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lunedì 14 settembre 2015

DPI ad alta visibilità per lavori stradali

 Sono DPI di 2° categoria che consentono ai lavoratori esposti a traffico veicolare di distinguersi con evidenza, sia di giorno sia di notte, riducendo il rischio di investimento sul lavoro.
Gli indumenti ad alta visibilità rispondono a quanto previsto da:
  • D.L.gs 475/92 “Regolamento codice della strada”
  • D.M. 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”
  • D.M.10/97 "Attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai DPI"
  • D.I. 4 marzo 2013 "Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare"
  • Norma UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prove e requisiti"
Il Codice della strada all'articolo 21 "Opere, depositi e cantieri stradali"  e il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada all'articolo 37 "Persone al lavoro" prescrivono che coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito Disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Questi prodotti devono essere conformi alla Norma UNI EN 471:2008  "Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti"  revisionata con la UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisitI"
Il Decreto Interministeria del 4 marzo 2013, non ammette più l'utilizzo di Indumenti ad alta visibilità di classe 1 e impone ai datori di lavoro l'obbligo di formazione e addestramento per i lavoratori sui DPI e di adeguare l'impego dei DPI in conformità alla classificazione delle strade di cui al Codice della Strada.
Gli indumenti ad alta visibilità ammessi devono essere di :
  • classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D
  • classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane
 

Norma UNI EN ISO 20471

La Norma UNI EN 471:2008 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale è entrata in vigore : 05 giugno 2008 ed ha recepito la EN 471:2003 e la A1:2007 (Norma che specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, destinati a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità)
Tale norma ha sostituito inoltre la UNI EN 471:2004
Recentemente, il 12 settembre 2013, è stata ritirata e sostituita dalla UNI EN ISO 20471:2013
NOVITA' INTRODOTTE
La nuova norma "Indumenti ad alta visibilità - metodi di prova e requisiti" :
  • elimina la distinzione tra uso professionale e non professionale
  • ha per oggetto l'analisi e la valutazione dei rischi per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
  • mantine il sistema di raggruppamento in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente
  • esclude le bretelle poichè non possono essere certificate come conformi ai requisiti
  • esclude dal calcolo dell'area minima richiesta l'area coperta da simboli, loghi o scritte
  • prevede che il materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di 50 mm
  • elimina i requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 previsti dalla EN 471
  • dispone che a fianco del pittogramma deve essere riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
  • dispone che nelle informazioni per l'utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio
     
UNI EN 471:2003Secondo la norma EN 471:2003 il pittogramma riporta un gilet chiuso in uno scudo.
Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.
UNI EN 7471:2008Secondo la norma EN 471:2008 il pittogramma riporta un gilet chiuso in uno quadrato.
Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.
UNI EN 20471:2013Secondo la norma EN ISO 20471:2013 il pittogramma riporta solo il gilet.
A fianco del pittogramma è riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento.

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