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sabato 3 ottobre 2015











 1. E' disposta la revisione generale, con  periodicita'  di  cinque
anni, delle  macchine  agricole,  di  cui  all'art.  57  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: 
    a) trattori agricoli  cosi'  come  definiti  nella  direttiva  n.
2003/37/CE  del  26  maggio  2003  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi; 
    c) rimorchi agricoli aventi  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva  inferiore  a  1,5
tonnellate, se le dimensioni d'ingombro  superano  i  4,00  metri  di
lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
 
testo del Decreto legge

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