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martedì 8 marzo 2011

La gestione delle ditte in appalto: artt. 26 e 30 del D.Lgs. 81/2008


Perché un modello organizzativo abbia efficacia esimente, deve esserci una corretta gestione delle attività connesse all’esecuzione di lavori in appalto. Responsabilità, qualifica dei fornitori, costi della sicurezza, coordinamento e vigilanza.
 
- D.lgs. 81/2008: i contratti di appalto per quanto attiene la sicurezza e salute sul lavoro sono regolamentati nell’articolo 26. E vengono sottolineati, in relazione ai temi dell’incontro, il comma 1, 4 e 5;
- D.lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”: con riferimento all’articolo 29 (Appalto) e 30 (Distacco).
Dopo aver definito chi sia un lavoratore (“indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiare”), vengono affrontate leresponsabilità del datore di lavoro.
Il reato ipotizzabile “è quello che nel caso di un contratto non genuino, il Lavoratore possa essere di fatto considerato come distaccato”. Il Datore di Lavoro dovrebbe “provvedere a tutti gli adempimenti applicabili ai propri lavoratori, quindi nel caso di infortunio per una attività che non rientra nell’ambito del ciclo produttivo dell’Azienda ma che è stata appaltata e della quale dunque non è stata fatta la valutazione dei rischi, il committente potrebbe essere accusato di omessa valutazione dei rischi, mancata sorveglianza sanitaria, mancata formazione etc…”.
Altre responsabilità possono essere relative al “mancato riconoscimento dei costi della sicurezza” e al “mancato coordinamento e vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione da parte della Committente”.
In relazione agli aspetti tecnici e, in particolare alla qualifica dei fornitori, “quali documenti chiedere per evitare di dover rispondere in solido per i Lavoratori delle ditte in appalto per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi e/o per gestire correttamente l’appalto”?

Un esempio di documenti richiedibili:
- “Certificato di iscrizione alla CCIA;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale art 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- i codici, di posizione INPS e INAIL;
- documentazione comprovante la regolarità dell’assolvimento degli obblighi assicurativi e contributivi alla data della richiesta di qualificazione ( DURC);
- Libro unico di ciascun dipendente operante all’interno del contratto di appalto;
- idoneità sanitaria alla mansione per ciascun dipendente operante all’interno del contratto di appalto ai sensi dell’art 41 D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e ai sensi della L.131/2003;
- gli estremi di assicurazioni RCT e RCO contratte volontariamente, i relativi massimali, le eventuali rinunce di rivalsa;
- documento relativo ai rischi introdotti all’interno dell’azienda nell’ambito del contratto di appalto;
- referenze, iscrizione ad albi, certificazione di qualità e simile documentazione integrativa;
- nomina del Caposquadra che coordina i Lavori all’interno del contratto di appalto”.
È evidente – continuano i relatori - che avere a disposizione molti documenti e elementi, “può essere un bene ai fini della tutela dei Lavoratori, ma dall’altro una ingerenza che vi potrebbe rendere corresponsabili”.
Riguardo alla definizione del contratto di appalto, si ricorda che “i capitolati tecniciall’interno del contratto di appalto oltre a circoscrivere in maniera inequivocabile l’appalto (per la garanzia della sua genuinità) sono anche lo strumento con il quale l’Ente è in grado di dimostrare di avere sotto controllo l’attività (pensiamo alla manutenzione dei carroponte, piuttosto che dei carrelli elevatori)”.
Inoltre i costi della sicurezza “sono uno degli elementi meno evidenti ma più importanti per la tutela della Committente nel caso di infortunio grave o gravissimo di un Lavoratore di una ditta in appalto”. E non solo per la Committente: “la mancata indicazione dei costi per la sicurezza implica la nullità del contratto, il che significa che se l’appaltatore nel caso in cui si accorga di richieste importanti da parte della Committente di predisposizioni di sicurezza non preventivate (esempio reti di sicurezza nel rifacimento di un tetto etc.) può richiederne il pagamento o l’annullamento del contratto”.
Ma quali sono i costi della sicurezza da indicare nel contratto di appalto?
Esiste, a questo proposito, una linea guida della conferenza regioni e provincie autonome (“al momento unico riferimento”) all’interno della quale “vengono definiti come costi della sicurezza: i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
La definizione dei costi deve essere: “congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente”. Se un elenco prezzi non è applicabile o disponibile, “si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato”.
In particolare “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento”.
Riguardo alla gestione del contratto di appalto è poi importante “evidenziare e registrare ilcoordinamento quotidiano tra i preposti delle ditte in appalto”.
Lo si può fare “facendo un verbale di sopralluogo prima di iniziare l’attività lavorativa, poi aggiornandosi quotidianamente sulle eventuali variazioni delle condizioni iniziali”.
In merito alla vigilanza, la committente “deve vigilare sul rispetto delle misure indicate nel DUVRI”: “questo a garanzia del rispetto delle regole e come assicurazione che i costi sostenuti siano effettivi. La vigilanza serve anche al rinnovo della qualifica della ditta per altri appalti. È importante, nei contratti di appalto, dare evidenza dei costi sostenuti dalla committente per la vigilanza”.

Concludendo, oltre il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze, un obbligo in materia di sicurezza del lavoro) la Committente deve:
- “scrivere bene i contratti;
- inserire i costi della sicurezza;
- gestire i contratti nella quotidianità”.
È necessario “gestire il processo degli appalti, suddividendo all’interno dell’Ente le responsabilità”. Se questa gestione non è adeguata, “si manca il rispetto dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008”.

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