ma anche le infrastrutture) per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto elettrico non devono ovviamente interferire con le misure passive di efficienza energetica dell’edificio.
In sintesi, la norma affronta i seguenti argomenti:
- progetto (capitolo 6);
- determinazione delle zone, degli utilizzi, delle maglie (capitolo 7);
- sistema di gestione dell’efficienza energetica e dei carichi (capitolo 8);
- manutenzione e miglioramento delle prestazioni (capitolo 9);
- parametri per la realizzazione delle misure di efficienza (capitolo 10);
Il progetto
In fase di progettazione occorre prendere in considerazione una serie di fattori a partire dal profilo di carico, ovvero dalla determinazione delle principali richieste di carico in kVA degli utilizzatori, le loro durate di funzionamento e una stima del consumo annuale in kWh. Sulla base di queste informazioni la Norma fornisce delle metodologie per determinare il numero ottimale di cabine di trasformazione e il loro posizionamento. Il documento fornisce veloci raccomandazioni sull’efficienza dei trasformatori, sulla sezione ottimale dei conduttori, sulla correzione del fattore di potenza e sul miglioramento della qualità dell’energia.
Il baricentro dei carichi
Per trasportare energia elettrica conviene aumentare la tensione per ridurre la corrente, a parità di potenza, e quindi le perdite per effetto joule. Conviene quindi posizionare la cabina di trasformazione in un punto “strategico”. La determinazione del “baricentro dei carichi”, criterio di primaria importanza nella progettazione di un impianto, è oggetto dell’allegato A del documento. Questo aspetto è fondamentale in quanto all’errato posizionamento della cabina di trasformazione consegue un aggravio di costi per tutta la vita dell’impianto.
Le formule da utilizzare, proposte nella 64-8 sono le seguenti:

A seconda della necessità di effettuare il calcolo in tre (a) o due (b) dimensioni. Le due formule possono sembrare complicate, ma si tratta di semplici “medie pesate” sui carichi delle coordinate. Sembreranno ancora più semplici se applicate ad un impianto reale:

Figura 1 – Esempio reale per la determinazione della posizione della cabina di trasformazione in uno stabilimento.
Nello stabilimento è stato inizialmente previsto il posizionamento della cabina di trasformazione in “a” (figura 2), in corrispondenza del punto di consegna dell’energia (fornitura MT).

Figura 2 – Planimetria dello stabilimento in esame. Inizialmente la cabina di trasformazione era stata pensata in “a”, in corrispondenza del punto di consegna MT. I rettangoli rosa rappresentano i 5 carichi principali, considerati nel calcolo del baricentro.
Vengono quindi considerati i profili di carico, ovvero le principali richieste di energia: i carichi in kVA insieme alle loro durate di funzionamento o una stima del consumo annuale in kWh. Nell’esempio si ha a disposizione quest’ultimo dato.


Figura 3 – Consumi annui stimati per i carichi considerati nell’esempio.
Facendo riferimento alla figura 2, dall’analisi degli utilizzatori 1,2,3,4,5 si è rilevato quanto segue (i numeri tra parentesi indicano le coordinate degli assi cartesiani con origine nel vertice in basso a sinistra dello stabilimento):
- Carico 1 (10, 80) 180 MWh/anno;
- Carico 2 (130, 120) 18 MWh/anno;
- Carico 3 (65, 60) 60 MWh/anno;
- Carico 4 (65, 20) 320 MWh/anno;
- Carico 5 (135,20) 160 MWh/anno.
Si procede quindi al calcolo delle coordinate del baricentro, applicando la formula:

Risultano quindi ottimali le coordinate (100, 40):
















Figura 4 – La “X” rossa rappresenta il baricentro ideale dei carichi.
E’ stato quindi concordato con il committente, sulla base delle esigenze produttive, di spostare la cabina di trasformazione in “b” (figura 5 seguente). Dai calcoli risulta inoltre che, rispetto alla configurazione con la cabina di trasformazione in “a”, si risparmiano circa 4 km di cavi BT.



Figura 5 – Riposizionamento della cabina di trasformazione in “b”. La cabina si trova sul lato dello stabilimento, circa 10 metri più a sud del punto ideale, per esigenze del committente.

Tratto da NT24.it

venerdì 13 gennaio 2017

Privacy: nuovo Regolamento UE 2016 / 679

Il Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) ha approvato lo scorso 13 dicembre tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, in vista della sua applicazione da parte degli Stati membri a partire dal maggio 2018. Le linee guida, alla cui elaborazione il Garante italiano ha attivamente partecipato, riguardano il "responsabile per la protezione dei dati" (Data Protection Officer - DPO), il diritto alla portabilità dei dati, l'"autorità capofila" che fungerà da "sportello unico" per i trattamenti transnazionali. Leggi tutto

Somministrazione di lavoro e assunzione disabili

Interpello n. 23/2016 - Destinatario: Confimi Industria 


 
 

EU-OSHA gratuitamente offre banca dati online di pubblicazioni in tema di SSL

La gamma delle pubblicazioni spazia da relazioni approfondite di ricerca a bollettini informativi tematici da utilizzare sul luogo di lavoro. Tutti questi materiali sono scaricabili gratuitamente. La biblioteca permette di effettuare ricerche per lingua, argomento o parola chiave e di trovare numerose pubblicazioni in più lingue sui settori e temi principali in materia di SSL

Vai alla pagina EU-OSHA

venerdì 25 novembre 2016

Formazione Novembre - Dicembre 2016

CORSI SICUREZZA ONLINE CERTIFICATI

Perchè muoversi quando è possibile ricevere la formazione rimanendo in azienda?
Proponiamo formazione completamente online
per i corsi seguenti (prezzi iva esclusa):
Aggiornamento RSPP Datore di lavoro rischio alto, medio, basso: euro 90, 100, 120.
Aggiornamento RLS 4h: euro 90.
Aggiornamento RLS 8h: euro 110.
Aggiornamento Preposto: euro 80.
Aggiornamento Dirigente: euro 80.
Aggiornamento lavoratore: euro 70.
Aggirnamento ASPP: euro 200.
Aggirnamento RSPP 40h: euro 230.
Aggirnamento RSPP 60h: euro 250.
Aggirnamento RSPP 100h: euro 300.
Titolare e responsabile indistria alimentare: euro 80.
Addetto industria alimentare livello rischio 1 o 2: euro 80.
Aggiornamento Titolare e responsabile indistria alimentare: euro 80.
Aggiornamento Addetto industria alimentare livello rischio 1 o 2: euro 80.

CORSI IN AULA

01-02/12/16
Addetti ai lavori elettrici (PES PAV), 16h, ai sensi di CEI 11-27:2014 a Verona, 200 euro +iva.
Aggiornamento di 4 ore per chi ha già avuto una formazione base ante 2014, 90 euro + iva.

29/11/16
Lavori in quota corso base 8h, 160 euro+iva e aggiornamento 4h, 90 euro+iva.

si raccolgono adesioni
Primo Soccorso 12h

13/12/16
Rischio per presenza di ATEX per RSPP e ASPP a Verona, 100 euro + iva.
31/12/16
Trattore agricolo a Verona

martedì 30 agosto 2016

CAMPI ELETTROMAGNETICI - nuova direttiva 2013/35/UE

E' applicabile dal 02/09/2016 il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159 attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); è abrogata la precedente direttiva 2004/40/CE.

Questa la cronostoria della valutazione del rischio da campi elettromagnetici (CEM):

- il Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) indica le misure di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) con riferimento alla Direttiva 2004/40/CE;

- in base all'art. 306, comma 3, del DLgs 81/08, l'entrata in vigore del suddetto Titolo VIII era prevista per il 31 ottobre 2013 (termine di recepimento della Direttiva 2004/40/CE);


- la Direttiva 2004/40/CE è stata sostituita dalla direttiva 2013/35/UE, il cui termine di recepimento fu stato fissato al 1° luglio 2016;
- il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2016) attua tale direttiva 2013/35/UE (finalmente prima che scadano i termini di applicazione).


Di fatto il decreto entra in vigore il 2 settembre 2016 e modifica il Titolo VIII (agenti fisici) del DLgs 81/08, riscrivendo l'intero Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici), modificando in parte il Capo VI (Sanzioni) e sostituendo l'Allegato XXXVI (Campi elettromagnetici).


Per il Datore di Lavoro si riconferma l'obbligo di valutazioen del rischio da Campi Elettromagnetici e la tutela dei Lavoratori Sensibili.
 
Qui il link alla nuova Legge.

Per info scrivete a: info@seisicuro.net

CORSO PER USO TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE

Corso in partenza a Settembre a Quinto di Verona appena raggiunto un minimo di 8 partecipanti.

Formazione e addestramento ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31 DICEMBRE 2015; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze. I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati.

Per informazioni scrivete a info@seisicuro.net o telefonate al cell. 320.04 55 884
Chi deve conseguire la formazione denominata “patentino”?

Tutti gli operatori a prescindere se siano datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti familiari, coltivatori diretti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata) utilizzata nel settore agricolo va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida, per ottenere l’abilitazione, dovrà attenersi alla regolamentazione dettata per il settore agricolo.

Quanto durano i corsi?

I corsi hanno durata minima di:

8 ore: trattori a ruote gommate
­8 ore: trattori a cingoli
13 ore: per trattori a ruote e a cingoli

La formazione prevede un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico (2 ore) e due pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno). Ogni modulo prevede una verifica finale.

I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.

L’abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.

Cosa deve fare chi ha già esperienza di guida dei trattori?

A differenza di chi non può attestare l’esperienza - gli operatori “esperti” aventi i requisiti summenzionati, sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento della sola durata di 4 ore entro il 13 marzo 2017.

L’esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo si intende almeno pari a 2 anni.

I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

Quali sanzioni si rischiano?

La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D.Lgs 81/08. Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni, per il Datore di lavoro, per la mancata formazione sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.

Inoltre la polizza assicurativa potrebbe non essere valida e quindi non coprire eventuali danni procurati a terzi se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida.
Per informazioni scrivete a info@seisicuro.net o telefonate al cell. 320.04 55 884