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martedì 30 agosto 2016

CORSO PER USO TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE

Corso in partenza a Settembre a Quinto di Verona appena raggiunto un minimo di 8 partecipanti.

Formazione e addestramento ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31 DICEMBRE 2015; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze. I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati.

Per informazioni scrivete a info@seisicuro.net o telefonate al cell. 320.04 55 884
Chi deve conseguire la formazione denominata “patentino”?

Tutti gli operatori a prescindere se siano datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti familiari, coltivatori diretti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata) utilizzata nel settore agricolo va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida, per ottenere l’abilitazione, dovrà attenersi alla regolamentazione dettata per il settore agricolo.

Quanto durano i corsi?

I corsi hanno durata minima di:

8 ore: trattori a ruote gommate
­8 ore: trattori a cingoli
13 ore: per trattori a ruote e a cingoli

La formazione prevede un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico (2 ore) e due pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno). Ogni modulo prevede una verifica finale.

I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.

L’abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.

Cosa deve fare chi ha già esperienza di guida dei trattori?

A differenza di chi non può attestare l’esperienza - gli operatori “esperti” aventi i requisiti summenzionati, sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento della sola durata di 4 ore entro il 13 marzo 2017.

L’esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo si intende almeno pari a 2 anni.

I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

Quali sanzioni si rischiano?

La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D.Lgs 81/08. Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni, per il Datore di lavoro, per la mancata formazione sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.

Inoltre la polizza assicurativa potrebbe non essere valida e quindi non coprire eventuali danni procurati a terzi se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida.
Per informazioni scrivete a info@seisicuro.net o telefonate al cell. 320.04 55 884

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