
Una prolungata esposizione al radon accresce il rischio di insorgenza di carcinoma polmonare e l’Organizzazione Mondiale della Sanità pone il radon al secondo posto come fattore di rischio dopo il fumo di tabacco, tutatvia non ci si spiega perchè il questo gas radioattivo sia ancora così mediaticamente boicottato.
Misurazione e valutazione del rischio per presenza di gas radon sono un obbligo per i datori di lavoro che impegnano lavoratori in luoghi seminterrati o interrati, mentre è un'attività di controllo senza alcun obbligo per il privato.
Sei Sicuro propone sia misurazione che valutazione di esposizione a rischio da gas radon per aziende e privati:
- aziende in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs 230/95;
- privati per valutare la salubrità dei propri luoghi di vita: bene è contenere entro i 400Bq/m3 la concentrazioen di radon media annua.
Segue un'estratto della legge di riferimento che è applicabile solo ai luoghi di lavoro.
Riferimenti normativi
La legge che regola l'argomento radon in Italia è il D. Lgs.
230/95 così come modificato dal D.Lgs. 241/2000. Detto atto normativo
obbliga i datori di lavoro, che impieghino personale in ambienti di
lavoro sotterranei, a far valutare la dose ricevuta da tali lavoratori
per inalazione di radon.
Se tutta o parte dell'attività di una ditta si
svolge in ambiente sotterraneo (officina, autorimessa, magazzino, uffici
a vario titolo) e vi sono uno o più dipendenti che vi prestano la loro
opera per più di 10 ore al mese, il caso ricade sotto la normativa, che
prescrive valori limite per la concentrazione di radon nell'aria degli
ambienti interessati.
E' esplicitamente esclusa la sua applicazione alle abitazioni.
Le misure devono essere eseguite da un laboratorio idoneamente
attrezzato e le valutazioni di dose alle persone devono essere fatte da
un esperto qualificato della radioprotezione. Decreto Legislativo del
Governo 17 marzo 1995 n° 230 e successive integrazioni e modifiche (D.
Lgs.187/2000, D.Lgs.241/2000, D.Lgs.257/2001) (estratto): "
Art. 10 bis
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività
lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali
conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di
persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista
della radioprotezione. Tali attività comprendono: a) attività lavorative
durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico
sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a
radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in particolari luoghi di
lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i
luoghi di lavoro sotterranei; b) attività lavorative durante le quali i
lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a
prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o ad
ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui
alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche
determinate; …"
Art. 10 ter
Obblighi dell'esercente
1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività
lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera a), l'esercente,
entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, procede alle
misurazioni di cui all'allegato I bis, secondo le linee guida emanate
dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies. 2. Nei luoghi di
lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo
10 bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con
caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province
autonome, ai sensi dell'articolo 10 sexies, ad elevata probabilità di
alte concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede, entro
ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio della attività, se
posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I bis secondo le linee
guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies e a
partire dai locali seminterrati o al piano terreno. 3. Nei luoghi di
lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all'articolo
10 bis, comma 1, lettere c), d), limitatamente a quelle indicate
nell'allegato I bis, ed e), l'esercente, entro ventiquattro mesi
dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla
base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida
emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies.
Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello
di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente non è tenuto a nessun
altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza
triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo.
Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l'esercente è
tenuto ad effettuare l'analisi dei processi lavorativi impiegati, ai
fini della valutazione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei
lavoratori, ed eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione,
sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in
particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel
caso in cui risulti superato l'80% del livello di azione in un
qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscano, l'esercente è
tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le
indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui
all'articolo 10 septies. 4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2,
l'esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo
107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente
attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il
risultato della misurazione. 5. Per gli adempimenti previsti dal comma
3, l'esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato
comunica, con relazione scritta, all'esercente: il risultato delle
valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed
eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti alla
attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle
esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove
del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.
Art. 10 quater
Comunicazioni e relazioni tecniche
1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui
all'articolo 10 quinquies, gli esercenti che esercitano le attività di
cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) inviano
una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e
la relazione di cui all'articolo 10 ter, commi 4 e 5, alle Agenzie
regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli
organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla
Direzione provinciale del lavoro. 2. La Direzione provinciale del
lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro ai
fini del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero
stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti
delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta,
fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri
interessati. 3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono
inviate entro un mese dal rilascio della relazione.
Art. 10 quinquies
Livelli di azione
1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10bis, comma 1,
lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di
azione fissato in allegato I bis.
2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino
il livello di azione ma siano superiori all'80% del livello di azione,
l'esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.
3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui
all'allegato I bis, l'esercente, avvalendosi dell'esperto qualificato,
pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate
al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di
ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di
verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono
completate entro tre anni dal rilascio della relazione di cui
all'articolo 10 ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al
superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione di azioni
di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello
prescritto, l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII,
ad esclusione dell'articolo 61, comma 2 e comma 3, lettera g),
dell'articolo 69 e dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori
azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate al di sotto del
predetto livello di azione, tenendo conto del principio di
ottimizzazione.
4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le
relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate
nell'allegato I bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui
il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni
ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi
tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli
obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.
5. L'esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al
comma 3 se dimostra, avvalendosi dell'esperto qualificato, che nessun
lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata
nell'allegato I bis; questa disposizione non si applica agli esercenti
di asili-‐nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo.
6. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10 bis, comma 1,
lettere c), d) ed e), fermo restando l'applicazione dell'articolo 23, se
dall'analisi di cui all'articolo 10 ter risulta che la dose ricevuta
dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i
rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I bis, l'esercente
adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di
detti valori e, qualora, nonostante l'applicazione di tali misure,
l'esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta le
misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti
previsti negli stessi capi.
7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le
relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate
nell'allegato I bis e nell'allegato IV, ove applicabile.
8. Nel caso in cui risulta che l'esposizione dei lavoratori o
dei gruppi di riferimento della popolazione non supera i livelli di
azione di cui all'allegato I bis, l'esercente esegue un controllo
radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni
in cui esso si svolge possano far presumere una variazione
significativa del quadro radiologico.
Livello di azione
Valore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose
efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio
che riducano tale grandezza a livelli più bassi del valore fissato.
Radon
Deve intendersi l'isotopo 222 del radon.
Thoron
Deve intendersi l'isotopo 220 del radon.
Misurazioni
Le misurazioni di cui all'articolo 10 ter, commi 1 e 2, sono fissate in concentrazioni di attività di radon medie in un anno.
Livelli di azione
Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1,
lettere a) e b), il livello di azione è fissato in termini di 500 Bq/m3
di concentrazione di attività di radon media in un anno. Per i luoghi di
lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1, lettere c), d) ed e) il
livello di azione per i lavoratori è fissato in termini di 1 mSv/anno di
dose efficace. In questo livello di azione non si tiene conto
dell'eventuale esposizione a radon derivante dalle caratteristiche
geofisiche e costruttive dell'ambiente su cui viene svolta l'attività
lavorativa, per la quale esposizione si applica il livello di azione di
cui alla lettera a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali.
Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10.bis, comma 1,
lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico è
fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace. Il datore di lavoro
non è tenuto, ai sensi dell'art.10 quinquies comma 8, a porre in essere
azioni di rimedio ove la dose di cui allo stesso comma non sia
superiore a 3 mSv/anno.