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lunedì 11 dicembre 2017

ESTINTORI - CONTROLLO MENSILE

Come? Anche questa novità? Ma non basta la verifica semestrale fatta dalla ditta antincendio che già viene in azienda?
Evidentemente no visto che la UNI 9994, già dalla versione del 2003 consigliava la sorveglianza mensile, periodicità che è stata confermata (come raccomandata) dall'ultima versione della stessa norma, rivista nel 2013.
Ecco cosa sorvegliare mensilmente:
  1. l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
  2. l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
  3. l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
  4. i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
  5. l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;
  6. l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
  7. l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare , se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;
  8. il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato. Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.
Tali verifiche possono essere documentate all’interno del registro antincendio o in altro registro connesso come ad esempio quello inerente i controlli dell'illuminazione di emergenza.
Seguono degli estratti di legge che impongono l'applicazione della citata norma.
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Allegato VI DM 10/03/1998
6.2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
– SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
– CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
– MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
– MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.
– MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
[…]
6.4 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

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