Benvenuto

Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.

lunedì 30 gennaio 2017

Infortuni sul lavoro in aumento nel 2016


(di Tania Careddu - tratto da  http://www.altrenotizie.org)

Lo si può definire un annus horribilis, quello appena concluso, per l’andamento infortunistico sul lavoro. Dopo decenni di contrazione del fenomeno, il 2016 ha segnato un rallentamento della dinamica favorevole, prospettando un bilancio con un saldo che, dopo tanti meno, è destinato (forse) a cambiare di segno.

Per il momento, i dati dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro rivelano un incremento delle denunce di infortuni di circa cinquemila e duecento unità, passando dagli oltre cinquecentottantaduemila del 2015 ai cinquecento e ottantasei mila e seicento dello scorso anno. Stesso trend per le malattie professionali, con un più 2,9 per cento, raggiungendo le quasi cinquantaseimila unità.
Con ritmi frenetici, tanto che dal 2008 ad oggi, le denunce sono raddoppiate e, nel contesto, sono cresciute in maniera esponenziale quelle collegate alle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, mentre quelle tradizionali – respiratorie, cutanee, ipoacusie da rumore e tumori - più diffuse, sono stabili o leggermente diminuite.

Così come, fortunatamente, le morti bianche: un calo consistente di centoquarantacinque unità. Sono state novecentotrentacinque quelle avvenute nel 2016, comprese, ultime in ordine cronologico, quelle di Messina, con tre operai deceduti mentre lavoravano all’interno di una cisterna di una nave ancorata al porto della città siciliana.

Sebbene da un punto di vista strettamente tecnico non si possa sostenere la correlazione o un corrispondenza strettamente misurabile tra fine della crisi economica, aumento della produzione e dell’occupazione e crescita degli infortuni, tuttavia è innegabile che un aumento del monte-lavoro (espresso in numero di occupati e di ore lavorate) equivalga a un aumento dell’esposizione al rischio.
Il tentativo di rilancio della ripresa economica si è solo concentrato sulla riduzione dei costi e ha innescato una progressiva accelerazione dei ritmi di lavoro, del grado di utilizzo degli impianti, dell’assunzione di personale temporaneo, precario e (probabilmente) inesperto. Tutti elementi che incidono negativamente sugli standard di sicurezza abituali e possono generare situazioni di pericolo.

A ragion del vero, infatti, segnali di ripresa si stanno manifestando principalmente nell’area della produzione manifatturiera, nei servizi alle imprese e nei trasporti; proprio quei settori, insieme alla metalmeccanica e alla fabbricazione di autoveicoli, in cui si sono registrati i peggioramenti nel trend degli incidenti. Calano, invece, secondo i dati INAIL, quelli verificatisi in agricoltura.

Una stima però, quest’ultima, che l’Osservatorio indipendente di Bologna, che dal 2008 conteggia i morti e gli incidenti sul lavoro, senza annullare le partite IVA e le restanti posizioni lavorative inesistenti per le statistiche ufficiali, non conferma. Anzi, segnala un aumento dei decessi del 31 per cento, considerando i braccianti non assicurati e perciò non risultanti nelle liste INAIL, al pari dei lavoratori nell’edilizia con il 19,6 per cento di morti bianche. Ma bianche o nere che siano, sono ancora troppe.

Nuova Norma CEI 64-8 8.1 Efficienza energetica.

Il baricentro dei carichi secondo la nuova Norma CEI 64-8/8-1

Lo scorso novembre è entrata in vigore la parte 8-1 della Norma CEI 64-8Efficienza energetica degli impianti elettrici”, equivalente italiano del documento europeo HD 60634-8-1, già in vigore dal 2015. La Norma contiene “prescrizioni e raccomandazioni per il progetto di un impianto elettrico nel quadro di un approccio di gestione dell’efficienza energetica per ottenere il miglior servizio permanente funzionalmente equivalente con il consumo di energia elettrica più basso e nelle condizioni di disponibilità di energia e di equilibrio economico più accettabili”.
Sostanzialmente si tratta di una raccolta di consigli per ottimizzare la progettazione, l’installazione e la verifica dell’impianto alla luce delle opportunità tecnologiche odierne, sulla base non solo delle esigenze del committente, ma anche su criteri oggettivi di razionalità: la parte ottava è stata scritta tenendo conto dei seguenti aspetti:
- profilo di carico (attivo o passivo);
- disponibilità di produzione locale (ad esempio fotovoltaico);
- riduzione delle perdite;
- disposizione dei circuiti riguardo all’efficienza energetica (maglie);
- uso di energia secondo la domanda del committente;
- struttura tariffaria del fornitore di energia.
Come sempre le indicazioni fornite dalla Norma si applicano ai nuovi impianti e ai rifacimenti di impianti esistenti. I provvedimenti (che riguardano non solo gli edifici ma anche le infrastrutture) per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto elettrico non devono ovviamente interferire con le misure passive di efficienza energetica dell’edificio.
In sintesi, la norma affronta i seguenti argomenti:
- progetto (capitolo 6);
- determinazione delle zone, degli utilizzi, delle maglie (capitolo 7);
- sistema di gestione dell’efficienza energetica e dei carichi (capitolo 8);
- manutenzione e miglioramento delle prestazioni (capitolo 9);
- parametri per la realizzazione delle misure di efficienza (capitolo 10);
Il progetto
In fase di progettazione occorre prendere in considerazione una serie di fattori a partire dal profilo di carico, ovvero dalla determinazione delle principali richieste di carico in kVA degli utilizzatori, le loro durate di funzionamento e una stima del consumo annuale in kWh. Sulla base di queste informazioni la Norma fornisce delle metodologie per determinare il numero ottimale di cabine di trasformazione e il loro posizionamento. Il documento fornisce veloci raccomandazioni sull’efficienza dei trasformatori, sulla sezione ottimale dei conduttori, sulla correzione del fattore di potenza e sul miglioramento della qualità dell’energia.
Il baricentro dei carichi
Per trasportare energia elettrica conviene aumentare la tensione per ridurre la corrente, a parità di potenza, e quindi le perdite per effetto joule. Conviene quindi posizionare la cabina di trasformazione in un punto “strategico”. La determinazione del “baricentro dei carichi”, criterio di primaria importanza nella progettazione di un impianto, è oggetto dell’allegato A del documento. Questo aspetto è fondamentale in quanto all’errato posizionamento della cabina di trasformazione consegue un aggravio di costi per tutta la vita dell’impianto.
Le formule da utilizzare, proposte nella 64-8 sono le seguenti:

A seconda della necessità di effettuare il calcolo in tre (a) o due (b) dimensioni. Le due formule possono sembrare complicate, ma si tratta di semplici “medie pesate” sui carichi delle coordinate. Sembreranno ancora più semplici se applicate ad un impianto reale:

Figura 1 – Esempio reale per la determinazione della posizione della cabina di trasformazione in uno stabilimento.
Nello stabilimento è stato inizialmente previsto il posizionamento della cabina di trasformazione in “a” (figura 2), in corrispondenza del punto di consegna dell’energia (fornitura MT).

Figura 2 – Planimetria dello stabilimento in esame. Inizialmente la cabina di trasformazione era stata pensata in “a”, in corrispondenza del punto di consegna MT. I rettangoli rosa rappresentano i 5 carichi principali, considerati nel calcolo del baricentro.
Vengono quindi considerati i profili di carico, ovvero le principali richieste di energia: i carichi in kVA insieme alle loro durate di funzionamento o una stima del consumo annuale in kWh. Nell’esempio si ha a disposizione quest’ultimo dato.


Figura 3 – Consumi annui stimati per i carichi considerati nell’esempio.
Facendo riferimento alla figura 2, dall’analisi degli utilizzatori 1,2,3,4,5 si è rilevato quanto segue (i numeri tra parentesi indicano le coordinate degli assi cartesiani con origine nel vertice in basso a sinistra dello stabilimento):
- Carico 1 (10, 80) 180 MWh/anno;
- Carico 2 (130, 120) 18 MWh/anno;
- Carico 3 (65, 60) 60 MWh/anno;
- Carico 4 (65, 20) 320 MWh/anno;
- Carico 5 (135,20) 160 MWh/anno.
Si procede quindi al calcolo delle coordinate del baricentro, applicando la formula:

Risultano quindi ottimali le coordinate (100, 40):
















Figura 4 – La “X” rossa rappresenta il baricentro ideale dei carichi.
E’ stato quindi concordato con il committente, sulla base delle esigenze produttive, di spostare la cabina di trasformazione in “b” (figura 5 seguente). Dai calcoli risulta inoltre che, rispetto alla configurazione con la cabina di trasformazione in “a”, si risparmiano circa 4 km di cavi BT.



Figura 5 – Riposizionamento della cabina di trasformazione in “b”. La cabina si trova sul lato dello stabilimento, circa 10 metri più a sud del punto ideale, per esigenze del committente.

Tratto da NT24.it

venerdì 13 gennaio 2017

Privacy: nuovo Regolamento UE 2016 / 679

Il Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) ha approvato lo scorso 13 dicembre tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, in vista della sua applicazione da parte degli Stati membri a partire dal maggio 2018. Le linee guida, alla cui elaborazione il Garante italiano ha attivamente partecipato, riguardano il "responsabile per la protezione dei dati" (Data Protection Officer - DPO), il diritto alla portabilità dei dati, l'"autorità capofila" che fungerà da "sportello unico" per i trattamenti transnazionali. Leggi tutto

Somministrazione di lavoro e assunzione disabili

Interpello n. 23/2016 - Destinatario: Confimi Industria 


 
 

EU-OSHA gratuitamente offre banca dati online di pubblicazioni in tema di SSL

La gamma delle pubblicazioni spazia da relazioni approfondite di ricerca a bollettini informativi tematici da utilizzare sul luogo di lavoro. Tutti questi materiali sono scaricabili gratuitamente. La biblioteca permette di effettuare ricerche per lingua, argomento o parola chiave e di trovare numerose pubblicazioni in più lingue sui settori e temi principali in materia di SSL

Vai alla pagina EU-OSHA

venerdì 25 novembre 2016

Formazione Novembre - Dicembre 2016

CORSI SICUREZZA ONLINE CERTIFICATI

Perchè muoversi quando è possibile ricevere la formazione rimanendo in azienda?
Proponiamo formazione completamente online
per i corsi seguenti (prezzi iva esclusa):
Aggiornamento RSPP Datore di lavoro rischio alto, medio, basso: euro 90, 100, 120.
Aggiornamento RLS 4h: euro 90.
Aggiornamento RLS 8h: euro 110.
Aggiornamento Preposto: euro 80.
Aggiornamento Dirigente: euro 80.
Aggiornamento lavoratore: euro 70.
Aggirnamento ASPP: euro 200.
Aggirnamento RSPP 40h: euro 230.
Aggirnamento RSPP 60h: euro 250.
Aggirnamento RSPP 100h: euro 300.
Titolare e responsabile indistria alimentare: euro 80.
Addetto industria alimentare livello rischio 1 o 2: euro 80.
Aggiornamento Titolare e responsabile indistria alimentare: euro 80.
Aggiornamento Addetto industria alimentare livello rischio 1 o 2: euro 80.

CORSI IN AULA

01-02/12/16
Addetti ai lavori elettrici (PES PAV), 16h, ai sensi di CEI 11-27:2014 a Verona, 200 euro +iva.
Aggiornamento di 4 ore per chi ha già avuto una formazione base ante 2014, 90 euro + iva.

29/11/16
Lavori in quota corso base 8h, 160 euro+iva e aggiornamento 4h, 90 euro+iva.

si raccolgono adesioni
Primo Soccorso 12h

13/12/16
Rischio per presenza di ATEX per RSPP e ASPP a Verona, 100 euro + iva.
31/12/16
Trattore agricolo a Verona

martedì 30 agosto 2016

CAMPI ELETTROMAGNETICI - nuova direttiva 2013/35/UE

E' applicabile dal 02/09/2016 il DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159 attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); è abrogata la precedente direttiva 2004/40/CE.

Questa la cronostoria della valutazione del rischio da campi elettromagnetici (CEM):

- il Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) indica le misure di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (CEM) con riferimento alla Direttiva 2004/40/CE;

- in base all'art. 306, comma 3, del DLgs 81/08, l'entrata in vigore del suddetto Titolo VIII era prevista per il 31 ottobre 2013 (termine di recepimento della Direttiva 2004/40/CE);


- la Direttiva 2004/40/CE è stata sostituita dalla direttiva 2013/35/UE, il cui termine di recepimento fu stato fissato al 1° luglio 2016;
- il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2016) attua tale direttiva 2013/35/UE (finalmente prima che scadano i termini di applicazione).


Di fatto il decreto entra in vigore il 2 settembre 2016 e modifica il Titolo VIII (agenti fisici) del DLgs 81/08, riscrivendo l'intero Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici), modificando in parte il Capo VI (Sanzioni) e sostituendo l'Allegato XXXVI (Campi elettromagnetici).


Per il Datore di Lavoro si riconferma l'obbligo di valutazioen del rischio da Campi Elettromagnetici e la tutela dei Lavoratori Sensibili.
 
Qui il link alla nuova Legge.

Per info scrivete a: info@seisicuro.net

CORSO PER USO TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE

Corso in partenza a Settembre a Quinto di Verona appena raggiunto un minimo di 8 partecipanti.

Formazione e addestramento ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31 DICEMBRE 2015; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze. I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati.

Per informazioni scrivete a info@seisicuro.net o telefonate al cell. 320.04 55 884
Chi deve conseguire la formazione denominata “patentino”?

Tutti gli operatori a prescindere se siano datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti familiari, coltivatori diretti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata) utilizzata nel settore agricolo va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida, per ottenere l’abilitazione, dovrà attenersi alla regolamentazione dettata per il settore agricolo.

Quanto durano i corsi?

I corsi hanno durata minima di:

8 ore: trattori a ruote gommate
­8 ore: trattori a cingoli
13 ore: per trattori a ruote e a cingoli

La formazione prevede un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico (2 ore) e due pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno). Ogni modulo prevede una verifica finale.

I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.

L’abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.

Cosa deve fare chi ha già esperienza di guida dei trattori?

A differenza di chi non può attestare l’esperienza - gli operatori “esperti” aventi i requisiti summenzionati, sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento della sola durata di 4 ore entro il 13 marzo 2017.

L’esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo si intende almeno pari a 2 anni.

I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

Quali sanzioni si rischiano?

La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D.Lgs 81/08. Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni, per il Datore di lavoro, per la mancata formazione sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.

Inoltre la polizza assicurativa potrebbe non essere valida e quindi non coprire eventuali danni procurati a terzi se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida.
Per informazioni scrivete a info@seisicuro.net o telefonate al cell. 320.04 55 884

venerdì 8 luglio 2016

Valutazione Rischio da CEM (Campi ElettroMagnetici)

Il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/2008, tratta il rischio da esposizione ai Direttiva 2013/40/CE del 26/06/2013, applicabile dal 1 Luglio 2016, obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio da presenza di CEM, con particolare attenzione per i lavoratori sensibili.

La Direttiva 2013/35/CE del 26 giugno 2013, indica le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni elettromagnetiche di frequenza da 0 Hz a 300 GHz e può essere utilizzata già ora come riferimento per l'identificazione di valori d'azione per l'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici.

Si ricorda che per la mancata effettuazione della valutazione, pur nelle more dell'entrata in vigore della normativa specifica sui campi elettromagnetici, è previsto l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente (art. 55, D.Lgs. 81/08).
campi elettromagnetici nel Capo IV, Titolo VIII che recepisce la Direttiva 2004/40/CE, abrogata però dalla più recente

La valutazione del rischio CEM parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro.
Definiamo situazione “giustificabile”  la condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute. Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In linea con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella Tabella 1 elaborate a partire norma CENELEC EN 50499. In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Noi di Sei Sicuro possiamo provvedere ad ogni aspetto sia documentale che di misura.


Per informazioni: info@seisicuro.net

mercoledì 4 maggio 2016

Valutazione Rischio Fulminazione CEI EN 62305 : 2013

L'Art. 84 del D.Lgs 81/2008 recita:
"il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche"


pertanto è obbligo del Datore di Lavoro eseguire la valutazione del rischio fulminazione dalla quale emergerà la necessità di eseguire i necessari apprestamenti di protezione dell'edificio qualora non risultasse autoprotetto.
Il citato decreto legislativo rimanda alla Norma Tecnica applicabile alla quale dovrà attenersi il tecnico valutatore, progettista e installatori che provvederanno al miglioramento dell'impianto. Le norme di riferimento sono le seguenti:

CEI EN 62305/1-4 : 2013 ha sostituito i documenti normativi CEI 81-1, CEI 81- 4, CEI 81-8.
In particolare la norma CEI EN 62305 – 1:
- “introduce i parametri della corrente di fulmine e i relativi tipi di danno;
- illustra la necessità e la convenienza economica della protezione , le misure di protezione da adottare e i criteri per la protezione contro il fulmine”.
Inoltre:
- “la norma CEI EN 62305 – 2 riguarda il metodo di analisi del rischio per stabilire la necessità o la convenienza della protezione;
- la norma CEI EN 62305 – 3 contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre il rischio di danno alle persone e/o cose;
- la norma CEI EN 62305 – 4 contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre i danni agli impianti elettrici ed elettronici all’interno delle strutture”.

Le vecchie valutazioni antecedenti al 1 Marzo 2013
vanno aggiornate secondo i criteri della CEI EN 62305-1 : 2013.



Il documento di valutazione del rischio deve riportare anche le indicazione delle tecniche di protezione scelte qualora necessarie.

Noi di Sei Sicuro possiamo provvedere ad ogni aspetto sia di misura che documentale.

Per informazioni: info@seisicuro.net