
La Direttiva 2013/35/CE del 26 giugno 2013, indica le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni elettromagnetiche di frequenza da 0 Hz a 300 GHz e può essere utilizzata già ora come riferimento per l'identificazione di valori d'azione per l'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici.
Si ricorda che per la mancata effettuazione della valutazione, pur nelle more dell'entrata in vigore della normativa specifica sui campi elettromagnetici, è previsto l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente (art. 55, D.Lgs. 81/08).
La valutazione del rischio CEM parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro.
Definiamo situazione “giustificabile” la condizione espositiva a CEM
che non comporta apprezzabili rischi per la salute. Ai fini di questa
definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la
salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la
popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In linea
con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili quelle
elencate nella Tabella 1 elaborate a partire norma CENELEC EN 50499. In
questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero
di attrezzature di lavoro in uso.Noi di Sei Sicuro possiamo provvedere ad ogni aspetto sia documentale che di misura.
Per informazioni: info@seisicuro.net
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