Benvenuto

Notizie, scadenze, novità in tema di Sicurezza negli ambienti di lavoro.

giovedì 21 dicembre 2017

GUIDA INAIL SUI CARICHI DI LAVORO E SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI

Guida INAIL che illustra i risultati di un progetto che ha coinvolto oltre seicento operatori di sei Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie della Toscana in tema di carico di lavoro degli operatori del settore e performance lavorative.

INAIL.jpgPubblicata dall'INAIL la guida su Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari - Benessere di medici e infermieri, performance e conseguenze sulla sicurezza dei pazienti, frutto di un lavoro di analisi empirica svoltosi presso aziende sanitarie toscane.

Il progetto ha indagato sulle cause che fanno sì che i fattori legati ai volumi di attività e all’organizzazione del lavoro possono avere ricadute sul benessere degli operatori, sull’incidenza delle tecnopatie (al di là di infortuni al sistema muscolo-scheletrico), sulla frequenza di eventi avversi, sulla qualità dell’assistenza e sull’efficienza anche economica del Sistema sanitario in generale.

La ricerca ha confermato quanto i problemi di staffing in sanità (carenza di operatori, aumento del turn-over del personale infermieristico e incremento dell’età media), insieme al peso e alla frequenza delle interruzioni del flusso lavorativo (Weigl et al, 2012), nonché pratiche amministrative costrittive (uso sempre più assiduo di protocolli e procedure che regolano l’attività clinica, la crescente informatizzazione dei sistemi sanitari, la necessità di formalizzare a fini legali numerosi atti) siano alcuni dei fattori che impattano maggiormente, talvolta in modo molto grave, sull’organizzazione del lavoro, sulla sicurezza delle cure e sul benessere degli operatori sanitari, compromettendone la performance e aumentando le probabilità di eventi avversi a danno dei pazienti.

mercoledì 20 dicembre 2017

ABILITAZIONE MECCATRONICA OBBLIGO ENTRO IL 5 GENNAIO 2018

Elettrauto, autoriparatore. Obbligo abilitazione meccatronico entro il 05/01/2018. 

  • IL GIORNO 5 GENNAIO 2018 TERMINERA’ IL PERIODO TRANSITORIO.

Con l’approssimarsi della data ultima entro la quale le imprese di autoriparazione regolarizzare la propria posizione relativamente alla MECCATRONICA, in altre parole venerdì 5 gennaio 2018, vale la pena tornare su questo importante argomento per ricordare i passi necessari, sottolinenando che non si tratta di una questione da sottovalutare.
dovranno
Il giorno 05/01/2013 è entrata in vigore una importante modifica della legge 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione). Su questa modifica abbiamo avuto occasione di informare ripetutamente con informative scritte ed assemblee pubbliche, da ultima quella del 16 dicembre 2016 con la Polstrada di Verona. Tale modifica, in sintesi, ha accorpato la sezione di MECCANICA/MOTORISTICA con quella di ELETTRAUTO nella nuova sezione unica denominata “MECCATRONICA” e contiene anche disposizioni finalizzate all’attuazione del conseguente nuovo assetto dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell’attività, nonché le indispensabili disposizioni transitorie che scadranno il giorno 05/01/2018.
Conseguentemente, l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle sole attività specializzate definite:
a) MECCATRONICA;
b) carrozzeria (che è invariata);
c) gommista (che è invariata).
Come si noterà, non esiste più la specializzazione di “meccanica e motoristica” e quella di “elettrauto”. Non si tratta solo di un semplice accorpamento o di un cambio di nome, ma anche di una modifica sostanziale del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per lo svolgimento dell’attività o per il suo proseguimento.
La creazione della sezione “MECCATRONICA” è motivata dalla presa d’atto che nelle automobili e motoveicoli recenti è impossibile scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico, tanto che, nel recente passato, si è posto ripetutamente il quesito su quale abilitazione dovesse possedere l’impresa di autoriparazioni che operasse su una centralina elettronica, un cambio automatico, un impianto ABS o ESP, o un sistema di iniezione elettronica, tutti componenti che sono presenti da almeno una quindicina di anni sulla quasi totalità delle autovetture in circolazione.
Fatte queste importanti premesse, di seguito indichiamo i percorsi possibili, DA CONCLUDERE ENTRO POCHI MESI, CIOE’ ENTRO IL 05/01/2018, CHE DEVONO SEGUIRE le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all’albo delle imprese artigiane alla data del 5 gennaio 2013 (si veda anche lo schema allegato):
  1. Imprese già iscritte sia alla sezione MECCANICA/MOTORISTICA sia a quella ELETTRAUTO sono abilitate di diritto alla nuova attività di “meccatronica” CON DESIGNATO IL RESPONSABILE TECNICO, e possono ottenere la nuova annotazione semplicemente attraverso una richiesta da inviare al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona ed all’Albo delle Imprese Artigiane di Verona;
  2. Imprese già abilitate alla sola attività di MECCANICA/MOTORISTICA possono continuare a svolgere l’attività fino al 05/01/2018, ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di elettrauto, attraverso, in alternativa:
    • > il superamento di un apposito corso di formazione regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
    • > oppure il riconoscimento della qualificazione per la meccatronica attraverso la dimostrazione di aver operato su sistemi complessi dei veicoli nel periodo dal 05/01/2008 al 05/01/2013, ai sensi Circ. Min. Sviluppo Economico n.3659/C del 11/03/2013. Di fatto un riconoscimento per l’esperienza documentata su lavori specifici.
  3. Imprese già abilitate alla sola attività di ELETTRAUTO possono continuare a svolgere fino al 05/01/2018, ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di meccatronica, attraverso il superamento di un apposito corso di formazione regionaleteorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico).
Possono comunque continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano essi o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Questo vale sia nel caso siano solamente abilitati alla meccanica motoristica oppure solamente all’elettrauto.
Informiamo le imprese di autoriparazione iscritte nelle sezioni “meccanica-motoristica” o “elettrauto” che Scaligera Formazione Scarl (ex Provolo), in collaborazione con Confartigianato Verona e UPA Servizi srl, ha ottenuto il riconoscimento della Regione Veneto per l’avvio di due percorsi formativi rivolti alle persone che lavorano nel settore dell’autoriparazione e che, a seguito dell’introduzione della nuova normativa, desiderino conseguire l’abilitazione di Tecnico Meccatronico all’Autoriparazione. Entrambi i percorsi formativi sono riconosciuti dalla Regione Veneto e sono attivi.
I corsi sono due, con distinti programmi, ma entrambi della medesima durata di 40 ore:
  1. corso per chi deve conseguire l’idoneità per la parte elettrica/elettronica essendo già abilitato come meccanico/motorista;
  2. corso per chi deve conseguire l’idoneità per la parte meccanica essendo già abilitato come elettrauto.
[info tratte dal sito di Confartigianato di Verona]

IL TERMINE E' STATO PROROGATO AL 2023

lunedì 11 dicembre 2017

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE - CONTROLLO PERIODICO

L'interruttore differenziale (comunemente conosciuto come salvavita) è un dispositivo che nei luoghi di lavoro si considera testato durante le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01, mentre raramente se ne cura il privato cittadino o chiunque abbia a che fare con impianti elettrici non asserviti a luoghi di lavoro in quanto non esiste alcun obbligo di verifica periodica. Tutto ciò accade perchè non ci si ricorda che il proprietario di un impianto elettrico ha l'obbligo di eseguire i controlli per il mantenimento della sicurezza minima, aggiungiamo inoltre il fatto che i datori di lavoro dimenticano o non sanno che nelle verifiche periodiche l'ispettore ha l'obbligo di testare almeno il 30% delle protezioni differenziali presenti in azienda, chi dunque verificherà l'altro 70% ? E quando?
Nella mia esperienza da verificatore di impianti elettrici, ricordo che quando andavo in un'azienda dove non si sono mai testati i differenziali, era normale trovarne il 70-80% non funzionante ma come li si metteva in funzione agendo sulla leva di sgancio o pigiando il tasto di prova, una volta riarmati andavano come orologi; tornando poi anni dopo per la prova periodica trovavo non funzionanti solo quelli guasti. Luoghi particolarmente a rischio sono gli ambienti privati o le parti comuni dei condomini dove nessuno si preoccupa dell'impianto elettrico finchè non viene a mancare l'energia elettrica.
Il differenziale è un dispositivo enormemente sensibile perchè pilota correnti di decine o centinaia di ampere (ampere = numero di cariche al secondo = una delle sette unità di misura base nel sistema internazionale) ma con una sensibilità di intervento di qualche decina o centinaio di millesimi di ampere: non è garantito il suo funzionamento se non periodicamente testato secondo le norme tecniche.
La periodicità della prova tramite tasto “test” viene indicata dal costruttore del dispositivo. In assenza di indicazioni in tal senso si può fare riferimento all’allegato D (informativo) della Guida CEI 23-29: 6 mesi.
La prova strumentale alla corrente Idn rientra nell’ambito dei controlli di manutenzione dell’impianto elettrico. La frequenza dei controlli non è sempre suggerita dalle Norme (lo è solo in casi particolari, come nei locali ad uso medico: 1 anno). La frequenza della verifica periodica dipende dalla valutazione del rischio che spesso non ne dà notizia e deve essere determinata considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. Può fare riferimento alla Norma CEI 64-8 art. 62.2.1 “frequenza della verifica periodica”.
Diciamo che, salvo i casi particolare dettati dalla Norma, in generale è bene testare tutti i differenziali presenti in azienda:
- almeno ogni 6 mesi con il pulsante di prova;
- almeno 1 volta l'anno con strumento di misura che simuli il guasto verso terra e misuri il tempo di intervento.

ESTINTORI - CONTROLLO MENSILE

Come? Anche questa novità? Ma non basta la verifica semestrale fatta dalla ditta antincendio che già viene in azienda?
Evidentemente no visto che la UNI 9994, già dalla versione del 2003 consigliava la sorveglianza mensile, periodicità che è stata confermata (come raccomandata) dall'ultima versione della stessa norma, rivista nel 2013.
Ecco cosa sorvegliare mensilmente:
  1. l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
  2. l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
  3. l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
  4. i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
  5. l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;
  6. l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
  7. l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare , se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;
  8. il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato. Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.
Tali verifiche possono essere documentate all’interno del registro antincendio o in altro registro connesso come ad esempio quello inerente i controlli dell'illuminazione di emergenza.
Seguono degli estratti di legge che impongono l'applicazione della citata norma.
___
Allegato VI DM 10/03/1998
6.2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
– SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
– CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
– MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
– MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.
– MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
[…]
6.4 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

LAMPADE DI EMERGENZA - I controlli di manutenzione


Le Norme di riferimento sono la UNI 11222 e la CEI EN 50172, norme che vanno lette insieme perchè una richiama l'altra. Fondamentalmente si fa la distinzione tra quattro tipi di controlli impiantistici quali: verifica periodica, manutenzione, revisione e collaudo.

Al possessore di comuni lampade di emergenza (quindi no centraline di controllo di sistemi di illuminazione di emergenza) sostanzialmente si chiede almeno un controllo annuale (auspicabile però quello semestrale) di:

– presenza dell’apparecchio, nella posizione intesa secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e nel progetto del sistema;

– assenza di oggetti o altro che possa in qualche modo compromettere l’efficacia dei dispositivi di illuminazione di sicurezza (per esempio arredi che impediscono la corretta illuminazione di attrezzature antincendio);

– assenza di rotture della struttura delle apparecchiature o degrado della stessa tale da comprometterne la sicurezza della funzione ed il rispetto delle prescrizioni di impianto;
– accertamento che l’apparecchio sia effettivamente in ricarica in presenza di rete di alimentazione. Se applicabile, la verifica può essere effettuata mediante l’indicatore di funzionamento (LED);
– verifica funzionale programmata prevista per accertare la funzionalità complessiva delle apparecchiature, in particolare la corretta commutazione e la funzionalità della sorgente di illuminazione;
– verifica programmata di autonomia prevista per accertare che l’autonomia di impianto, a seguito del tempo di ricarica previsto,in conformità con la legislazione vigente, sia assicurata;

- nei luoghi di lavoro vanno garantiti almeno 5lux di illuminamento nei percorsi di esodo;
- registro di manutenzione indicante:
a) data di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di emergenza e documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche dello stesso,
b) numero di matricola o altri estremi di identificazione dei dispositivi di sicurezza,
c) estremi di identificazione del manutentore,
d) firma leggibile del manutentore.


Potrebbe essere vantaggioso programmare i controlli agli apparecchi di illuminazione con quelli dei presidi antincendio attivi (estintori, manichette, pulsanti di sgancio, ...) oppure con il controllo almeno annuale degli interruttori differenziali, l'importante è che qualcuno in azienda provveda ad accertarne il buon funzionamento.