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Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.

giovedì 21 dicembre 2017

GUIDA INAIL SUI CARICHI DI LAVORO E SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI

Guida INAIL che illustra i risultati di un progetto che ha coinvolto oltre seicento operatori di sei Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie della Toscana in tema di carico di lavoro degli operatori del settore e performance lavorative.

INAIL.jpgPubblicata dall'INAIL la guida su Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari - Benessere di medici e infermieri, performance e conseguenze sulla sicurezza dei pazienti, frutto di un lavoro di analisi empirica svoltosi presso aziende sanitarie toscane.

Il progetto ha indagato sulle cause che fanno sì che i fattori legati ai volumi di attività e all’organizzazione del lavoro possono avere ricadute sul benessere degli operatori, sull’incidenza delle tecnopatie (al di là di infortuni al sistema muscolo-scheletrico), sulla frequenza di eventi avversi, sulla qualità dell’assistenza e sull’efficienza anche economica del Sistema sanitario in generale.

La ricerca ha confermato quanto i problemi di staffing in sanità (carenza di operatori, aumento del turn-over del personale infermieristico e incremento dell’età media), insieme al peso e alla frequenza delle interruzioni del flusso lavorativo (Weigl et al, 2012), nonché pratiche amministrative costrittive (uso sempre più assiduo di protocolli e procedure che regolano l’attività clinica, la crescente informatizzazione dei sistemi sanitari, la necessità di formalizzare a fini legali numerosi atti) siano alcuni dei fattori che impattano maggiormente, talvolta in modo molto grave, sull’organizzazione del lavoro, sulla sicurezza delle cure e sul benessere degli operatori sanitari, compromettendone la performance e aumentando le probabilità di eventi avversi a danno dei pazienti.

mercoledì 20 dicembre 2017

ABILITAZIONE MECCATRONICA OBBLIGO ENTRO IL 5 GENNAIO 2018

Elettrauto, autoriparatore. Obbligo abilitazione meccatronico entro il 05/01/2018. 

  • IL GIORNO 5 GENNAIO 2018 TERMINERA’ IL PERIODO TRANSITORIO.

Con l’approssimarsi della data ultima entro la quale le imprese di autoriparazione regolarizzare la propria posizione relativamente alla MECCATRONICA, in altre parole venerdì 5 gennaio 2018, vale la pena tornare su questo importante argomento per ricordare i passi necessari, sottolinenando che non si tratta di una questione da sottovalutare.
dovranno
Il giorno 05/01/2013 è entrata in vigore una importante modifica della legge 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione). Su questa modifica abbiamo avuto occasione di informare ripetutamente con informative scritte ed assemblee pubbliche, da ultima quella del 16 dicembre 2016 con la Polstrada di Verona. Tale modifica, in sintesi, ha accorpato la sezione di MECCANICA/MOTORISTICA con quella di ELETTRAUTO nella nuova sezione unica denominata “MECCATRONICA” e contiene anche disposizioni finalizzate all’attuazione del conseguente nuovo assetto dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell’attività, nonché le indispensabili disposizioni transitorie che scadranno il giorno 05/01/2018.
Conseguentemente, l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle sole attività specializzate definite:
a) MECCATRONICA;
b) carrozzeria (che è invariata);
c) gommista (che è invariata).
Come si noterà, non esiste più la specializzazione di “meccanica e motoristica” e quella di “elettrauto”. Non si tratta solo di un semplice accorpamento o di un cambio di nome, ma anche di una modifica sostanziale del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per lo svolgimento dell’attività o per il suo proseguimento.
La creazione della sezione “MECCATRONICA” è motivata dalla presa d’atto che nelle automobili e motoveicoli recenti è impossibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico, tanto che, nel recente passato, si è posto ripetutamente il quesito su quale abilitazione dovesse possedere l’impresa di autoriparazioni che operasse su una centralina elettronica, un cambio automatico, un impianto ABS o ESP, o un sistema di iniezione elettronica, tutti componenti che sono presenti da almeno una quindicina di anni sulla quasi totalità delle autovetture in circolazione.
Fatte queste importanti premesse, di seguito indichiamo i percorsi possibili, DA CONCLUDERE ENTRO POCHI MESI, CIOE’ ENTRO IL 05/01/2018, CHE DEVONO SEGUIRE le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all’albo delle imprese artigiane alla data del 5 gennaio 2013 (si veda anche lo schema allegato):
  1. Imprese già iscritte sia alla sezione MECCANICA/MOTORISTICA sia a quella ELETTRAUTO sono abilitate di diritto alla nuova attività di “meccatronica” CON DESIGNATO IL RESPONSABILE TECNICO, e possono ottenere la nuova annotazione semplicemente attraverso una richiesta da inviare al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona ed all’Albo delle Imprese Artigiane di Verona;
  2. Imprese già abilitate alla sola attività di MECCANICA/MOTORISTICA possono continuare a svolgere l’attività fino al 05/01/2018, ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di elettrauto, attraverso, in alternativa:
    • > il superamento di un apposito corso di formazione regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
    • > oppure il riconoscimento della qualificazione per la meccatronica attraverso la dimostrazione di aver operato su sistemi complessi dei veicoli nel periodo dal 05/01/2008 al 05/01/2013, ai sensi Circ. Min. Sviluppo Economico n.3659/C del 11/03/2013. Di fatto un riconoscimento per l’esperienza documentata su lavori specifici.
  3. Imprese già abilitate alla sola attività di ELETTRAUTO possono continuare a svolgere fino al 05/01/2018, ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di meccatronica, attraverso il superamento di un apposito corso di formazione regionaleteorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico).
Possono comunque continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano essi o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Questo vale sia nel caso siano solamente abilitati alla meccanica motoristica oppure solamente all’elettrauto.
Informiamo le imprese di autoriparazione iscritte nelle sezioni “meccanica-motoristica” o “elettrauto” che Scaligera Formazione Scarl (ex Provolo), in collaborazione con Confartigianato Verona e UPA Servizi srl, ha ottenuto il riconoscimento della Regione Veneto per l’avvio di due percorsi formativi rivolti alle persone che lavorano nel settore dell’autoriparazione e che, a seguito dell’introduzione della nuova normativa, desiderino conseguire l’abilitazione di Tecnico Meccatronico all’Autoriparazione. Entrambi i percorsi formativi sono riconosciuti dalla Regione Veneto e sono attivi.
I corsi sono due, con distinti programmi, ma entrambi della medesima durata di 40 ore:
  1. corso per chi deve conseguire l’idoneità per la parte elettrica/elettronica essendo già abilitato come meccanico/motorista;
  2. corso per chi deve conseguire l’idoneità per la parte meccanica essendo già abilitato come elettrauto.
[info tratte dal sito di Confartigianato di Verona]

IL TERMINE E' STATO PROROGATO AL 2023

lunedì 11 dicembre 2017

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE - CONTROLLO PERIODICO

L'interruttore differenziale (comunemente conosciuto come salvavita) è un dispositivo che nei luoghi di lavoro si considera testato durante le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01, mentre raramente se ne cura il privato cittadino o chiunque abbia a che fare con impianti elettrici non asserviti a luoghi di lavoro in quanto non esiste alcun obbligo di verifica periodica. Tutto ciò accade perchè non ci si ricorda che il proprietario di un impianto elettrico ha l'obbligo di eseguire i controlli per il mantenimento della sicurezza minima, aggiungiamo inoltre il fatto che i datori di lavoro dimenticano o non sanno che nelle verifiche periodiche l'ispettore ha l'obbligo di testare almeno il 30% delle protezioni differenziali presenti in azienda, chi dunque verificherà l'altro 70% ? E quando?
Nella mia esperienza da verificatore di impianti elettrici, ricordo che quando andavo in un'azienda dove non si sono mai testati i differenziali, era normale trovarne il 70-80% non funzionante ma come li si metteva in funzione agendo sulla leva di sgancio o pigiando il tasto di prova, una volta riarmati andavano come orologi; tornando poi anni dopo per la prova periodica trovavo non funzionanti solo quelli guasti. Luoghi particolarmente a rischio sono gli ambienti privati o le parti comuni dei condomini dove nessuno si preoccupa dell'impianto elettrico finchè non viene a mancare l'energia elettrica.
Il differenziale è un dispositivo enormemente sensibile perchè pilota correnti di decine o centinaia di ampere (ampere = numero di cariche al secondo = una delle sette unità di misura base nel sistema internazionale) ma con una sensibilità di intervento di qualche decina o centinaio di millesimi di ampere: non è garantito il suo funzionamento se non periodicamente testato secondo le norme tecniche.
La periodicità della prova tramite tasto “test” viene indicata dal costruttore del dispositivo. In assenza di indicazioni in tal senso si può fare riferimento all’allegato D (informativo) della Guida CEI 23-29: 6 mesi.
La prova strumentale alla corrente Idn rientra nell’ambito dei controlli di manutenzione dell’impianto elettrico. La frequenza dei controlli non è sempre suggerita dalle Norme (lo è solo in casi particolari, come nei locali ad uso medico: 1 anno). La frequenza della verifica periodica dipende dalla valutazione del rischio che spesso non ne dà notizia e deve essere determinata considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. Può fare riferimento alla Norma CEI 64-8 art. 62.2.1 “frequenza della verifica periodica”.
Diciamo che, salvo i casi particolare dettati dalla Norma, in generale è bene testare tutti i differenziali presenti in azienda:
- almeno ogni 6 mesi con il pulsante di prova;
- almeno 1 volta l'anno con strumento di misura che simuli il guasto verso terra e misuri il tempo di intervento.

ESTINTORI - CONTROLLO MENSILE

Come? Anche questa novità? Ma non basta la verifica semestrale fatta dalla ditta antincendio che già viene in azienda?
Evidentemente no visto che la UNI 9994, già dalla versione del 2003 consigliava la sorveglianza mensile, periodicità che è stata confermata (come raccomandata) dall'ultima versione della stessa norma, rivista nel 2013.
Ecco cosa sorvegliare mensilmente:
  1. l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
  2. l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
  3. l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
  4. i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
  5. l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;
  6. l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
  7. l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare , se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;
  8. il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato. Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.
Tali verifiche possono essere documentate all’interno del registro antincendio o in altro registro connesso come ad esempio quello inerente i controlli dell'illuminazione di emergenza.
Seguono degli estratti di legge che impongono l'applicazione della citata norma.
___
Allegato VI DM 10/03/1998
6.2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
– SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
– CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
– MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
– MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.
– MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
[…]
6.4 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

LAMPADE DI EMERGENZA - I controlli di manutenzione


Le Norme di riferimento sono la UNI 11222 e la CEI EN 50172, norme che vanno lette insieme perchè una richiama l'altra. Fondamentalmente si fa la distinzione tra quattro tipi di controlli impiantistici quali: verifica periodica, manutenzione, revisione e collaudo.

Al possessore di comuni lampade di emergenza (quindi no centraline di controllo di sistemi di illuminazione di emergenza) sostanzialmente si chiede almeno un controllo annuale (auspicabile però quello semestrale) di:

– presenza dell’apparecchio, nella posizione intesa secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e nel progetto del sistema;

– assenza di oggetti o altro che possa in qualche modo compromettere l’efficacia dei dispositivi di illuminazione di sicurezza (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio);

– assenza di rotture della struttura delle apparecchiature o degrado della stessa tale da comprometterne la sicurezza della funzione ed il rispetto delle prescrizioni di impianto;
– accertamento che l’apparecchio sia effettivamente in ricarica in presenza di rete di alimentazione. Se applicabile, la verifica può essere effettuata mediante l’indicatore di funzionamento (LED);
– verifica funzionale programmata prevista per accertare la funzionalità complessiva delle apparecchiature, in particolare la corretta commutazione e la funzionalità della sorgente di illuminazione;
– verifica programmata di autonomia prevista per accertare che l’autonomia di impianto, a seguito del tempo di ricarica previsto,in conformità con la legislazione vigente, sia assicurata;

- nei luoghi di lavoro vanno garantiti almeno 5lux di illuminamento nei percorsi di esodo;
- registro di manutenzione indicante:
a) data di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di emergenza e documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche dello stesso,
b) numero di matricola o altri estremi di identificazione dei dispositivi di sicurezza,
c) estremi di identificazione del manutentore,
d) firma leggibile del manutentore.


Potrebbe essere vantaggioso programmare i controlli agli apparecchi di illuminazione con quelli dei presidi antincendio attivi (estintori, manichette, pulsanti di sgancio, ...) oppure con il controllo almeno annuale degli interruttori differenziali, l'importante è che qualcuno in azienda provveda ad accertarne il buon funzionamento.

sabato 28 ottobre 2017

Stress lavoro correlato 2017

Immagine La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlatoA sei anni dalla pubblicazione della metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, fenomeno che può interessare qualunque tipologia di azienda ed è causato da aspetti connessi al contenuto e al contesto del lavoro, l’Inail ne propone una versione aggiornata, pubblica e gratuita. Ciò consentirà alle aziende di valutare e gestire questa tipologia di rischio tramite un approccio sostenibile e scientificamente valido.


SCARICA IL PDF DAL SITO INAIL

sabato 7 ottobre 2017

Infortuni sul lavoro. Dal 12 Ottobre obbligo di segnalare anche quelli di un solo giorno.

In vigore l'obbligo previsto dal D.M. 183/2016 di comunicare gli infortuni superiori a un giorno entro 48 ore a fini statistici.

(di Lucia Izzo)

Scatterà dal prossimo 12 ottobre l'obbligo datoriale di comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell'infortunio. La finalità solo statistica affianca, senza intaccare, l'obbligo a fini assicurativi di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni.

L'obbligo trova la sua fonte nel decreto del Ministero del lavoro 183/2016 che ha precisato le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).
In prima battuta era stato fissato un termine di sei mesi per l'entrata in vigore, fissata al 12 aprile 2017, ma l'intervento del Decreto Milleproroghe ha spostato le lancette di altri sei mesi (un anno dalla vigenza iniziale, ossia dal 12 ottobre 2016), pertanto l'obbligatorietà dell'adempimento scatterà dal 12 ottobre 2017.
Infortuni "brevi": comunicazione al SINP entro 48 ore
Per effetto del D.M., l'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), stabilirà altresì l'obbligo del datore di lavoro di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

La comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonchè di indirizzo delle relative attività di vigilanza (per progressivamente migliorare i livelli di efficacia degli interventi).

In caso di mancata comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni "brevi" scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, che sale da 1.096 a 4.932 euro se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.


info@seisicuro.net

sabato 23 settembre 2017

Evacuazione con scivolo a "budello"

Necessita di serio addestramento ed ha una contenuta capacità di evacuazione ma perchè non pensarci se lavoriamo ai piani alti di un palazzo?


venerdì 28 luglio 2017

Disponibile il Modello OT/24 anno 2018

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Tipi di interventi:

TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta)
T = Trasversale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta)
SG = Settoriale Generale (può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT)
S = Settoriale (il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT)

NOVITA' 2018:

D-2 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali.
Punteggio = 100

C-16 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2017 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive.
Punteggio = 50

Scarica il modello del documento

Scarica la guida alla compilazione

Scarica il questionario di autovalutazione

venerdì 14 luglio 2017

PLE NEI CANTIERI

L’uso delle piattaforme di lavoro mobili
in elevato nei cantieri temporanei
o mobili
 Un documento dell'INAIL
che affronta tutte e criticità compresa la questione dello sbarco in quota (pag. 87).
Buona lettura!

Verifiche periodiche impianto di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01



Risposte alle domande più frequenti

D1)   Le figure di Organismi di Ispezione di impianti elettrici di cui al DPR 462/01, come vanno inquadrate?
Il Datore di Lavoro (DL) è obbligato (da molto prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01) a utilizzare gli impianti elettrici mantenendoli in perfetta sicurezza (cioè è obbligato a predisporre una corretta manutenzione degli stessi) e, in più, è obbligato a interpellare un Organismo appositamente autorizzato dal Ministero (o, in alternativa, la ASL/ARPA), che in pratica certifichi che l’attività di manutenzione è stata condotta con efficacia. Va da se che se un DL sa di non avere l’impianto “a posto” non ha convenienza a interpellare un Organismo, almeno non prima di aver provveduto all’adeguamento dello stesso. (L’esempio esplicativo del nostro presidente è molto efficace: se l’automobile ha i freni rotti certamente non la porto alla revisione: prima riparo i freni e poi porto l’automobile alla revisione…).

D2)   Quali sono le differenze sostanziali tra gli Organismi privati e quelli finora (ri-)conosciuti (ASL-ARPA-ISPESL)?
Un Organismo privato abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del DPR 462/01 ha una veste di “pubblico ufficiale”, ma nasce da una società privata.
In caso di esito positivo della verifica, l’Organismo di Ispezione procede a rilasciare un verbale di ispezione; in caso di esito negativo è tenuto a denunciare le violazioni direttamente al P.M. competente o al personale ispettivo delle ASL con qualifica di UPG.


D3)     Da chi viene richiesta la verifica e con quali tempi?
La verifica viene richiesta dal datore di lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che provvederà a contattare Organismi di Ispezione privati o pubblici (ASL/ARPA).
La norma stabilisce, non proprio esattamente, entro quali tempi richiedere la prima verifica, ma è buon senso fare riferimento alla messa in esercizio dell’impianto in esame (indipendentemente se l’assunzione del lavoratore subordinato cessi negli anni a seguire o si crei dopo la messa in esercizio).
Le verifiche periodiche si avranno con la seguente frequenza:
·         ogni due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
·         ogni cinque anni per tutti gli altri casi.

D4)       Se un’azienda ha solo degli stagisti è soggetta agli obblighi del DPR 462/01?
Secondo la legislazione vigente, ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono assimilati ai dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

D5)  In che modo il D.L. richiede l’ispezione di verifica all’Organismo?
Mediante una proposta contrattuale, da lui sottoscritta, su apposita modulistica predisposta dall’Ente notificato. In tale proposta contrattuale il D.L. specifica una serie di dati necessari a determinare la tariffa. L’Organismo, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta contrattuale, invia apposita comunicazione di accettazione al D.L. a mezzo raccomandata A.R., a mezzo fax o a mezzo e-mail. Negli ultimi due casi, però, il Proponente dovrà confermare la ricezione stesso mezzo; in caso di mancata conferma l’Ente notificato sarà tenuta all’invio della stessa a mezzo raccomandata A.R. (in realtà i tempi saranno di norma molto inferiori).

D6)  Come si possono determinare le tariffe delle verifiche?
L’Ente notificato ha predisposto un tariffario, costruito in base alla superficie di estensione dell’impianto e alla sua potenza contrattuale, che permette di determinare abbastanza precisamente i tempi di durata delle ispezioni e, conseguentemente, le tariffe.
Un discorso a parte riguarda i locali con pericolo di esplosione, gli ambienti di lavoro che superano di molto i limiti dimensionali previsti nel tariffario e altri casi particolari.
In tutti questi casi è possibile richiedere un questionario informativo, da compilare e inviare via fax o via e-mail all’Organismo.
Tale informativa permette all’Organismo di emettere, in pochi minuti, un’offerta adeguata, tenendo conto dunque di numerosi altri fattori, oltre alla superficie coperta e alla potenza contrattuale.
L’Ente notificato si sforza di determinare con precisione sia la tariffa che la durata delle ispezioni. Le tariffe così costruite sono caratterizzate da una chiarezza e trasparenza che, finora, non abbiamo riscontrato in nessun altro tariffario di enti pubblici o privati.



D7)     C’è compatibilità tra il lavoro di verificatore di Organismo di Ispezione e di progettista libero professionista?
La Appendice A della norma UNI CEI EN 45004 stabilisce che “il personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”.
Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti non solo non può essere una delle figure precedentemente elencate per l’impianto oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi.
In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né consulente in materia di impianti elettrici né rivenditore o produttore di materiali elettrici.
 D8)   Qual è il profilo richiesto per poter diventare ispettore di Ente notificato?
I profili professionali maggiormente interessanti per questo ruolo sono (in ordine di preferenza):
·        Ingegneri o periti industriali con esperienza significativa nella progettazione  e/o verifica di impianti elettrici.
·        Ingegneri o periti industriali con specializzazione in impianti elettrici.

D9)      Nel caso in cui l’impianto elettrico si sviluppa soprattutto su una superficie esterna, (esempio campeggio, piscina, campi di gioco, chioschi, teatri all’aperto, cave) come si calcola la tariffa da applicare?
La domanda ha senso perché nella proposta contrattuale è indicato il valore della “superficie interna”.
I parametri “superficie interna”, e “potenza contrattuale” servono a stimare i tempi di durata delle verifiche e, di conseguenza, le tariffe. Per quanto riguarda il parametro “superficie interna”, si parte dal presupposto che all’esterno delle strutture non vi siano impianti elettrici (se non illuminazione e, eventualmente, qualche presa o poche altre cose).
Se un’area esterna è vasta e contiene una grande quantità di quadri o apparecchiature elettriche, evidentemente, farebbe superare i tempi massimi previsti calcolando le tariffe per le sole aree interne, costituendo per il datore di lavoro costi aggiuntivi non previsti.
Allora, a buon senso, se le aree esterne sono servite dalla sola illuminazione e/o poche altre apparecchiature elettriche, si possono ignorare nel conteggio delle superfici, se invece sono servite da molti apparecchi elettrici è meglio considerare la loro area nel conteggio delle superfici servite (cioè nel campo “superficie interna”).
Altra possibilità consiste nell’utilizzare le tariffe relative ai cantieri.
Quindi, per tornare agli esempi della domanda, fermo restando che è sempre possibile richiedere un’offerta ad hoc, si possono usare le tariffe stabilite per i cantieri (cioè un forfait fisso più un altro forfait per ogni quadro oltre il quadro generale).

D10)    In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e quali sono tali impianti?
Nel DPR 462/01 si fa riferimento a ulteriori decreti che avrebbero dovuto spiegare meglio il campo di applicazione del DPR medesimo.
In assenza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso. Pare cioè plausibile utilizzare il campo di applicazione del DPR 547/55.
Secondo i decreti attuativi del DPR 547/55, andavano denunciati (e quindi verificati periodicamente)  gli impianti di protezione da scariche atmosferiche dirette (escluso quindi gli SPD), solo per le attività soggette al controllo dei VV.F. (cioè quelle allora inserite nel DPR 689/59 tab. A e B).
In pratica: se in un’azienda soggetta al controllo dei VV.F. è installato un parafulmine, il DL è (quasi) certamente tenuto a “denunciarlo”, inviando dichiarazione di conformità (o documento equivalente, cioè dichiarazione a firma dell’installatore, di aver rispettato la regola dell’arte), come indicato dal DPR 462/01 e a far eseguire verifiche periodiche con la periodicità prevista.
Se invece l’azienda non contiene attività soggette, parrebbero non necessarie sia la “denuncia” sia la verifica periodica. In ogni caso non è vietato far eseguire le verifiche periodiche (es. straordinarie) e quindi, per maggior tranquillità, il DL la può richiedere comunque.

D11)    In quali casi si deve richiedere la verifica periodica degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione e quali sono tali impianti?
Il DPR 462/01 fa riferimento a ulteriori decreti che avrebbero dovuto definire meglio, tra l’altro, il campo di applicazione del DPR medesimo.
In mancanza di tali decreti esplicativi occorre usare il buon senso.
Allo stato attuale due sembrano le interpretazioni più plausibili.
 
1)      Il campo di applicazione è il medesimo del DPR 547/55. I decreti attuativi del DPR 547/55 stabilivano che gli ambienti “con pericolo di esplosione” erano quelli individuati con le tabelle A e B del DM 22/12/58, rispettivamente per la presenza di gas e polveri.
2)      Lo stato dell’arte, cioè le più recenti norme tecniche (es. CEI 31.30 – CEI 31.35 – CEI 31.56), definiscono i luoghi pericolosi “luogo in cui è o può essere presente un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili o infiammabili. In questi luoghi, identificati dalla segnaletica Ex e conosciuti con l’acronimo di ambienti atex, si provvede a classificazione, realizzazione dell’installazione e impiego delle attrezzature con particolari metodologie a causa dei gravi effetti determinati da una eventuale esplosione. All’atto pratico la classificazione per presenza di atex è necessaria ogni 2 anni, dove vi sono zone di tipo 0, 1, 20, 21 e la prima verifica va fatta da parte di un organismo di verifica pubblico (ASL o ARPA), mentre le zone 2, 22 vanno verificate ogni 2 anni da parte di un organismo pubblico o privato.

D12)    Le centrali termiche e le cucine, sono luoghi con pericolo di esplosione o luoghi m.a.r.c.i.?
Se non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione (v. faq precedente) le centrali termiche o cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW), per le norme tecniche relative, devono essere compartimenti antincendio di classe superiore a 30 e quindi rientrano nella classificazione di luoghi a maggior rischio in caso di incendio, secondo l’allegato C dell’art. 751.03.3 della CEI 64-8 (fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere evidente nel progetto degli impianti).

D13)    Nel caso di impianto elettrico in una cava come si calcola la tariffa da applicare?
La tariffa si può calcolare utilizzando le tariffe ordinarie, per i locali destinati a uffici, capannoni e tutte gli ambienti di lavoro al chiuso, mentre per la parte di impianti esterni (impianti di selezione, macinazione ecc.) si può applicare la tariffa per i cantieri.
Nei casi dubbi, però, è comunque possibile richiedere a l’Ente notificato un’offerta ad hoc.

D14)    Qual è la periodicità delle verifiche periodiche per uno studio medico senza apparecchi elettrici con parti applicate?
Tale locale è da intendersi “locale ad uso medico di gruppo 0”, perciò la periodicità prevista è di due anni.

D15)    Qual è la periodicità delle verifiche per una struttura mista, cioè con locali a maggior rischio in caso di incendio e locali di tipo ordinario?
Per luoghi di lavoro dove l’attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere con periodicità differenti.

D16)    In caso di attività con la sola centrale termica a periodicità biennale è proprio necessario far eseguire la verifica biennale alla stessa dato che essa non è proprio un luogo di lavoro?
E’ vero che in genere nella centrale termica non stazionano i dipendenti di un’azienda per lavorare.
Non essendo espressamente dichiarato da alcun riferimento legislativo che si possono escludere i locali tecnici dalle verifiche periodiche degli impianti, è consigliabile, per i datori di lavoro, far eseguire verifiche riguardanti anche tali locali, per non rischiare di incorrere in eventuali sanzioni.

D17)    Qual è la periodicità delle verifiche per un cantiere e cosa si intende esattamente con questa parola?
Le verifiche periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni.
 
D18)    Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di centro estetico?
Secondo la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 6239), è assimilabile ad un locale ad uso medico.
Se un centro estetico esercita un’attività con macchine aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è di due anni.

D19)    Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di parrucchiere?
Nell’attività di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni.
Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale come al punto precedente.

D20)    Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è l’attività di ambulatorio veterinario?
La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…”  aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”.
Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso medico.
Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.



D21)    Una palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come locale ad uso medico?
La palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non rientra tra i locali ad uso medico; in generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti i locali ordinari.
Nel caso in cui nella palestra sono ubicati lettini di abbronzatura o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si devono adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una periodicità biennale.

D22)    Un ristorante con cucina elettrica e 120 posti a sedere è soggetto a verifica biennale o quinquennale?
Dalla circolare del Ministero dell’Interno n°36 del 11/12/1985 si evince che i ristoranti non sono soggetti ai controlli della prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone.
Se invece la sala è destinata anche a banchetti con danze, è “luogo di pubblico spettacolo” e quindi soggetta a prevenzione incendi.
In tal caso è inquadrabile come luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Resta comunque compito del il progettista degli impianti elettrici stabilire se è un luogo “a maggior rischio in caso di incendio” o meno. In tal caso la periodicità è biennale, altrimenti quinquennale.

D23)    Come calcolare la tariffa nel caso di uno stabile adibito a civili abitazioni con addetto alla portineria?
In questo caso non si deve considerare la superficie dell’intero stabile, ma solo quella occupata dalle aree comuni (che sono poi i luoghi di lavoro per il portiere). Anche la potenza contrattuale da prendere in considerazione è quella del contatore (o dei contatori) che alimenta le stesse aree comuni.

D24)    Cosa si intende per modifica sostanziale dell’impianto (in seguito alla quale il DL deve richiedere la verifica straordinaria)?
Secondo una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna.
Qualche esempio di trasformazione sostanziale:
·        Le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione;
·        Aumento di potenza che implica modifica del quadro generale o della cabina di trasformazione;
·        Una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se può interessare tutto l’impianto;
·        L’aumento delle cabine di trasformazione nei sistemi di categoria II;
·        Cambio di destinazione d’uso del locale, in caso comporti variazioni significative alla valutazione del rischio elettrico (es. trasformazione da ufficio a studio medico)
Non sono, perciò, da considerare trasformazioni sostanziali:
·        le modifiche nei quadri secondari o circuiti terminali;
·        l’aumento della potenza contrattuale se non comporta modifiche sull’impianto;
·        il cambio della ragione sociale.

D25)    Cosa succede se il DL prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima VP.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica sostanziale dell’impianto, il DL deve inviare la nuova dichiarazione di conformità alla ASL/ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA.
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
Evidentemente, se un organo di vigilanza dovesse scoprire una falsa dichiarazione di conformità, ciò comporterebbe guai molto seri sia al datore di lavoro, sia alla ditta installatrice.

D26)    Un’industria di abbigliamento con più di 25 addetti è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (essendo soggetta a prevenzione incendi sotto l’attività n°49)?
La norma CEI 64-8 all’art. 751.03 elenca alcuni possibili luoghi “MARCI”. Laddove un luogo (come in questo caso) non appartiene a tale elenco occorre far riferimento alla classificazione fatta dal progettista dell’impianto elettrico.
Si ricorda che comunque, normalmente, un’attività sottoposta a controllo dei VV.F. (come in questo caso), essendo sempre a rischio medio o alto (secondo la classificazione di cui al DM 10/03/58), presumibilmente è tale che la combinazione dei fattori di rischio di cui al punto 751.03 della CEI 64-8 la fa rientrare tra i luoghi a maggior rischio in caso di incendio.

D27)    Il DL che ha richiesto l’ispezione, può richiedere la sospensione della verifica?
Si, di tanto dovrà sottoscrivere apposito verbale, concordando la data e l’ora della ripresa delle operazioni.

Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio (MA.R.C.I.)

Definizioni

L'acronimo "marcio" sta per "maggior rischio in caso d'incendio" o meglio sta ad indicare i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore che in un luogo ordinario.
È il caso di ricordare che rischio relativo all'incendio in un luogo indica il prodotto della probabilità che si inneschi un incendio per l'entità del danno che mediamente l'incendio può provocare in quel luogo; danno anche alle cose, ma soprattutto alle persone.
Non è fissato un limite convenzionale, il rischio è valutato sulla base di valutazioni, e non calcoli analitici.
La norma CEI 64-8, art. 751.03.1.1, così si esprime in merito:
"L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio non rientra nello scopo della presente Sezione; essa dipende da una molteplicità di parametri quali per esempio:
·         densità di affollamento,
·         massimo affollamento ipotizzabile,
·         capacità di deflusso o di sfollamento,
·         entità del danno ad animali e/o cose,
·         comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio,
·         presenza di materiali combustibili,
·         tipo di utilizzazione dell'ambiente,
·         situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali, ecc.).
Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico, ai sensi di DLgs 81/08 e DM 10/3/98.
Il normatore elettrico non ha il compito di stabilire se un luogo è marcio, ma solo di indicare i requisiti che deve avere l'impianto elettrico nel luogo marcio e non è neanche compito del progettista elettrico stabilire se il luogo è marcio; questo è un dato di ingresso del progetto che il progettista elettrico dovrebbe ricevere dal committente o da chi per lui, tipicamente è l’ RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Purtroppo spesso la legge viene disattesa, il DVR non è redatto, o è redatto in modo incompleto e quindi il progettista elettrico non riceve alcuna informazione sulla valutazione dei rischi relativi all'incendio e deve improvvisare.

Responsabilità

La norma CEI 64-8 che non stabilisce quali sono i luoghi MARCI ma solo i requisiti che essi devono avere, ricorda che il DM 16/2/82 (ora abrogato dal DPR 151/01) elenca 97 attività/luoghi soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), da parte dei Vigili del Fuoco.
In base all'esperienza dei Vigili del Fuoco, tali luoghi sono quelli dove l'incendio è più frequente e/ o crea più danni; e che possono essere considerati marci, salvo prova contraria ("In generale, sono considerati marci", CEI 64-8, art. 751.03.1.2).
Il normatore CEI, distingue tre tipi "al fine di definire le caratteristiche dell'impianto elettrico".
Questi tre tipi li chiameremo di tipo A, B e C perché nella quarta edizione della norma CEI 64-8 erano descritti rispettivamente nelle appendici A, B e C.

A) densità di affollamento; 
massimo affollamento ipotizzabile;
capacità di deflusso o di sfollamento;
entità del danno ad animali e/o cose;
Rientrano in questo caso ad esempio gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico

B) comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio;
Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio, come ad esempio le baite; Un edificio con strutture non combustibili come per es. in muratura o calcestruzzo con le sole travi in legno, non rientra tra gli edifici previsti in questo articolo.

C) Presenza di materiali combustibili e loro modalità di lavorazione e/o convogliamento;
Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile, gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti materiali, quando la classe richiesta per il compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30.

Casi particolari

1) classe di un luogo in mancanza del compartimento. (Ad esempio, un negozio di abbigliamento ubicato in un edificio civile)
Il calcolo della classe non può prescindere dall'individuazione del compartimento: basti dire che il suo parametro principale, il carico d'incendio specifico, dipende dall'area in pianta del compartimento stesso. In assenza di una compartimentazione interna, l'intero edifico va considerato come un unico compartimento.
C'è anche da aggiungere che, se nessuna regola impone nel caso specifico una compartimentazione interna dell'edificio, vuol dire che forse il rischio d'incendio non preoccupa. Tuttavia, nulla vieta di considerare un negozio di abbigliamento un luogo a maggior rischio in caso di incendio in conseguenza del notevole quantitativo di materiale combustibile.
Questo è una facoltà del progettista/committente, come suddetto, ma prescinde dal calcolo della classe del compartimento.

2) luogo dove si svolge un'attività che non rientra nelle 97 attività di cui al DM 16/2/82.
Se in base alla valutazione del rischio, il luogo è da ritenere marcio a parere del committente, o chi per lui, va considerato tale anche se non è compreso nelle 97 attività.
Ad esempio, i luoghi di tipo B sono luoghi marci, a pieno titolo, pur non essendo previsti tra le 97 attività.

3) classe del compartimento è uguale o maggiore di trenta che non rientra nelle 97 attività?
La compartimentazione è richiesta dalle disposizioni di prevenzione incendi e non deriva dal carico specifico di incendio.
Il luogo non è marcio, salvo prova del contrario in casi particolari.
La classe del compartimento uguale o superiore a trenta è, tuttavia, un indice di rischio e il committente/valutatore dei rischi deve prendere una decisione da comunicare al progettista elettrico.
È ad esempio il caso di autorimesse non isolate, cioè facenti parte di un edificio più ampio, con meno di nove veicoli per le quali il DM 1/2/86, art. 2.1, richiede comunque una resistenza al fuoco REI 60.
In mancanza di informazioni, il progettista elettrico non ritiene il luogo marcio, dandone comunicazione per accettazione al committente.

4) luogo compreso nelle 97 attività ma ordinario
Il principio per cui non tutti i 97 luoghi soggetti a CPI sono luoghi marci trova un esempio nei locali di cui al n. 88: "Locali adibiti a deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m2.
I Vigili del Fuoco sono giustamente preoccupati ogni qual volta un magazzino supera una certa dimensione, perché in genere le sostanze sono combustibili.
Ma se i materiali in deposito sono incombustibili, ad esempio carpenteria metallica, e l'esercente si impegna a non depositare materiale combustibile in quantità apprezzabile, è evidente che tale luogo non è marcio.
Allo stesso risultato si potrebbe arrivare, in qualche caso particolare, in presenza di un elevato carico d'incendio, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e di protezione dall'incendio sovrabbondanti rispetto a quelle in genere richieste.
Se l'incendio è del tutto improbabile per la mancanza di sostanze combustibili e se un eventuale incendio non può provocare un'esplosione il luogo non è da ritenere marcio.
È ad esempio il caso di una centrale termica a metano con più di 116 kW (con o senza pericolo di esplosione), la quale è soggetta al rilascio del CPI. Non ci sono sufficienti motivi per considerare il luogo marcio, perché nella centrale termica a gas: 
non ci sono sostanze combustibili che l'impianto possa innescare;
un incendio di eventuali sostanze combustibili, comunque presenti, non comporta un rischio elevato.

 5) luogo con pericolo di esplosione
Un discorso a parte meritano i luoghi con pericolo di esplosione, che compaiono numerosi  nell'elenco dei 97 sospettati. La norma CEI 64-8, art. 751.01, nel commento, mette giustamente in evidenza che i provvedimenti da prendere sull'impianto elettrico per evitare un'esplosione o un incendio sono diversi, e dunque i due casi vanno distinti anche se possono a volte coesistere. In un luogo con pericolo di esplosione va quindi valutato se l'impianto elettrico può innescare un incendio e se questo, a sua volta, può provocare un'esplosione.
Essi sono disciplinati da apposita normativa e devono essere considerati come luoghi a pericolo di esplosione di cui all'art. 5 del DPR 462/2001.

Quindi in generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato in precedenza, gli ambienti soggetti a rilascio del CPI, di cui DPR 151/2011 (che abroga il D.M. 16.2.82), sono considerati ambienti MA.R.C.I.