Secondo quanto richiesto dal DPR 462/2001
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
la verifica di conformità degli impianti di messa a terra viene effettuata dalle autorità competenti in seguito alla comunicazione del datore di lavoro dalla messa in esercizio dell’impianto.
Obblighi in capo al Datore di lavoro:
- inviare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la dichiarazione di conformità all’ente competente (ASL o ARPA);
- effettuare regolare manutenzione degli impianti di messa a terra;
- richiedere verifiche periodiche
Chi può eseguire le verifiche?
Le verifiche che il datore di lavoro deve richiede devono essere effettuate da personale competente, incaricato da ente competente (ASL o ARPA) o da un organismo notificato, abilitato dal Ministero del Lavoro.
Sei Sicuro collabora con un organismo notificato e si avvale di professionisti in grado di fornire all’Azienda Cliente tutte le informazioni necessarie per essere in regola.
La frequenza con la quale devono avvenire le verifiche della messa a terra varia in base alla tipologia di attività dell’azienda, secondo quanto segue:
Verifica con periodicità BIENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali:
• cantieri;
• locali adibiti ad uso medico e similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti);
• luoghi identificati con l'acronimo M.A.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio) come discoteche, alberghi, cinema, edifici con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile, ...);
• luoghi con pericolo di esplosione (impianti di verniciatura con solventi o polveri combustibili, centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW, mangimifici, falegnamerie, ...);
• tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato dal DPR 151/2011);
Verifica con periodicità QUINQUENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali tutte le attività NON ELENCATE nel DPR 462/01.
Sanzioni
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.
I contenuti della verifica per poter rilasciare il verbale di ispezione: Valutazione Documentale (dichiarazione di conformità, denuncia impianto, schemi elettrici, ...)
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Prove di contatto
Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali
Verifica del valore globale anello di terra
Verifica strumentale scatto differenziali
Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra
Si ricorda che:
- in caso di presenza di zone a rischio di esplosione (atex) è necessario disporre del documento di classificazione delle zone a rischio di esplosione (D.Lgs 233/03) e che è necessario far eseguire la prima verifica all’ente competente (ASL o ARPA), non ad un organismo notificato;
- se ci si accorge di non aver mai inviato la denuncia dell'impianto di terra all’ente competente (ASL o ARPA), provvedere al più presto.
Quanto costano le verifiche?
Sei Sicuro ha predisposto un tariffario, costruito in base al tipo di verifica, alla potenza contrattuale dell’impianto ed alla sua superficie, per informazioni www.seisicuro.net
Obblighi in capo al Datore di lavoro:
- inviare, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la dichiarazione di conformità all’ente competente (ASL o ARPA);
- effettuare regolare manutenzione degli impianti di messa a terra;
- richiedere verifiche periodiche
Chi può eseguire le verifiche?
Le verifiche che il datore di lavoro deve richiede devono essere effettuate da personale competente, incaricato da ente competente (ASL o ARPA) o da un organismo notificato, abilitato dal Ministero del Lavoro.
Sei Sicuro collabora con un organismo notificato e si avvale di professionisti in grado di fornire all’Azienda Cliente tutte le informazioni necessarie per essere in regola.
La frequenza con la quale devono avvenire le verifiche della messa a terra varia in base alla tipologia di attività dell’azienda, secondo quanto segue:
Verifica con periodicità BIENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali:
• cantieri;
• locali adibiti ad uso medico e similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti);
• luoghi identificati con l'acronimo M.A.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio) come discoteche, alberghi, cinema, edifici con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile, ...);
• luoghi con pericolo di esplosione (impianti di verniciatura con solventi o polveri combustibili, centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW, mangimifici, falegnamerie, ...);
• tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato dal DPR 151/2011);
Verifica con periodicità QUINQUENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali tutte le attività NON ELENCATE nel DPR 462/01.
Sanzioni
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.
I contenuti della verifica per poter rilasciare il verbale di ispezione: Valutazione Documentale (dichiarazione di conformità, denuncia impianto, schemi elettrici, ...)
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Prove di contatto
Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali
Verifica del valore globale anello di terra
Verifica strumentale scatto differenziali
Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra
Si ricorda che:
- in caso di presenza di zone a rischio di esplosione (atex) è necessario disporre del documento di classificazione delle zone a rischio di esplosione (D.Lgs 233/03) e che è necessario far eseguire la prima verifica all’ente competente (ASL o ARPA), non ad un organismo notificato;
- se ci si accorge di non aver mai inviato la denuncia dell'impianto di terra all’ente competente (ASL o ARPA), provvedere al più presto.
Quanto costano le verifiche?
Sei Sicuro ha predisposto un tariffario, costruito in base al tipo di verifica, alla potenza contrattuale dell’impianto ed alla sua superficie, per informazioni www.seisicuro.net
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