
1. E' disposta la revisione generale, con periodicita' di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: a) trattori agricoli cosi' come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi; c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
testo del Decreto legge
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