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lunedì 28 settembre 2015

Tempo di vendemmia. Obblighi di sicurezza verso i Lavoratori agricoli

Siamo in piena vendemmia e, come ogni anno, sorge la necessità di tutelare salute e sicurezza dei lavoratori che per il settore agricolo prevede l'applicazione del Decreto Interministeriale del 27 Marzo 2013 per la semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Fermo restando l'obbligo di redazione del Docuemnto di Valutazione dei Rischi, il citato decreto sostanzialmente consente una riduzione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs 81/2008.

Di seguito vediamo di sintetizzare i contenuti del citato decreto, ricordando che Sei Sicuro è in grado di fornirvi tutta l'assistenza necessaria per integrare eventuali carenze.



Articolo 3 - Campo di applicazione
(...)
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali (Art. 70 e seguenti, D.Lgs 10/09/03, n. 276).
 
Sorveglianza Sanitaria
Riguardo alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 – “ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria” - gli adempimenti in materia di controllo sanitario “si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL”.
Tale visita medica preventiva “ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.
Dopo aver ricordato che l'effettuazione e l'esito della visita medica “devono risultare da apposita certificazione”, il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.

Il comma 5 dell’articolo 2 è dedicato al ruolo degli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale.
Tali enti e organismi “possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In particolare in presenza della convenzione indicata, “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.

Informazione e Formazione
All'Articolo 3 il decreto indica che “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.

Si sa tuttavia che il settore agricolo presenta un’alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali e dunque il comma 2 dell’articolo 3 sottolinea che “ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”.

Scarica PDF Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 

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