Sono DPI di 2° categoria che consentono ai lavoratori esposti a traffico veicolare di distinguersi con evidenza, sia di giorno sia di notte, riducendo il rischio di investimento sul lavoro.
Gli indumenti ad alta visibilità rispondono a quanto previsto da:
- D.L.gs 475/92 “Regolamento codice della strada”
- D.M. 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità”
- D.M.10/97 "Attuazione direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai DPI"
- D.I. 4 marzo 2013 "Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare"
- Norma UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prove e requisiti"
Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito Disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Questi prodotti devono essere conformi alla Norma UNI EN 471:2008 "Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti" revisionata con la UNI EN 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisitI"
Il Decreto Interministeria del 4 marzo 2013, non ammette più l'utilizzo di Indumenti ad alta visibilità di classe 1 e impone ai datori di lavoro l'obbligo di formazione e addestramento per i lavoratori sui DPI e di adeguare l'impego dei DPI in conformità alla classificazione delle strade di cui al Codice della Strada.
Gli indumenti ad alta visibilità ammessi devono essere di :
- classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D
- classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane
Norma UNI EN ISO 20471
La Norma UNI EN 471:2008 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale è entrata in vigore : 05 giugno 2008 ed ha recepito la EN 471:2003 e la A1:2007
(Norma che specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in
grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, destinati a
fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore in situazioni pericolose
in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli
nell'oscurità)
Tale norma ha sostituito inoltre la UNI EN 471:2004
Recentemente, il 12 settembre 2013, è stata ritirata e sostituita dalla UNI EN ISO 20471:2013
Tale norma ha sostituito inoltre la UNI EN 471:2004
Recentemente, il 12 settembre 2013, è stata ritirata e sostituita dalla UNI EN ISO 20471:2013
NOVITA' INTRODOTTE
La nuova norma "Indumenti ad alta visibilità - metodi di prova e requisiti" :- elimina la distinzione tra uso professionale e non professionale
- ha per oggetto l'analisi e la valutazione dei rischi per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
- mantine il sistema di raggruppamento in tre classi per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente
- esclude le bretelle poichè non possono essere certificate come conformi ai requisiti
- esclude dal calcolo dell'area minima richiesta l'area coperta da simboli, loghi o scritte
- prevede che il materiale di fondo (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di 50 mm
- elimina i requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 previsti dalla EN 471
- dispone che a fianco del pittogramma deve essere riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
-
dispone che nelle informazioni per l'utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio
Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.
Il numero posto più in alto (X) a fianco del pittogramma indica la classe dell'indumento in relazione all'area dei materiali (per i giubbotti la classe minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 1).
Il numero posto in basso (Y) indica la classe del materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2.
A fianco del pittogramma è riportato un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento.
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